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Ticino Camera di diritto tributario 02.07.2002 80.2002.93

2 juillet 2002·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·871 mots·~4 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2002.00093

Lugano 2 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 13 maggio 2002

in materia di:                 imposta sugli utili immobiliari

presentato da:

__________ -__________ e __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, con atto pubblico del 13 settembre 2001, i coniugi __________ __________ e __________ __________ sottoscrivevano con il Comune di __________ un contratto di permuta immobiliare per rettifica dei confini;

                                     -   che, con tre decisioni del 25 aprile 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ le tassazioni dell'imposta sugli utili immobiliari relative alle permute in questione, commisurando in fr. 66'400 l'utile imponibile conseguito dalla signora Bruchez con la cessione della superficie di complessivi mq 332 staccata dalle part. n. __________, __________ e __________ RFD di __________;

                                     -   che, in data 14 maggio 2002, i coniugi __________ inteponevano reclamo contro la suddetta decisione, chiedendo il differimento dell'imposizione dell'utile immobiliare, in applicazione dell'art. 125 LT;

                                     -   che il reclamo veniva inviato anche a questa Camera, con l'indicazione "reclamo e ricorso";

                                     -   che, il 29 maggio 2002, l'Ufficio di tassazione di Biasca indirizzava a __________ __________ __________ una lettera del seguente tenore:

                                         Vi confermiamo di aver ricevuto il reclamo inoltrato il 15.05.2002 (data del timbro postale) contro la tassazione sopra indicata.

                                         Secondo l'articolo 206, cpv. 2 della LT, il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso della reclamante, alla Camera di diritto tributario.

                                         La vostra richiesta di poter beneficiare dei disposti del citato articolo di legge trova la nostra adesione.

                                         Il vostro scritto verrà pertanto trasmesso alla Lod. Camera di diritto tributario di Lugano per una decisione in merito.

                                         Approfittiamo dell'occasione per avvertirvi che il reclamo non sospende l'obbligo di pagamento per cui, in caso di mancato pagamento dell'imposta entro 30 giorni dalla scadenza, dovranno essere computati gli usuali interessi di ritardo;  

                                     -   che l'Ufficio ha pertanto trasmesso il reclamo a questa Camera;

                                     -   che il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario (art. 206 cpv. 3 LT 1994; art. 132 cpv. 2 LIFD);

                                     -   che, con questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150; inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD, p. 419; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 27 all’art. 132 LIFD, p. 324; inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 5 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 31t);

                                     -   che, per il fatto che si tratta di considerare un reclamo come se fosse un ricorso, la motivazione della decisione di tassazione deve adempiere i requisiti che sono propri della motivazione di una decisione su reclamo (Zweifel, op. cit., n. 30 all'art. 132 LIFD, p. 325);

                                     -   che, nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata è la seguente:

                                         Viene imposta la cessione, effettuata con permuta immobiliare per rettifica confini, di complessivi mq 332 staccati dalle particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________.

                                         Valore di alienazione definito prudenzialmente, tenuto conto del valore ufficiale di stima attualmente in vigore (revisione 1993), in fr. 200.– al mq. per un totale di fr. 66'400.–.

                                         Quale investimento viene considerata la stima ufficiale in vigore 20 anni fa (art. 129 cpv. 2 LT)= pari a fr. 40.– al mq per complessivi fr. 13'280;

                                     -   che è del tutto evidente che la decisione di tassazione impugnata dalla reclamante non è «esaustivamente motivata», come richiesto dalla legge, consistendo in semplici considerazioni in merito alle modalità di calcolo dell'utile immobiliare, mentre non viene minimamente affrontata la questione di principio dell'eventuale differimento dell'imposizione secondo l'art. 125 LT;

                                     -   che non va dimenticato, a tale riguardo, che lo scopo precipuo del ricorso diretto è quello di risolvere insanabili controversie tra le parti in merito a questioni giuridiche, che si vogliono sottoporre pertanto direttamente alle istanze giudiziarie (Zweifel, op. cit., n. 27 all'art. 132 LIFD, p. 324);

                                     -   che, se nella fattispecie, come sembra, vi fosse una controversia in merito alla sussunzione della permuta immobiliare entro il campo di applicazione dell'art. 125 LT, sarebbe stato necessario conoscere il punto di vista dell'autorità fiscale ed in particolar modo le ragioni per le quali essa ha ritenuto che non fosse possibile concedere il differimento dell'imposizione;

                                     -   che, stando così le cose, il reclamo deve essere rinviato all'Ufficio di tassazione, perché emetta una decisione su reclamo.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il reclamo del 14 maggio 2002 è rinviato all'Ufficio di tassazione, perché emetta una decisione su reclamo motivata.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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