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Ticino Camera di diritto tributario 19.12.2002 80.2002.51

19 décembre 2002·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,375 mots·~7 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2002.00051

Lugano 19 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2002

in materia di:                 IC/IFD 98

presentato da:

__________ e __________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 5 luglio 2001 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) notificava alla __________ e __________ __________ la tassazione IC e IFD 1998, in cui determinava l'utile imponibile in fr. 30'700.-.

                                         Il reclamo presentato dalla contribuente contro la notifica di tassazione veniva respinto con decisione del 6 dicembre 2001. Secondo l'Ufficio di tassazione si era potuto tener conto unicamente della perdita dell'esercizio 1997, poiché dalle tassazioni degli esercizi precedenti non risultavano perdite.

                                   2.   2.1.

                                         Il 3 gennaio 2002 la contribuente si rivolgeva all' UTPG contestando la decisione su reclamo in materia di IC e di IFD 1998 e chiedendo altresì la revisione delle precedenti tassazioni dal 1995 al 1997. Il 2 aprile 2002 l'UTPG respingeva la domanda di revisione e il 10 maggio 2002 il relativo reclamo. Il 3 aprile inoltre l' UTPG trasmetteva per competenza a questa Camera il ricorso del 3 gennaio 2002. Immediatamente, questa Camera impartiva alla ricorrente un termine per motivare il ricorso, che in un secondo momento, su richiesta della contribuente, veniva prorogato fino alla fine di aprile.

                                         Con memoria del 30 aprile 2002 la contribuente esponeva nel dettaglio i motivi del ricorso contro le tassazioni IC e IFD 1998, rilevando in particolare che non le sarebbero state riconosciute le perdite degli esercizi 1995 e 1996.

                                         2.2.

                                         In occasione dell'udienza del 4 settembre 2002 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.

                                         L'Amministrazione federale delle contribuzioni con memoria del 28 novembre 2002 ha proposto di respingere il ricorso. Degli argomenti sviluppati nella memoria si dirà in seguito, per quanto necessario.

                                         Con scritto del 10 dicembre 2002 ia ricorrente si è confermata nel proprio ricorso.

                                   3.   3.1.

                                         Il problema che nel presente caso questa Camera deve affrontare è quello di sapere se in caso di tassazione a reddito zero (Nulltaxation) le perdite denunciate dal contribuente (nella notifica di tassazione) possano ancora essere fatte valere in periodi fiscali successivi, anche se le relative tassazioni a reddito zero sono passate in giudicato.

                                         3.2.

                                         Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una tassazione in materia di imposta diretta acquista forza di cosa giudicata solo per il periodo fiscale in questione. Le circostanze di fatto e diritto possono invece essere valutate diversamente durante un successivo periodo di tassazione. Le considerazioni alla base degli accertamenti hanno unicamente valore di motivi (Sentenza del Tribunale federale [STF] del 9 maggio 2001 in re X. SA, con ampi riferimenti, in RDAF 2001 pp. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6).

                                         In altre parole, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo della decisione e non si estende invece ai motivi. Al contribuente manca infatti un interesse attuale degno di protezione a poter contestare il calcolo del riporto delle perdite contenuto nei motivi di una decisione (STF del 9 maggio 2001 in re X. SA. cit.; in RDAF 2002 p. 263; StE 2002 B 96.11 n. 6).

                                         3.3.

                                         La giurisprudenza del Tribunale federale è sostanzialmente condivisa dalla dottrina, che non considera vincolante per la deduzione delle perdite dell’anno precedente il saldo delle perdite dell’ anno precedente, poiché a passare in giudicato è soltanto il dispositivo della decisione (Reimann/Zuppinger/ Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Bd. II, Bern 1963, p. 377), non le cifre in base alle quali si è giunti a determinare reddito e sostanza imponibili (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meir/

                                         Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern 1991, p. 605). Il fatto che, in caso di tassazione a reddito zero, l'autorità di tassazione non emani alcuna decisione formale che constati l’ammontare della perdita riportabile, consente all’autorità di tassazione di riesaminare in occasione di una successiva tassazione l’ammontare della stessa (Baur/Klöti-Weber/ Koch/Meir/Ursprung, loc. cit.; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, p. 635 s.; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte  Bundessteuer, Zürich 1995, p. 279 s.).

