Incarto n. 80.2002.198
Lugano 10 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2002
in materia di: revisione sentenza __________.__________.__________ del __________ novembre 2002
presentato da:
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che con istanza/ricorso del 14 dicembre 2002 __________ __________ __________ la revisione della sentenza del __________ novembre 2001 (inc. N. __________.__________.__________), lamentando che Camera non avrebbe statuito in materia di imposta comunale;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD);
- che entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD);
- che nel caso in esame l'istante-ricorrente omette di considerare che sempre in data 12 novembre 2002 questa Camera ha statuito con separato giudizio sul ricorso da lui presentato contro la decisione su reclamo del Municipio di __________ in materia di imposta comunale, dichiarandolo irricevibile in quanto tardivo e comunque infondato nel merito (cfr. CDT n. __________.__________.__________);
- che l'istante-ricorrente non fa valere alcun fatto nuovo o nuovo mezzo di prova che possano in un qualche modo indurre a dispositivo diverso da quello della sentenza n. __________.__________.__________ del 12 novembre 2002 in materia di IC/IFD 2001-02, avente per oggetto unicamente la questione lasciata insoluta dalla sentenza n. __________.__________.__________ di pari data e, meglio, la questione della tassazione intermedia per soppressione della rendita completiva a favore del figlio da parte della Cassa pensioni dello Stato;
- che pertanto lo scritto del 14 dicembre, in quanto interpretabile quale domanda di revisione contro la sentenza n. __________.__________.__________ del 12 novembre 2002, viene respinto in quanto temerario;
- che al contribuente viene assegnato un termine di dieci giorni per comunicare alla Camera se il suddetto scritto sia invece da interpretare quale ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la citata sentenza del 12 novembre 2002 in materia di imposta comunale (CDT n. __________.__________.__________);
- che in caso di risposta affermativa gli atti saranno trasmessi all'Alta Corte federale per competenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto in quanto temerario.
§ All'istante/ricorrente è assegnato un termine di dieci giorni per comunicare alla Camera se il suddetto scritto sia da interpretare quale ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la citata sentenza del 12 novembre 2002 in materia di imposta comunale (CDT n. __________.__________.__________).
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il segretario: