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Ticino Camera di diritto tributario 20.03.2003 80.2003.2

20 mars 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·616 mots·~3 min·6

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2003.2

Lugano 20 maro 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 31 dicembre 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con decisione del 14 ottobre 2002, l'Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 2001/2002, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 28'734 per l'IC e in fr. 38'063 per l'IFD e la sostanza imponibile in fr. 225'529.

                                         Rispetto alla dichiarazione inoltrata dai contribuenti, l'autorità fiscale aveva in particolare stralciato la deduzione per persone bisognose a carico, richiesta nella misura di fr. 8'000 per l'IC e fr. 5'100 per l'IFD.

                                   2.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 6 novembre 2002, lamentando:

                                         la mancata deduzione dalla sostanza imponibile di due debiti relativi alla successione della defunta __________ __________, sorella della contribuente;

                                         -  l'errata valutazione della sostanza ricevuta in donazione dalla sorella;

                                         -  la mancata deduzione per persone bisognose a carico, nonostante l'invalidità della figlia.

                                         L'autorità fiscale il 16 dicembre 2002 accoglieva in parte il reclamo, riducendo la sostanza imponibile a fr. 180'529. Quanto alla deduzione dal reddito, la negava invece argomentando:

                                         Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che con un reddito di fr. 21'516.- per l'anno 1999 (rendita AVS fr. 16'080.- + prestazione complementare fr. 5'436.-), rispettivamente di fr. 20'700.- per l'anno 2000 (rendita AVS fr. 16'080.- + prestazione complementare fr. 4'620.-) la figlia del contribuente era in grado di assicurarsi il proprio sostentamento. Al riguardo giova altresì osservare che la prestazione complementare è concessa proprio per coprire il fabbisogno vitale. Non sono quindi date le condizioni per concedere al contribuente la deduzione richiesta.

                                   3.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ contestano nuovamente la mancata concessione della deduzione per persona bisognosa a carico. Propongono un calcolo delle spese per il sostentamento della figlia, incapace di esercitare un'attività lucrativa in seguito ad un grave incidente, evidenziando come le entrate di cui dispone non siano sufficienti a coprire il fabbisogno, senza l'aiuto materiale dei genitori.

                                   4.   4.1.

                                         In occasione dell’udienza del 10 marzo 2003 si è convenuto di ridurre il reddito della sostanza da fr. 7'627.- a fr. 5'827.-, che per una svista l'Ufficio di tassazione aveva omesso di ridurre proporzionalmente alla riduzione della sostanza. In seguito, sentite le spiegazioni del giudice sulla deduzione per persone bisognose a carico, la ricorrente ha dichiarato di ritirare su questo punto il ricorso.

                                         La decisione su reclamo va pertanto riformata unicamente riducendo, conformemente a quanto concordato, l'importo del reddito della sostanza.

                                         4.2.

                                         Il presente ricorso può quindi essere evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 16 dicembre 2002, gli atti sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di una nuova decisone, conformemente al consid. 4.1.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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