Incarto n. 80.2003.142
Lugano 4 novembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso dell'8 ottobre 2003
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
_RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ __________, __________ alle dipendenze della __________ /__________, si è trasferito da __________ a __________ il 1° gennaio 1999;
- che, con decisione del 10 marzo 2003, l'Ufficio di tassazione di __________ Città gli notificava la tassazione IC/IFD 1999/2000, commisurando il reddito imponibile in fr. 70'810 per l'IC e in fr. 72'288 per l'IFD;
- che, in seguito al suo reclamo, il contribuente veniva convocato ad un'audizione davanti all'Ufficio di tassazione in data 21 luglio 2003 e le parti sottoscrivevano un verbale con il seguente contenuto:
Vista la documentazione presentata e dopo discussione, di comune accordo si conviene quanto segue:
Ÿ il reddito imponibile IC è fissato in fr. 69'510 annui;
Ÿ il reddito imponibile IFD viene definito in fr. 51'947 di media annua;
- che su tale base l'autorità di tassazione notificava al contribuente, con decisione su reclamo dell'8 settembre 2003, un nuovo calcolo delle imposte sul reddito;
- che, con decisione dello stesso giorno, l'Ufficio di tassazione gli notificava anche la tassazione del successivo periodo fiscale 2001/2002, commisurando il reddito in fr. 50'050 per l'IC e in fr. 54'750 per l'IFD;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il __________ __________ __________ impugna la decisione su reclamo relativa al periodo 1999/2000, osservando che, sebbene i suoi redditi del lavoro siano rimasti praticamente invariati nel tempo, l'imposta a suo carico nel periodo in discussione è praticamente il triplo di quella dovuta per il periodo successivo;
- che il ricorrente chiede pertanto che sia posto rimedio "a quest'errore dell'autorità fiscale, o diminuendo gli importi della tassazione 1999-2000 a quella del biennio successivo, oppure aumentando la tassazione 2001-2002 ai valori del biennio precedente";
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che, con il suo ricorso, il contribuente non indirizza precise censure all'autorità di tassazione, con riferimento alla tassazione impugnata, ma si limita a lamentare una differenza di rilievo fra le imposte del periodo fiscale in questione e di quello successivo;
- che, da un sommario esame delle due tassazioni, risultano i seguenti elementi che spiegano la differenza di onere fiscale:
s in primo luogo, nella tassazione del periodo 2001/2002 sono state inspiegabilmente raddoppiate le deduzioni dei contributi di legge (AVS/AI/AD e previdenza professionale), per il fatto che non ne è stata calcolata la media annua ma gli importi dei due anni del periodo di computo sono stati sommati fra loro (!);
s in secondo luogo, sebbene il contribuente al momento determinante (1.1.2001) fosse separato (avrebbe poi contratto un nuovo matrimonio solo il 4 settembre 2001), l'imposta sul reddito 2001/2002 è stata calcolata con l'aliquota A (per coniugati);
- che è chiaro pertanto che la spiegazione della differenza fra le due tassazioni va ricercata negli errori commessi dall'Ufficio di tassazione nella decisione relativa al periodo 2001/2002, che non può peraltro essere riformata in questa sede, non essendo stato interposto ricorso;
- che, di conseguenza, la tassazione impugnata deve essere confermata, non essendo in alcun modo censurabile, mentre quella del periodo successivo non è oggetto di ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: