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Ticino Camera di diritto tributario 12.11.2002 80.2002.166

12 novembre 2002·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,701 mots·~9 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2002.00166

Lugano 12 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

  segretario:

  Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2002

in materia di:                 IC/IFD 99/00, 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1

                                         Il 10 giugno 2002 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000 e la successiva tassazione 2001-02, in cui deduceva dai redditi le spese di gestione e manutenzione della sostanza immobiliare, gli interessi passivi, i contributi AVS e i premi della cassa malati, come richiesto dal contribuente.

                                         1.2.

                                         Il 9 luglio 2002 __________ __________ inviava all’Ufficio di tassazione di __________ uno scritto in cui faceva presente la propria situazione familiare, segnatamente lo scioglimento del matrimonio per divorzio nel 1984 e il versamento degli alimenti per il mantenimento della figlia, che nel 1996 ammontavano a fr. 958,70 e che in quell’anno sarebbe stato costretto a liquidare con un versamento unico di fr. 72'103.65. Nello scritto in questione chiedeva in sostanza di poter beneficiare della deduzione relativa al versamento della liquidazione e rivendicava inoltre una quota-parte della deduzione per persone a carico.

                                         1.3.

                                         L’Ufficio di tassazione di __________, su richiesta del contribuente, trasmetteva il suddetto reclamo alla Camera di diritto tributario perché lo considerasse quale ricorso ex art. 206 cpv. 2 LT e art. 132 cpv. 2 LIFD.

                                         1.4.

                                         Con sentenza del 5 settembre 2002 questa Camera retrocedeva gli atti all’ Ufficio di tassazione perché emettesse le decisioni motivate di sua competenza. Infatti, secondo l'art. 206 cpv. 3 LT e l'art. 132 cpv. 2 LIFD, il reclamo presentato può essere trasmesso come ricorso alla Camera di diritto tributario, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, soltanto se la notifica di tassazione è già esaustivamente motivata.

                                         1.5.

                                         Con decisione 30 settembre 2002 l’Ufficio di tassazione, senza aver sentito il contribuente, respingeva il reclamo, argomentando:

                                                      Gli alimenti versati all'ex coniuge sono deducibili in quanto onere permanente periodico, che comporta, per il beneficiario, l'imposizione degli stessi come reddito la liquidazione in capitale costituisce invece per colui che la versa, una diminuzione di sostanza, che corrisponde ad un aumento della sostanza di chi la riceve la stessa non è conseguentemente deducibile dal reddito.

                                                      Per quanto attiene alla deduzione per figli e persone a carico a dipendenza della partecipazione del reclamante alle spese per la figlia agli studi, a mente delle vigenti norme, la stessa non può essere riconosciuta, non raggiungendo il minimo previsto di Fr. 8'000.--, corrispondente all'entità della deduzione richiesta.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente rinnova la richiesta di poter dedurre dalla sua partita fiscale gli alimenti dovuti alla figlia per gli ultimi cinque anni e pagati in un’unica rata. Chiede inoltre di poter beneficiare della deduzione per persone a carico, argomentando che la sua partecipazione al sostentamento della figlia è superiore a fr. 8'000.all'anno.

                                         L’Ufficio di tassazione propone invece di respingere il ricorso: con il versamento degli alimenti una tantum, nemmeno la deduzione per la figlia a carico può più essere concessa.

                                   3.   Deduzione per versamento degli alimenti

                                         3.1.

                                         Secondo l’art. 31 cpv. 1 lett. c LT, sono deducibili gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato durevolmente ai sensi dell'art. 10, cpv. 2, per sé e per i figli sotto la sua autorità parentale. L'art. 23 lett. b LT prevede, d'altra parte, che non sono soggette all'imposta sul reddito le prestazioni fondate sul diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti di cui all'art. 21 lett. g LT. In altri termini, per quelli che la legge tributaria chiama alimenti è stabilito che debbano essere imposti al beneficiario, quali redditi di altra fonte, potendo peraltro essere dedotti dall'imponibile di chi è obbligato a versarli.

                                         Questa Camera ha già avuto modo di decidere che la nozione di alimenti, di cui all’art. 31 cpv. 1 lett. c LT, va riferita unicamente ai versamenti periodici con caratteristica quindi di onere permanente e non può essere invece estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per alimenti e altre (RTT 1982 p. 582 s.; CDT n. 280 del 29 agosto 1989 in re M.P.; STF del 24 agosto 1987 in re E.M.; STF dell’8 marzo 1990). In effetti, alla possibilità di dedurre dal reddito del debitore l'onere permanente rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei fattori di reddito imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in capitale costituisce invece per colui che è gravato da tale onere una diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde a un aumento di quella del beneficiario della prestazione.

