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Ticino Camera di diritto tributario 08.09.2003 80.2003.118

8 septembre 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·912 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2003.118

Lugano 8 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2003

in materia di:                 multa

presentato da:

_RICO0 rappr. da: RAPP0  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, non avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2003 A neppure in seguito alla diffida raccomandata del 15 maggio 2003, con decisione del 12 giugno 2003 l'Ufficio di tassazione di __________ __________ infliggeva alla contribuente una multa disciplinare di fr. 675;

                                     -   che, con scritto del 13 luglio 2003, la nipote __________ __________ -__________ trasmetteva all'Ufficio esazione e condoni copia di una lettera con cui il 7 giugno 2003 aveva comunicato all'autorità di tassazione la morte della contribuente, avvenuta il __________ __________ 2003, e avvertiva nel contempo che eredi erano i fratelli della defunta, __________ e __________;

                                     -   che, con decisione del 16 luglio 2003, l'autorità di tassazione respingeva il reclamo, adducendo che né la contribuente né gli eredi avevano chiesto una proroga del termine per l'inoltro della dichiarazione entro la fine di marzo;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ chiede l'annullamento della multa disciplinare e della tassa di diffida di fr. 30, argomentando che la defunta contribuente era stata degente in ospedale fin dal dicembre del 2002 per un tumore al cervello;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che nella fattispecie sia la diffida e la relativa tassa sia la multa disciplinare sono state indirizzate dall'Ufficio di tassazione alla signora __________ __________, che è tuttavia morta il 26 aprile 2003, cioè prima dell'intimazione delle decisioni in questione;

                                     -   che la ricorrente è nipote (precisamente figlia del fratello) della defunta contribuente e non risulta essere erede di quest'ultima, con la conseguenza che la sua legittimazione a ricorrere appare più che dubbia, alla luce degli articoli 11 cpv. 1 LT e 12 cpv. 1 LIFD, che prevedono che gli eredi subentrino nei diritti ed obblighi fiscali del contribuente defunto;

                                     -   che la questione può tuttavia essere lasciata aperta, essendo le decisioni contestate nulle e dovendo la nullità essere rilevata d'ufficio in ogni momento e da ogni istanza statale (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, art. 95 DIFD, n. 11, p. 200);

                                     -   che, infatti, è vero che la successione fiscale istituita dagli articoli 11 LT e 12 LIFD prevede anche la successione nella procedura fiscale, cioè il subentrare degli eredi anche nella posizione processuale del contribuente defunto, con la conseguente assunzione di ogni obbligo e di ogni diritto di quest'ultimo nelle procedure di tassazione, reclamo e ricorso (Greminger, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, art. 12 LIFD, n. 9, p. 101);

                                     -   che tuttavia la morte del contribuente determina un mutamento delle parti ("Parteiwechsel"), che fa subentrare gli eredi anche negli obblighi fiscali del defunto (Greminger, op. cit., art. 12 LIFD, n. 10, pp. 101-102);

                                     -   che, nel presente caso, la morte della contribuente è avvenuta proprio poco dopo la scadenza del termine per l'inoltro della dichiarazione, ma l'autorità fiscale non ne è stata a conoscenza fino al successivo mese di giugno ed ha pertanto diffidato a collaborare, con la decisione del 15 maggio 2003, una parte che era ormai morta;

                                     -   che la diffida costituisce condizione oggettiva per la punizione del contribuente: la legge prevede infatti la multa per chi, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime (artt. 257 LT e 174 LIFD);

                                     -   che tanto la diffida quanto la successiva multa sono dunque state intimate ad una parte che era già morta, con la conseguenza che entrambe le decisioni appaiono nulle;

                                     -   che, del resto, se anche la multa fosse stata intimata agli eredi, l'esito non sarebbe diverso, per il fatto che la diffida non sarebbe stata precedentemente notificata a loro bensì alla defunta contribuente;

                                     -   che, inoltre, anche nell'eventualità in cui la multa non fosse nulla, della stessa non potrebbero essere chiamati a rispondere gli eredi (Känzig/Behnisch, op. cit., art. 131 DIFD, n. 22, p. 548);

                                     -   che infatti per la contravvenzione di violazione di obblighi procedurali non è prevista una responsabilità degli eredi simile a quella esistente in relazione alla sottrazione d'imposta (art. 262 LT e art. 179 LIFD), con la conseguenza che trova applicazione l'art. 48 cpv. 3 CP, secondo cui la multa si estingue con la morte del condannato;

                                     -   che deve pertanto essere constatata la nullità della decisione impugnata.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Le decisioni del 15 maggio 2003 (diffida), 12 giugno 2003 (multa) e la decisione su reclamo del 16 luglio 2003 sono nulle.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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