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Ticino Camera di diritto tributario 09.03.2010 (pubblicato) 80.2003.160

9 mars 2010·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·590 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2003.160

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2003

in materia di:                 imposte alla fonte

presentato da:

__________ __________, __________ __________

rappr. da: __________ e __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         La __________ __________ __________ costituita l'11 gennaio 2001, ha per scopo la presentazione di servizi amministrativi generali nel settore dei mezzi di comunicazione. Per lo sviluppo della sua attività, che si svolge prevalentemente all'estero, ha assunto quale __________ __________ __________. Questi, al beneficio di un permesso di tipo "L", ha ricevuto per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2002 uno stipendio di fr. 80'000.- (cfr. Conteggio 2002 della trattenuta d'imposta alla fonte del 13 gennaio 2003).

                                         Con decisione del 30 aprile 2003 l'Ufficio imposte alla fonte (UIFo) applicava allo stipendio versato a __________ __________ un'aliquota del 32.2%, pari a un reddito determinante su base annua di fr. 480'000.-.

                                         1.2.

                                         Assistita dalla __________ __________, la __________ __________ presentava reclamo , precisando che lo stipendio versato a __________ __________ __________ è di fr. 10'000.- mensili per dodici mensilità e che nell'importo di fr. 80'000.- è incluso un bonus di fine anno di fr. 60'000.-.

                                         L'UIFo sollecitava la ricorrente a meglio precisare il numero di giorni lavorativi svolti dal dipendente. Con lettera del 20 maggio 2003 la ricorrente precisava che:

                                         - __________ __________ __________ è stato assunto quale consulente/dirigente di marketing, confermando che lo stipendio lordo mensile era di fr. 10'000.-;

                                         l'attività viene svolta solo parzialmente a __________, per cui il permesso di lavoro è limitato a 120 giorni;

                                         - che __________ __________ __________ riceve per le altre attività svolte all'estero per conto di altre società una retribuzione di Euro 100'000.-.

                                         Concludeva pertanto che la retribuzione annua complessiva era di fr. 326'000.- (fr. 100'000.- + fr. 146'000.- + fr. 60'000.-).

                                         1.3

                                         Con decisione del 7 ottobre 2003 l'UIFo non solo respingeva il reclamo, ma aggravava l'imposizione, stabilendo l'aliquota nella misura del 33.5% in base a un reddito annuo di fr. 1'200'000.- e, meglio, riportando su base annuo il salario di fr. 80'000.- che __________ __________ avrebbe ricevuto in due mesi per complessivi sedici giorni lavorativi.

                                   2.   2.1.

                                         La __________ __________, sempre assistita dalla __________ __________, presentava ricorso in tempo utile, chiedendo l'annullamento della decisione su reclamo e l'emissione di una nuova notifica di tassazione sulla base degli importi effettivamente versati e assoggettati alla trattenuta con l'aliquota corrispondente all'annualizzazione del salario.

                                         Argomenta che la base annua di salario presa in considerazione dall'UIFo non corrisponde né alla retribuzione contrattuale né alle indicazioni contenute nelle direttive emanate dalla Divisione delle contribuzioni.

                                         2.2.

                                         L'UIFo con osservazioni del 17 novembre 2003 si conferma nella propria decisione su reclamo, ribadendo la correttezza del calcolo effettuato in base alle informazioni ottenuta dalla __________ __________ con lettera del 12 maggio 2003. Si dichiara comunque disposto a riconsiderare il caso qualora la ricorrente fosse in grado di dimostrare l'esatta attribuzione temporale del bonus di fr. 60'000.- dichiarato nel conteggio del 13 gennaio 2003.

                                         2.3.

                                         La Divisione giuridica dell'Amministrazione federale delle contribuzioni aderisce alle osservazioni dell'UIFo, aderendo pure alla proposta di riconsiderazione a condizione che la ricorrente fornisca la chiesta prova.

                                   3.   3.1.

terzi implicati

1. Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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