Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 19.11.2003 80.2003.146

19 novembre 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·431 mots·~2 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2003.146

Lugano 19 novembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

Giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2003

in materia di:                 IC/IFD 01/02 intermedia

presentato da:

__________ _RICO0  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________ ha lavorato quale __________ presso la  __________ __________ __________ __________ fino alla fine del mese di luglio del 2000. A partire dal 1° agosto 2000, ha iniziato l'attività presso la __________ __________ __________ __________.

                                         Notificando al contribuente e alla moglie la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione dell'8 aprile 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ Città commisurava il reddito del lavoro dei coniugi in fr. 184'062 in media annua ed il reddito imponibile in fr. 121'081 per l'IC e fr. 129'584 per l'IFD.

                                         Non impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato.

                                   2.   In data 15 marzo 2003, il contribuente chiedeva all'autorità fiscale una tassazione intermedia, in considerazione della diminuzione del reddito intervenuta.

                                         L'Ufficio di tassazione respingeva l'istanza con decisione del 20 marzo 2003, nella quale sottolineava che dovevano essere adempiuti due presupposti per una tassazione intermedia: mutamento duraturo ed essenziale delle basi di calcolo e radicale diminuzione di reddito.

                                   3.   Il contribuente impugnava la decisione con reclamo del 7 aprile 2003, lamentando di essere imposto per un reddito molto superiore a quello effettivo.

                                         Con decisione del 10 ottobre 2003, l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando che la diminuzione del reddito complessivo dei coniugi non raggiungeva la soglia minima richiesta dalla giurisprudenza per giustificare una tassazione intermedia. Non era inoltre adempiuto neppure il requisito qualitativo per una tassazione intermedia, svolgendo il contribuente un'attività sostanzialmente uguale a quella precedente.

                                   4.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede nuovamente una tassazione intermedia. Definisce strano il fatto che l'Ufficio di tassazione abbia ammesso che egli sia tassato nella misura del 15.5% in più del dovuto ma che ciononostante non abbia accolto la sua richiesta.

                                   5.   All'udienza dell'11 novembre 2003, sentite le spiegazioni del giudice delegato, il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: