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Ticino Camera di diritto tributario 19.11.2003 80.2003.148

19 novembre 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·436 mots·~2 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2003.148

Lugano 19 novembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2003

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

_RICO0  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 i coniugi __________ dichiaravano tra i redditi della sostanza il canone di locazione versato loro dai figli __________ e __________, che vivono rispettivamente nelle abitazioni che sorgono risp. sui mapp. n. __________ e n. 1289 di __________ -__________, chiedendo la deduzione tra le spese di manutenzione anche di quelle relative ai giardini (taglio piante), che nella notifica di tassazione del 10 marzo 2003 veniva tuttavia negata dall'Ufficio di tassazione.

                                         1.2.

                                         I contribuenti presentavano reclamo in tempo utile e nemmeno in occasione dell'audizione del 12 settembre 2003 l'Ufficio di tassazione prendeva in considerazione la richiesta di dedurre quali costi di manutenzione quelli relativi ai giardini. Il reclamo veniva pertanto respinto su questo punto con decisione del 13 ottobre 2003.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono davanti a questa Camera la richiesta di dedurre le spese di manutenzione dei giardini delle abitazioni date in locazione ai figli, sostenendo tra l'altro che l'affitto pagato da questi ultimi sono conformi ai valori della zona.

                                         2.2.

                                         All'udienza del 13 novembre 2002, dopo discussione e ulteriore esame della situazione di fatti, le parti, con il consenso del giudice, convenivano di far rinascere la proposta di transazione già affacciata in sede di esame del reclamo, nel senso di concedere la deduzione per il taglio delle piante in ragione di metà.

                                         2.3.

                                         La presente causa viene pertanto evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione affinché emetta una nuova decisione su reclamo conformemente al consid. 2.2.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: