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Ticino Camera di diritto tributario 10.01.2003 80.2002.201

10 janvier 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·740 mots·~4 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2002.201

Lugano 10 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che l'Ufficio di tassazione di __________ notificava il 13 maggio 2002 a __________ __________ la tassazione IC/IFD 2001-2002, in cui il reddito aziendale veniva determinato d'ufficio in fr. 24'000.- di media annua, poiché il contribuente, nonostante un richiamo, una diffida per lettera raccomandata e una multa disciplinare munita di comminatoria, non aveva presentato la dichiarazione d'imposta;

                                     -   che il 9 giugno 2002 il contribuente presentava reclamo, asserendo di non aver conseguito alcun reddito;

                                     -   che l'autorità di tassazione convocava il reclamante ad un'audizione l' 11 luglio 2002;

                                     -   che, dopo l'audizione, con lettera del 27 settembre 2002 l'Ufficio di tassazione invitava il contribuente a produrre entro il 20 ottobre 2002 la dichiarazione d'imposta e i relativi giustificativi;

                                     -   che questo secondo invito era munita della comminatoria d'irricevibilità, qualora non fosse stata presentata la dichiarazione d'imposta e l'incontro fosse andato deserto;

                                     -   che il contribuente presentava il 4 novembre 2002, quando era già scaduto il termine, una dichiarazione d'imposta, priva tuttavia di qualsiasi supporto giustificativo;

                                     -   che, con decisione del 18 novembre 2002, l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, invocando la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede l'annullamento della suddetta decisione su reclamo, ribadendo di non aver conseguito alcun reddito e di essere persino stato costretto a vendere l'automobile per far fronte alle spese;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che, in tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;

                                     -   che la tassazione d'ufficio al contribuente, pur essendo correttamente stata preceduta da una procedura disciplinare (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 34 all’art. 130 LIFD, p. 307), non indicava che un eventuale reclamo avrebbe dovuto soddisfare i requisiti posti dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, che esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova, trattandosi di prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552);

                                     -   che tale circostanza è però ininfluente per il presente giudizio, poiché il contribuente nella procedura di reclamo ha nuovamente disatteso i propri obblighi procedurali, non producendo nel termine impartitogli la dichiarazione d'imposta e tanto meno i relativi giustificativi, nonostante la richiesta, munita della comminatoria d'irricevibilità, rivoltagli dall'autorità fiscale;

                                     -   che quindi, a giusta ragione, l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, dopo aver esperito i relativi passi procedurali, non bastando la mera asserzione, non altrimenti comprovata, della vendita della propria automobile e dell'assunzione delle spese di affitto da parte di parenti;

                                     -   che ciò impedisce quindi a questa Camera di entrare nel merito delle censure del ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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