Incarto n. 80.2003.164
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2003
in materia di: IC/IFD 2002 imposta annua intera a fine assoggettamento o in caso di intermedia
presentato da:
__________ _________ rappr. da: ______ _____________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Il 4 novembre 2002 __________ __________ la ditta individuale __________ __________ -__________, già __________ __________ e figlia in __________ __________ __________ __________ di __________ __________ e __________ __________ al prezzo di fr. 300'000.-, pagabile in rate mensili di fr. 4'000.a decorrere dal 1° gennaio 2003
Il 16 settembre 2003 l'Ufficio di tassazione di Lugano-campagna notificava a __________ __________ un'imposta annua in caso di tassazione intermedia secondo gli articoli 57 LT e 47 LIFD, stabilendo l'imponibile in fr. 271'500.-.
2. __________ da __________, la contribuente presentava reclamo chiedendo la deduzione dei valori contabili degli attivi mobiliari dal prezzo di cessione e la deeterminazione del valoe della cessione secondo il metodo cd. del valore attiale netto (VAN).
L'Ufficio di tassazione, con due distine decisioni su reclamo del 27 ottobre 2003, riduceva poi l'imponibile a fe. 216'534.-, concedendo la deduzione il valore contabile della sostanza ceduta e il contributo AVS del 9,5%, rilevando tuttavia che la problematica relativa al pagamemto pattuito tra le contraenti non permette di procedere a una correzione del valore di cessione.
3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistita da __________ ripropone in questa sede la questione del valore della cessione, che a suo dire abdrebbe calcolato secondo il metodo del valore attuale netto, internazionalmente riconosciuto.
4. Il problema sollevato nel ricorso è semplicemente quello del valore della cessione in caso di pagamento a rate. In altre parole, se la ricorrente avesse ceduto il giorno dopo la vendita il suo credito di fr. 300'000.- incassabile in rate mensili di fr. 4'000.-su un arco di oltre sei anni, disponendo - anche se non interessa in questa sede - di sufficienti garanzie, quanto avrebbe ricvevuto.
In altre parole, il problema è in sostanza quello di conoscere il valore del credito al 1° gennaio 2003 (data da cui decorre il pagamento rateale) del credito di fr. 300'000.-.
Detto questo, occorre ricordare che, secondo l'art. 41 cpv. 2 LT, la sostanza è valutata al suo valore venale.
Va ricordato che fra gli elementi che diminuiscono il valore di una alienazione rientra il differimento del pagamento del prezzo: come l'anticipo del pagamento del prezzo comporta un incremento del valore della cessione, analogamente il suo differimento a un momento successivo dà luogo a una riduzione. Non ne va diversamente nel caso in cui il cedente viene pagato non in denaro contante, ma mediante crediti o titoli o altri valori. Una deroga al principio del valore nominale è tuttavia ammissibile solo quando il minor valore del mezzo di pagamento esiste già al momento dell'alienazione. Imponibile è infatti unicamente il guadagno effettivamente conseguito dal venditore. Non possono invece essere prese in considerazione diminuzioni di valore sorte in epoca successiva (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari, Lugano 1996, p. 229).
no
terzi implicati
1. _PINT1 2. _PINT2
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: