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Ticino Camera di diritto tributario 08.09.2003 80.2003.115

8 septembre 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,500 mots·~8 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2003.115

Lugano 8 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 13 agosto 2003

in materia di:                 IC 01/02

presentato da:

__________ _RICO0 rappr. da: RAPP0  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 26 aprile 2001 __________ __________ inoltrava la dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001/2002, indicando di non svolgere alcuna attività lucrativa e di non avere né reddito né sostanza;

                                     -   che nella notifica di tassazione del 15 luglio 2002 l'Ufficio di tassazione di __________ __________ esponeva alla contribuente un reddito d'altra fonte di fr. 14'700.in media annua ed un reddito imponibile di pari entità;

                                     -   che con tempestivo reclamo del 14 agosto 2002 la contribuente negava l'esistenza di un reddito d'altra fonte;

                                     -   che con decisione del 14 luglio 2003 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, richiamando le considerazioni alla base delle decisioni su ricorso relative ai periodi fiscali precedenti;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, rappresentata dal padre, chiede nuovamente lo stralcio del reddito d'altra fonte, ribadendo di essere senza lavoro;

                                     -   che, conformemente agli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici;

                                     -   che, secondo il cpv. 2 delle succitate norme, sono pure considerati i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l'alloggio;

                                     -   che sono quindi imponibili anche anche introiti derivanti dall'assistenza privata (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Gineva/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2a, n. 8 all'art. 16 LIFD, p. 131);

                                     -   che, secondo l'art. 23 lett. e LT e l'art. 24 lett. e LIFD, fanno eccezione le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti di cui all'art. 22 lett. f LT e all'art. 23 lett. f LIFD (cfr. art. 328 CC);

                                     -   che secondo la giurisprudenza del TF (DTF 106 II 292, cons. 3a) e la dottrina (cfr. Egger, Commento, n. 27 all'art. 328) ascendenti e discendenti, così come fratelli e sorelle si devono assistenza quando, senza questo aiuto, la persona assistita cadrebbe nel bisogno, vale a dire quando non è più in grado di mantenersi con i propri mezzi (Ziegerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Gineva/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all'art. 24 LIFD, p. 278);

                                     -   che per stabilire se uno si trovi in tale stato occorre, da una parte riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale (cfr. CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.); dall'altra occorre considerare che uno si trova in un stato di bisogno quando non è più in grado di provvedere con le sue forze al proprio sostentamento (cfr. DTF surriferita e cit. ivi);

                                     -   che dal profilo fiscale tali introiti sono fiscalmente irrilevanti se non vi è controprestazione da parte del beneficiario, mentre sono tassabili quelli che sono in qualche modo connessi con il lavoro o con il patrimonio del beneficiario (cfr. Känzig, Wehrsteuer, ad art. 21 n. 242 il quale afferma che tale criterio è determinante per la qualifica del sostentamento non soggetto a imposta sul reddito);

                                     -   che, in linea con tale principio, questa Camera ha giudicato che non è tassabile il contributo finanziario rappresentato dal valore venale dei pasti consumati presso una sorella per una persona esercitante attività lucrativa con stipendio insufficiente per far fronte ai bisogni dell'esistenza (CDT n. 363 del 6 ottobre 1986 in re S.V.);

                                     -   che sono invece stati considerati reddito d'altra fonte i vantaggi goduti in seno alla comunione familiare da una persona in grado di esercitare attività lucrativa, che accudisce quale casalinga il fratello e la madre, che formano con lei un'economia domestica (CDT n. 367 del 7 novembre 1985 in re C.C.) o da una figlia che abbandona l'attività lucrativa per accudire i genitori non più autosufficienti e che forma con loro una unica economia domestica (CDT n. 361 del 7 novembre 1985 in re B.G.) o ancora da quei figli maggiorenni che non intendono esplicare attività lucrativa e che rimangono - con attività casalinghe o meno nell'economia domestica con i genitori (CDT n. 637 del 12 gennaio 1976; CDT n. 576 del 30 novembre 1979 in re M.H.);

