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Ticino Camera di diritto tributario 06.05.2003 80.2003.33

6 mai 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,873 mots·~9 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2003.33

Lugano 6 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2003

in materia di:                 IC/IFD 99/00, 01/02

presentato da:

__________ __________ -__________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________ -__________ è domiciliata a __________ dal 1° dicembre 2000 e svolge l'attività di insegnante alle dipendenze della __________ __________ __________;

                                     -   che, nella dichiarazione fiscale 2001/2002, la contribuente dichiarava un reddito del lavoro di fr. 6'270 in media annua ed un reddito imponibile pari a zero;

                                     -   che, notificandole le tassazioni IC 2000 per inizio assoggettamento a partire dal 1° dicembre 2000 e IC/IFD 2001/2002, con decisioni, rispettivamente del 16 e del 23 dicembre 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito del lavoro in fr. 105'646 in media annua ed ammetteva deduzioni per spese professionali nella misura di complessivi fr. 18'400;

                                     -   che, con reclamo del 26 dicembre 2002, la contribuente contestava la misura della deduzione delle spese professionali, chiedendo in particolare il riconoscimento dei costi per lo spostamento settimanale in automobile e delle spese per doppia economia domestica;

                                     -   che, con due decisioni del 10 marzo 2003, l'Ufficio di tassazione accoglieva in parte il gravame, aumentando la deduzione delle spese professionali a fr. 23'696 in media annua, con la motivazione che

                                         … senza che metta conto verificare partitamente i tempi di percorrenza, l'uso del mezzo pubblico non appare, nel caso concreto, del tutto irragionevole, soprattutto se si considera che si tratta del solo  rientro settimanale e che la trasferta con il mezzo pubblico è sostanzialmente al riparo da insidie ed imprevisti. In simili condizioni la decisione dell'UT di concedere la deduzione prevista per il mezzo pubblico appare del tutto difendibile. Per questi motivi la deduzione per spese di trasporto viene ribadita in fr. 3'500 di media annua

                                         e che

                                         la deduzione per altre spese professionali viene stabilita in fr. 7'396 di media annua sulla base dei giustificativi esibiti in sede di reclamo;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ contesta la decisione dell'autorità fiscale e ribadisce la necessità di fruire dell'automobile per rientrare al domicilio, dovendo portare quattro borse di materiale scolastico, avendo subito un intervento di tunnel carpale e comportando la trasferta con il mezzo pubblico la perdita di un giorno intero sia per l'andata sia per il ritorno;

                                     -   che, conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

                                         a)  le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                         b)  le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c)   le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

                                         d)  le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale;

                                     -   che, per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato;

                                     -   che sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora;

                                     -   che, per l'uso di mezzi pubblici, la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 19 dicembre 2000);

                                     -   che per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una mo-toleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1  lett. b DE del 19 dicembre 2000);

                                     -   che, infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1  lett. c DE del 27 ottobre 1998);

                                     -   che, eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE del 19 dicembre 2000);

                                     -   che la deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 13.-al giorno o di fr. 2'800 all'anno (art. 3 cpv. 3 DE del 19 dicembre 2000);

                                     -   che anche per l'IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993) e lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso, nel qual caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l'appendice dell'ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 2001/2002: fr. 600.-- all'anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l'automobile);

                                     -   che la questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso;

                                     -   che, così, se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, pp. 682-683; Locher, Kommentar zum DBG - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I parte, Therwil/Basilea 2001, art. 26 LIFD, n. 13, p. 649);

                                     -   che il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109);

                                     -   che, fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]);

                                     -   che un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109);

                                     -   che più rigida è la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17);

                                     -   che, aldilà delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione;

                                     -   che, sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici (cfr. p. es. CDT n. __________.__________.__________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.);

                                     -   che, venendo all'esame della fattispecie, come detto, __________ __________ -__________ è domiciliata a __________ ma lavorava, nel dicembre 2000, a __________ e, nel corso del 2001, a __________ (__________);

                                     -   che, in base alle indicazioni che si ricavano dal sito www.finaroute.ch, la distanza più breve fra __________ e __________ è di 227 km, percorribili in 2 ore e 35 minuti alla velocità media di 87,6 km/h, ovviamente in condizioni di viabilità e meteorologiche ottimali;

                                     -   che, impiegando i mezzi pubblici, vi sono diverse possibilità, a cominciare da una durata netta di 4 ore e 33 minuti, secondo il seguente programma:

                                         stazione                        arrivo              partenza            mezzo

                                         __________, V. __________                                       11:49                      BUS

                                         __________a, Stazione                       12:27                   12:30        BUS

                                         __________, Bahnhof                          14:44                   14:44        A piedi

                                         __________                 14:47               15:22                   treno

                                         __________                 16:22;

                                     -   che impiegando il treno (senza cioè l'autobus fino a __________a), la durata si allunga leggermente (4 ore e 53 o anche più di 5 ore), passando da __________ -__________ e da __________ __________;

                                     -   che, considerando, come ha sostenuto l'Ufficio di tassazione, che si tratta del solo rientro settimanale, la decisione impugnata appare condivisibile, poiché i disagi sopportati non sono tali da rendere i mezzi pubblici inidonei;

                                     -   che anche gli altri argomenti contenuti nel ricorso non sono tali da condurre ad una diversa conclusione: il materiale scolastico descritto ("quattro borse di libri, audio e videocassette e incartamento per 14 classi diverse più una valigia e la mia borsa") non richiede certamente un trasporto settimanale da __________ a __________ e la patologia della mano è stata curata mediante l'intervento chirurgico descritto;

                                     -   che comunque l'argomento fondato sull'operazione chirurgica non appare convincente per un'altra ragione: se la mano soffrisse per gli sforzi legati al trasporto di borse, dovrebbe patire anche gli effetti di una guida lunga e faticosa, con la conseguenza che apparirebbe preferibile l'uso del mezzo pubblico;

                                     -   che anche le considerazioni in merito alla perdita di tempo procurata dallo spostamento con i mezzi pubblici, che sottrarrebbe tempo utile per la preparazione delle lezioni, non sono del tutto coerenti: è semmai il treno che consente un utile impiego del tempo, permettendo di lavorare durante il viaggio;

                                     -   che il ricorso è pertanto respinto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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