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Ticino Camera di diritto tributario 19.12.2002 80.2002.173

19 décembre 2002·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,345 mots·~7 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2002.173

Lugano 19 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2002

in materia di:                 imposte alla fonte

presentato da:

__________ __________, __________ __________ rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, in data 26 gennaio 2001, la __________ __________ __________ __________ di __________ inoltrava all'Ufficio imposte alla fonte (UIF) il conteggio dell'imposta alla fonte trattenuta sui salari dei dipendenti dimoranti e stagionali, per un ammontare di complessivi fr. 93'302.90;

                                     -   che, con scritto del 16 novembre 2001, l'Ufficio imposte alla fonte avvertiva la società debitrice che risultavano scoperte le imposte alla fonte dovute per il 2000, nella misura di fr. 71'133.85, e le attribuiva pertanto un termine di 10 giorni per saldare il debito, con la comminatoria di una denuncia al Ministero pubblico, per il caso di inadempimento;

                                     -   che, con lettera del 27 novembre 2001, l'avv. __________ __________, per conto dell'amministratore dimissionario della società debitrice, __________ __________, chiedeva di correggere il conteggio dell'imposta trattenuta, che avrebbe contenuto un errore, e di ridurre di conseguenza lo stipendio del __________ __________ da fr. 300'000.– a fr. 130'000.–;

                                     -   che l'UIF rispondeva, in data 17 dicembre 2001, osservando che il conteggio in questione era passato in giudicato, non essendo stato contestato entro il 31 marzo 2001;

                                     -   che, in seguito ad una ulteriore sollecitazione dell'avv. __________, l'UIF notificava, il 23 settembre 2002, una decisione con cui respingeva la richiesta di modificare il conteggio delle imposte trattenute, in quanto tardiva, ed aggiungeva di avere sporto denuncia al Ministero pubblico per appropriazione indebita di imposte alla fonte;

                                     -   che __________ __________ impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 ottobre 2002, argomentando che la società debitrice avrebbe subito un prelevamento illecito di fondi della società da parte del direttore __________ __________ e che quest'ultimo avrebbe dunque sottoscritto un conteggio falso in merito al proprio stipendio, con l'intento di conseguire un indebito rimborso delle imposte alla fonte;

                                     -   che l'UIF respingeva il gravame, con decisione del 14 ottobre 2002, osservando che un procedimento era pendente dinanzi all'autorità penale, per il fatto che non solo la società debitrice aveva operato un'appropriazione indebita delle imposte alla fonte ma che, inoltre, il direttore della stessa avrebbe ottenuto il rimborso di importi di imposta mai pagati al fisco, mediante la procedura della tassazione sostitutiva;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di modifica del conteggio delle imposte trattenute, adducendo il carattere fittizio dell'importo su cui dovrebbe essere trattenuta l'imposta alla fonte, essendo stato lo stipendio effettivo del direttore __________ nettamente inferiore a quello indicato sul conteggio stesso;

                                     -   che, nelle proprie osservazioni al ricorso del 15 novembre 2002, l'UIF ha spiegato le particolarità della fattispecie: esso sarebbe stato tratto in inganno dalla società debitrice, nell'ambito della procedura ordinaria sostitutiva, poiché avrebbe proceduto al rimborso delle imposte trattenute sul salario del direttore __________, senza che tuttavia la ritenuta fosse stata riversata al fisco;

                                     -   che il ricorrente ha replicato, in data 22 novembre 2002, attribuendo la responsabilità per la frode al solo direttore, con la conseguenza che l'autorità di tassazione non potrebbe pretendere da lui il pagamento delle imposte non dovute;

                                     -   che i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone, risp. in Svizzera per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri, sono assoggettati all'imposta alla fonte sul reddito della loro attività (art. 114 LT; art. 91 LIFD);

                                     -   che, secondo gli articoli 121 cpv. 1 LT e 100 cpv. 1 LIFD, il debitore della prestazione imponibile ha, tra l'altro, l'obbligo di trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie (lett. a) e di fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla trattenuta d'imposta (lett. b);

                                     -   che il debitore dell'imposta, vale a dire il datore di lavoro, deve rilasciare al contribuente, vale a dire al lavoratore, senza che ne faccia richiesta, un'attestazione con l'ammontare dell'imposta trattenuta alla fonte (cfr. Direttiva n. 1/2001, Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, novembre 2000, valida dal 1° gennaio 2001);

                                     -   che, a tal fine l'Ufficio cantonale imposta alla fonte rilascia ai datori di lavoro l'apposito formulario, denominato "attestato-ricevuta", sul quale devono figurare gli estremi del contribuente, l'importo lordo delle prestazioni assoggettate all'imposta alla fonte, l'aliquota e l'importo trattenuto a titolo d'imposta alla fonte;

                                     -   che in caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento (art. 210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD);

                                     -   che, nella fattispecie, l'istanza del 27 novembre 2001 del ricorrente è stata considerata dall'UIF come una contestazione della ritenuta d'imposta, che è stata respinta in quanto inoltrata oltre mezz'anno dopo la scadenza del termine indicato dalla legge;

                                     -   che tale decisione è senz'altro condivisibile, anche se il ricorrente vorrebbe far discendere una diversa conclusione dalle particolarità del caso e soprattutto dalla sospetta condotta truffaldina del direttore della società, __________ __________;

                                     -   che è ben vero che, se fosse vera la tesi ricorsuale, secondo cui quest'ultimo avrebbe falsificato il certificato di salario ed il conteggio trasmesso all'UIF, aumentando lo stipendio indicato al solo scopo di conseguire un rimborso nell'ambito della successiva procedura di tassazione ordinaria, allora l'imposta sull'importo eccedente i fr. 130'000 risulterebbe non dovuta;

                                     -   che, tuttavia, tale affermazione del ricorrente, per quanto plausibile, deve essere verificata, opponendosi alle risultanze della documentazione in possesso dell'autorità fiscale;

                                     -   che tale verifica è indubbiamente più facilmente esperibile da parte del Ministero pubblico, dinanzi al quale è pendente un procedimento di istruzione formale;

                                     -   che è infatti la sola autorità penale a disporre dei mezzi di indagine in grado di accertare quale sia l'effettivo stipendio che il direttore ed azionista __________ avrebbe prelevato a proprio favore;

                                     -   che, a tale riguardo, non va neppure trascurata l'affermazione dello stesso ricorrente, secondo cui __________ avrebbe effettivamente fatto "altri grossi prelievi… sia dalla Cassa che dalla Banca" (cfr. lettera del 27 novembre 2000 all'UIF), con la conseguenza che potrebbe comunque trattarsi, dal punto di vista fiscale, di proventi soggetti all'imposta sul reddito;

                                     -   che, fino ad una decisione dell'autorità penale, o almeno ad un significativo sviluppo dell'indagine in corso, non si può ritenere che la pretesa del ricorrente basti a negare efficacia ad un documento presentato alle autorità fiscali e assicurative (cassa di compensazione AVS);

                                     -   che, a tale riguardo, sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, fra i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato, rientra il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza (art. 232 cpv. 1 lett. c LT, art. 147 cpv. 1 lett. c LIFD);

                                     -   che tale motivo di revisione è pensato proprio, fra le altre, per le ipotesi in cui dei reati penali abbiano falsificato la fattispecie determinante, con la conseguenza che la tassazione si è fondata su fatti "non veri" (Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2b, art. 147 LIFD, n. 19, p. 395);

                                     -   che pertanto il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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