                                     -   che, per costante giurisprudenza s'è ritenuto che le prestazioni date in contropartita dei lavori di casalinga o di carattere domestico svolti in una economia di persone non unite o obbligate in virtù del vincolo della famiglia hanno carattere economico e sono valutabili in denaro: così vitto, alloggio, vestiario, disponibilità in moneta erogati dalla persona apportatrice di reddito all'altra che si occupa della casa e con la quale convive formando una economia domestica non unita dal vincolo matrimoniale e al cui sostentamento non è obbligata a sopperire in virtù dell'obbligo di assistenza fra parenti, sono considerati reddito imponibile presso la beneficiaria; così analogamente al lavoro svolto nell'ambito dell'economia domestica della figlia viene attribuito un controvalore quantificabile in moneta fiscalmente imponibile (CDT n. 261 del 4 giugno 1984 in re M.; CDT n. 171 del 4 aprile 1984 in re S.; CDT n. 140 del 21 maggio 1990 in re A. F.-R.; CDT n. 71 del 3 maggio 1993 in re I. M.);

                                     -   che è invece stata ammessa l'esistenza di un obbligo d'assistenza tra parenti nel caso di un figlio poco più che ventenne senza lavoro (CDT n. 3 dell'11 febbraio 1992 in re R. L.);

                                     -   che la giurisprudenza di questa Camera ammette quindi un'eccezione nel caso del figlio maggiorenne che non eserciti attività lucrativa "per motivi indipendenti dalla sua volontà": ciò si verifica non solo in caso di malattia del figlio, ma, ad esempio, anche di autentiche difficoltà nel collocamento lavorativo di una figlia in giovane età;

                                     -   che, anche secondo la dottrina, ha diritto alla deduzione per persone bisognose il contribuente che partecipi al sostentamento di "persone capaci di esercitare un'attività lucrativa ma che per una ragione qualsiasi non possono esercitarla, cadendo così nel bisogno, come, per esempio, i disoccupati ..." (Jung/Agner/Tatti, Complemento 1990 al Commentario Masshardt/Tatti sull'IFD, p. 71).

                                     -   che non è quindi indifferente, per stabilire a quale titolo un contribuente benefici del sostegno finanziario dei genitori, la considerazione della situazione economica di questi ultimi: il discrimine fra le prestazioni dei genitori, che sono considerate reddito d'altra fonte, e quelle che non lo sono, è infatti dato dalla natura "necessaria" o "volontaria" delle stesse;

                                     -   che sono volontari quei contributi che i genitori versano ai figli, sebbene questi ultimi non abbiano studi da concludere e siano chiaramente in grado di svolgere un'attività lucrativa;

                                     -   che la natura volontaria di aiuti offerti dai genitori ai figli può essere riconosciuta anche da circostanze di fatto particolarmente evidenti: la stessa CDT ha preso in considerazione a tal fine il fatto che i genitori siano particolarmente benestanti (v. anche CDT n. 3 dell'11 febbraio 1992 in re R. L.);

                                     -   che va infine ricordato che sia l'art. 130 cpv. 2 LIFD sia l'art. 204 cpv. 2 LT consentono all'autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che  nel caso in esame già in occasione di precedenti ricorsi, relativi ad altri periodi fiscali, questa Camera si è rivolta invano al padre della ricorrente, che agisce da rappresentante della figlia, per avere informazioni sulle ragioni per le quali la contribuente non esercita alcuna attività lucrativa, non beneficia di prestazioni di assicurazioni sociali (AD, AI) o dell'assistenza, come pure sulle sue fonti di sostentamento;

                                     -   che alla luce della mancata collaborazione della ricorrente e del padre la Camera non ha potuto ammettere che ci si trovi di fronte a un caso di assistenza tra parenti con conseguente non imponibilità degli aiuti che la ricorrente avrebbe ricevuto dai genitori;

                                     -   che appare inutile un ulteriore tentativo di ottenere una collaborazione più estesa in relazione a quest'ultimo ricorso, per il fatto che il padre della contribuente continua a limitarsi a contestare l'esistenza del reddito d'altra fonte, senza minimamente esprimersi in merito alle fonti di sostentamento della figlia;

                                     -   che questa Camera non può pertanto fare altro che confermare anche stavolta la decisione impugnata.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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