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Ticino Camera di diritto tributario 10.01.2003 80.2002.177

10 janvier 2003·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·573 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2002.177

Lugano 10 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso dell'8 novembre 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, con decisione del 25 febbraio 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 2001/2002, nella quale commisurava il reddito aziendale in fr. 60'000.- e la sostanza imponibile in fr. 81'970;

                                     -   che il contribuente interponeva reclamo in data 20 marzo 2002 contestando la rivalutazione del reddito aziendale, rispetto alla dichiarazione da lui inoltrata;

                                     -   che, con scritto del 7 agosto 2002, l'Ufficio di tassazione lo invitava a produrre copia delle schede contabili relative alle spese di manutenzione e riparazione, all'assicurazione degli autoveicoli, alle spese telefoniche, di benzina e autostradali, avvertendolo che in caso di mancato riscontro entro il 30 agosto 2002 il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione a disposizione;

                                     -   che, non essendo pervenuta alcuna risposta, l'invito veniva reiterato in data 10 settembre 2002, con un termine di dieci giorni;

                                     -   che, in seguito all'inosservanza anche di questo secondo termine, l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 14 ottobre 2002;

                                     -   che con il presente tempestivo ricorso il contribuente rileva di non aver potuto dar seguito alla richiesta dell’UT a causa di una prolungata assenza all’estero, chiedendo che gli sia data la possibilità di produrre la documentazione richiestagli dall'Ufficio di tassazione;

                                     -   che l’UT, in una nota indirizzata a questa Camera, dà atto che il contribuente ha preso contatto con l’autorità fiscale, quando tuttavia la procedura era giunta già alla fase dell’intimazione;

                                     -   che nella medesima nota l’UT si dichiara disposto a riesaminare la tassazione, a condizione che venga prodotta la documentazione richiesta;

                                     -   che con lettera del 6 dicembre 2002 questa Camera ha assegnato un termine perentorio al ricorrente per produrre la documentazione richiestagli dall’UT, con l’avvertenza che, caso contrario, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   che il 19 dicembre 2002 __________ __________ ha inviato la contabilità relativa agli anni di computo 1999-2001, che formano la base di calcolo della tassazione in discussione;

                                     -   che in simili condizioni non vi sono motivi per non dar seguito alla proposta dell’UT di retrocedergli gli atti dell’incarto per nuova decisione, dopo esame della contabilità;

                                     -   che pertanto il presente gravame viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto nel senso che, annullata in ordine la decisione su reclamo del 14 ottobre 2002, gli atti del procedimento sono retrocessi all’UT per nuova decisione dopo esame della contabilità prodotta in sede di ricorso e eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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