                                         3.4.

                                         La dottrina s’interroga nondimeno se nei casi in cui viene dichiarata una perdita non possa esservi un interesse attuale ad accertare anche l’ammontare della stessa in caso di tassazione a reddito zero. Occorrerebbe comunque quanto meno in una simile evenienza che la notifica di tassazione contenga un dispositivo che accerti (decisione di accertamento, Fesstellungsverfügung) anche l’ ammontare della perdita riportabile (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/ Ursprung, loc. cit.; Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., p. 636).

                                         Malgrado che né la LIFD né la LT prevedano, eccezion fatta del caso dell'imposta alla fonte, la possibilità di emanare una decisione di accertamento, che permetta al contribuente di conoscere anticipatamente in quale modo l'autorità fiscale valuterà una certa condotta, la giurisprudenza del Tribunale federale ammette alcune limitate eccezioni, per es. nel caso in cui deve essere stabilito l'assoggettamento soggettivo (DTF 121 II 473 = StE 1996 B 93.1 N. 2 = RF 51/1996 p. 542 = ASA 65 p. 477; CDT n. __________.__________.__________-118-119-129 del 1° marzo 2002 in re D.-L.; Pedroli, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo del diritto tributario, in RDAT 2001 -II- p. 627; Hildebrandt/ Stoyanov, La décision de constatation en droit fiscal, in ST 1998 p. 81) o il riconoscimento fiscale di una polizza di capitali quale contratto di previdenza vincolata (RF 1998 p. 447 = DTF 124 II 383).

                                         Vero è altresì che il Tribunale federale è entrato nel merito di una decisione di accertamento proprio in un caso simile a quello in esame, relativo al computo delle perdite riportabili, poiché sia l'autorità fiscale sia l'autorità di ricorso si erano pronunciate nel merito (RDAF 2002 p. 263; StE 2002 B 96.11 n. 6).

                                         Per quanto si dirà, la questione se l'autorità fiscale debba pronunciarsi, nel caso in cui nella dichiarazione d'imposta vengono fatte valere delle perdite, con una decisione d'accertamento sul loro ammontare è questione che, per la soluzione del presente caso, può essere lasciata insoluto e che in futuro potrà semmai essere affrontata e risolta dall'autorità fiscale cantonale (si veda, in senso affermativo, Brülishauser/Kuhn, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2.a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 2000, p. 870; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basel 1992, p 115).

                                         3.6.

                                         Nel caso di specie determinante è infatti la constatazione che le tassazioni IC e IFD 1995, 1996 e 1997 hanno stabilito l'inesistenza di un utile imponibile e che quindi solo questa constatazione può essere dedotta in giudizio e può passare in giudicato (STF del 9 maggio 2001 in re X. SA. cit., in RDAF 2002 p. 263; StE 2002 B 96.11 n. 6).

                                         Le notifiche di tassazione in questione non contengono per altro alcun dispositivo specifico che si pronunci sull'entità delle perdite riportabili. Esse si limitano infatti a proporre unicamente un calcolo nel quale le perdite appaiono essere state azzerate (1995 e 1996) o ridotte (1997) per effetto di altrettante riprese. Ciò non costituisce tuttavia, per quanto precede, una formale decisione di accertamento, ma soltanto la motivazione della tassazione a reddito zero.

                                         Per questo motivo gli atti del procedimento devono essere retrocessi all'Ufficio di tassazione perché entri nel merito del ricorso, segnatamente esamini e si pronunci sull'ammontare delle perdite computabili degli anni precedenti.

                                         3.7.

                                         Diviene pertanto superfluo esaminare, in una simile ipotesi, se le precedenti tassazioni formalmente passate in giudicato possano formare oggetto di revisione, per cui non è di nessun rilievo per il presente giudizio sapere se la decisione su reclamo in materia di revisione emanata dall' UTPG il 10 maggio 2002 sia passata in giudicato in assenza di uno specifico ricorso.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 6 dicembre 2001, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione (consid. 3.6.).

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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