Incarto n. 80.2003.30
Lugano 10 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2003
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che l'Ufficio di tassazione infliggeva a __________ e __________ __________ una multa disciplinare di fr. 1'200.- per la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-2002;
- che il reclamo presentato dai coniugi __________ veniva respinto con decisione del 18 febbraio 2003;
- che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano l'importo della multa, chiedendone la riduzione a un massimo di fr. 120.-;
- che con osservazioni del 4 marzo 2003 l'Ufficio di tassazione propone, dopo riesame del calcolo, di ridurre la multa a fr. 150.-;
- che con lettera del 20 marzo 2003 i ricorrenti dichiarano di aderire alla proposta di ridurre la multa formulata dall'Ufficio di tassazione, rilevando come l'autorità fiscale avrebbe già potuto accorgersi dell'errore in sede di decisione su reclamo;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che questo giudice non ha motivi per non far propria la proposta di rettificare l'importo della multa disciplinare formulata dall'Ufficio di tassazione e alla quale hanno aderito anche i ricorrenti, poiché tale proposta elimina l'errore di valutazione contenuto nella decisione di multa disciplinare e appare nel contempo conforme alla normativa applicabile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su reclamo del 18 febbraio 2003 è riformata nel senso che la multa disciplinare inflitta ai ricorrenti con decisione del 12 dicembre 2002 è ridotta a fr. 150.-.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: