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Ticino Camera di diritto tributario 08.09.2003 80.2003.117

8 septembre 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,110 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2003.117

Lugano 8 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 13 agosto 2003

in materia di:                 IC/IFD 96 intermedia

presentato da:

_RICO0  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con decisione del 21 gennaio 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione intermedia IC/IFD 1996, per mutamento della professione, con effetto a partire dal 1° gennaio 1996. L'__________. __________ __________ aveva infatti intrapreso un'attività indipendente a partire da tale data. Il reddito aziendale veniva commisurato in               fr. 125'350 in media annua ed il reddito imponibile in fr. 294'208 per l'IC ed in fr. 299'108 per l'IFD.

                                   2.   I coniugi __________ impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 20 febbraio 2002, invocando la prescrizione del diritto di tassare, sopravvenuta prima dell'intimazione della tassazione intermedia (il 31 dicembre 2001).

                                         L'autorità di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 14 luglio 2003, nella quale argomentava che secondo la legge ogni atto ufficiale inteso all'accertamento del credito fiscale fa decorrere un nuovo termine di prescrizione e nel caso concreto il 6 novembre 2001 l'Ufficio di tassazione aveva richiesto ai contribuenti della documentazione, facendo esplicito riferimento alla tassazione intermedia 1995/96.

                                   3.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ chiedono che sia constatata la nullità della tassazione intermedia 1996. A loro avviso, la lettera del 6 novembre 2001 dell'Ufficio di tassazione non sarebbe stata idonea ad interrompere la prescrizione del diritto di tassare, non trattandosi di un atto che serve effettivamente all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, in quanto la documentazione richiesta si riferiva esclusivamente ai periodi fiscali 1997/98 e 1999/2000.

                                   4.   4.1.

                                         Secondo gli articoli 193 cpv. 1 LT e 120 cpv. 1 LIFD, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.

                                         Un nuovo termine di prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta (cfr. art. 193 cpv. 4 lett. a LT e art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD).

                                         4.2.

                                         La nozione di atto inteso alla riscossione comprende non solo gli atti di esazione dell'imposta, ma anche tutti gli atti ufficiali intesi all'accertamento della pretesa fiscale che sono portati a conoscenza del contribuente (Tribunale federale, 26 novembre 1999, RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: DTF 112 Ib 88, consid. 2b, p. 9316, 97 I 167, consid. 5, p. 176). Vi rientrano, per esempio, l'invio del formulario per la dichiarazione, la diffida ad inoltrare la dichiarazione, l'annuncio di una verifica e le ispezioni dei libri contabili, la notificazione di una tassazione fiscale definitiva o provvisoria, l'invito o la diffida di pagamento (cf. RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2a ediz., art. 128 DIFD, n. 10).

                                         Nella menzionata sentenza del 1999, il Tribunale federale ha stabilito che anche una comunicazione ufficiale con la quale viene unicamente annunciata l'intenzione di procedere ad un'ulteriore tassazione vale come atto di esazione suscettibile di interrompere il corso della prescrizione (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2f).

                                         4.3.

                                         Nella fattispecie, il diritto di tassare il periodo fiscale 1995/96 si sarebbe prescritto il 31 dicembre 2001. Tuttavia, l'autorità fiscale ha interrotto la prescrizione con la lettera del 6 novembre 2001, con la quale ha domandato ai contribuenti documentazione e informazioni, allo scopo di definire le tassazioni 1995/96 (tassazione intermedia), 1997/98 e 1999/2000. Lo scritto in questione dell'autorità fiscale menziona espressamente la tassazione intermedia 1995/96. In tal modo, ha portato chiaramente a conoscenza dei contribuenti l'intenzione di emettere una tassazione intermedia nel periodo fiscale 1995/96 ed ha chiesto loro informazioni e documenti utili a tal fine.                                        

                                         Le considerazioni contenute nel ricorso, secondo cui la lettera in questione non sarebbe stata idonea ad interrompere la prescrizione con riferimento al periodo 1995/96, per il fatto che la collaborazione richiesta si riferiva esclusivamente agli altri due periodi fiscali, è priva di rilievo. Anzitutto, si è detto che, per la giurisprudenza, ai fini dell'interruzione della prescrizione basterebbe anche la semplice comunicazione dell'intenzione di procedere ad una tassazione ulteriore. Inoltre, l'affermazione secondo cui le informazioni ed i documenti richiesti sarebbero serviti esclusivamente ai fini della tassazione dei periodi fiscali successivi non è condivisibile: proprio per effetto della tassazione intermedia dal 1.1.1996, gli anni di computo 1995/96, cui fa riferimento l'Ufficio di tassazione nella sua lettera, costituiscono base di calcolo non solo per la tassazione del periodo fiscale 1997/98 ma anche per la stessa intermedia 1995/96. Non va dimenticato, infatti, che in caso di tassazione intermedia, per gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica, la base di calcolo è uguale per la tassazione del periodo fiscale oggetto della tassazione intermedia e per quello successivo (cfr. articoli 53 cpv. 1 lett. a e b LT 44 cpv. 1 lett. a e b LIFD).

                                         4.4.

                                         Ne consegue che la lettera del 6 novembre 2001 ha fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione ai sensi degli articoli 193 cpv. 4 lett. a LT e 120 cpv. 3 lett. a LIFD. La tassazione notificata ai ricorrenti il 21 gennaio 2001 è dunque pienamente efficace. Non porta a diverse conclusioni neppure l'ulteriore argomento ricorsuale, secondo cui l'Ufficio di tassazione avrebbe dovuto emettere la tassazione intermedia con maggiore celerità, disponendo dei dati necessari in seguito all'inoltro delle dichiarazioni fiscali 1997/98 e 1999/2000. Infatti, l'autorità fiscale ha avuto bisogno di elementi ulteriori, rispetto a quelli dichiarati, avendo dei dubbi quanto alla proporzione fra redditi dichiarati e dispendio. A tal fine ha indirizzato ai contribuenti la richiesta di documentazione del 6 novembre 2001.

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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