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Ticino Camera di diritto tributario 04.12.2003 80.2003.168

4 décembre 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,207 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2003.168

Lugano 4 dicembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2003

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

_________ _____________. _______ _________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________ ha lavorato dal 1° marzo 1996 presso __________ di __________. __________ per poi passare dal 1° aprile 1997 per una durata di tre anni alle dipendenze del __________ a __________, i cui salari per accordo internazionale sono fiscalmente esenti;

                                     -   che dal 1° aprile 2000, dopo un soggiorno di due mesi a __________, è partito per gli __________ __________ per imparare meglio l'inglese, per poi iscriversi al rientro alla __________ per uno studio postdiploma in informatica avanzata;

                                     -   che dal 1° al 31 gennaio 2001 ha lavorato presso __________ a __________ e che a questo breve periodo di lavoro ha fatto seguito un periodo senza attività lucrativa durato fino al 14 aprile 2001;

                                     -   che dal 15 aprile al 31 luglio 2001 ha lavorato presso __________ a __________ e che dal 1° settembre, dopo un nuovo mese senza lavoro, insegna a __________ alla Scuola __________ e __________;

                                     -   che il __________ __________ 2000 __________ __________ ha sposato __________ __________, politologa alle dipendenze della __________ __________ __________;

                                     -   che quest'ultima ha ridotto la propria attività al 50% dal 10 settembre 2001, per poi cessarla definitivamente dal 22 maggio 2003;

                                     -   che nella tassazione IC/IFD 2001-2002 l'Ufficio di tassazione ha esposto a __________ __________ il reddito del lavoro in media annua conseguito negli anni 2001 e 2002 e a __________ __________ -__________ il reddito da attività dipendente conseguito negli anni di computo 1999-2000, negando loro nel contempo la tassazione intermedia per diminuzione al 50% dell'attività (cfr. notifica della tassazione del 28 luglio 2003);

                                     -   che con tempestivo reclamo del 31 agosto 2003 i contribuenti chiedevano che la data d'inizio dell'imponibilità di __________ __________ venisse fatta coincidere con il suo rientro in Ticino il 1° aprile 2000, facendo altresì presente la riduzione dell'attività alla metà da parte di __________ __________ -__________;

                                     -   che il reclamo veniva respinto con decisione del 20 ottobre 2003, con la seguente motivazione;

                                         "La tassazione per il biennio 2001/02 intimata in data 28 luglio 2003 viene confermata in quanto la stessa è stata eseguita in base alle norme attualmente in vigore, art. 55 LT e art. 45 LIFD";

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, adìta dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);

                                     -   che, per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);

                                     -   che l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti;

                                     -   che una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 284; Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89);

                                     -   che per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249);

                                     -   che la motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 9 all'art. 116 LIFD, p. 194);

                                     -   che, nel caso in esame, dagli atti dell'incarto prodotto a questa Camera, non è possibile ricostruire con esattezza la fattispecie, segnatamente se e quando sia stata emessa una tassazione intermedia per inizio dell'attività nel 1996, dopo  la fine degli studi;

                                     -   che nemmeno risulta se sia stata emessa una nuova tassazione intermedia per partenza dal cantone, quanto meno con riferimento alla notifica di tassazione 1999-2000, in cui il contribuente risulta esente da imposta perché "gli elementi sono inferiori al minimo imponibile";

                                     -   che nemmeno risulta l'emissione di una tassazione per (nuovo) inizio dell'assoggettamento al momento del rientro in Ticino da Ginevra;

                                     -   che la tassazione IC/IFD 2001-2002 è fondata sui redditi postnumerando del contribuente, per cui ci si deve chiedere se non sia di fatto una tassazione intermedia e a quale titolo;

                                     -   che nessun cenno è fatto alla riduzione dell'attività al 50% da parte della moglie;

                                     -   che in simili condizioni la motivazione allegata al reclamo è una vera e propria non motivazione, che impedisce agli interessati ma anche al giudice di stabilire quale sia il vero oggetto litigioso;

                                     -   che pertanto gli atti devono essere rinviati all'Ufficio di tassazione, affinché emetta una decisione su reclamo conformemente agli articoli 212 LT e 139 LIFD.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 20 ottobre 2003 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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