                                         Anche il versamento a rate di un importo prestabilito viene quindi trattato alla stessa stregua del versamento unico in capitale, perché tocca la sostanza e non il reddito (CDT n. 80.96.00228 del 31 luglio 1997 in re D.; CDT n. __________.__________.__________ del 27 ottobre 1995 in re B.; CDT n. 49 del 19 aprile 1991 in re F.; Patrick Holtz, Steurrechtliche Folgen der Ehescheidung, Bern-Stuttgart: Haupt 1989, pag. 169).

                                         3.2

                                         Va altresì rilevato che le parti hanno la facoltà di scegliere tra rendita periodica e liquidazione una tantum. Quando scelgono il pagamento in capitale invece di una pensione sono libere di fissarne l'importo tenendo conto delle conseguenze fiscali che questa scelta comporta per l'uno e per l'altro ex coniuge, non diversamente da quanto avviene in occasione della fissazione dell'importo della rendita (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 3c).

                                         3.3

                                         La soluzione adottata dal Legislatore ticinese corrisponde d’ altronde a quella di numerosi altri cantoni (RF 49 -1994 - p. 599 s.), quali p. es. Zurigo, Berna, San Gallo, Argovia, Vaud e Ginevra, che ammettono la deduzione dal reddito soltanto delle prestazioni a carattere periodico, cioè rendite, pensioni e sussidi per il mantenimento, non invece delle prestazioni in capitale versate per il mantenimento dell' ex-coniuge e dei figli di cui ha la custodia, neppure se sono versate sulla base dell' art. 152 CCS (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 3d, con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza) Il Tribunale federale, nel 1999, ha inoltre deciso che, anche per l'IFD, la deducibilità degli alimenti versati sotto forma di prestazioni periodiche non deve essere estesa alle liquidazioni di alimenti in capitale (DTF 125 II 183 = RF 1999 p. 408 = Sammlung BGE n. 834 = StE 1999 B 27.2 n. 22 = ASA 68 p. 715). La giurisprudenza svittese, a sua volta, ha avuto modo di precisare che le prestazioni in capitale versate al posto degli alimenti non sono deducibili nemmeno se in base alla sentenza di divorzio sono pagate in rate annuali (StE 1999 B 27.2 n. 21).

                                         3.4

                                         L'autorità fiscale, nello stabilire la natura e il carattere di una liquidazione in capitale versata all' ex coniuge, si atterrà, di regola, al testo della sentenza del giudice civile o della convenzione omologata. Se del caso, le interpreterà alla luce degli ulteriori mezzi di prova prodotti dalle parti. Ciò vale, a maggior ragione, quando le parti, senza più dover ricorrere al giudice civile, hanno modificato di comune accordo la regolamentazione degli effetti patrimoniali del divorzio stabilita dal giudice (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 4b; supra consid. 3.1).

                                         3.5.

                                         Il ricorrente rileva nel proprio ricorso di essere stato costretto per ragioni di natura ereditaria a liquidare gli ultimi cinque anni di alimenti dovuti alla figlia fino al compimento del 18° anno, che sino ad allora erano stati versati mensilmente e, a suo dire, nemmeno dedotti nella sua partita fiscale, mediante un versamento unico di fr. 75'000.-.

                                         Quali siano le ragioni, che hanno indotto il ricorrente a effettuare il versamento unico di fr. 75'000.- per alimenti dovuti alla figlia, non importa. La modalità, liberamente scelta dagli ex coniugi a modifica della precedente convenzione e a definitiva liquidazione dei reciproci rapporti, configura fiscalmente per il coniuge che la versa una diminuzione patrimoniale e per quello che la riceve un incremento patrimoniale, che non influiscono sui rispettivi redditi (cfr. anche RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 5 e 6). Determinante è invece il versamento stesso che non può più essere considerato come una prestazione periodica, ma deve invece essere qualificato, proprio perché effettuato globalmente, alla stregua di una liquidazione una tantum, non più deducibile a titolo di alimenti.

                                         È appena il caso di rilevare che questa Camera, in un caso analogo, aveva negato carattere periodico a un versamento di fr. 34'000.- corrispondente in quel caso a diciotto mensilità (CDT n. __________.__________.__________ del 27 ottobre 1995 in re B.).

                                         Ne viene pertanto che la richiesta ricorsuale principale del ricorrente non può essere accolta.

                                   4.   Deduzione per persone bisognose

                                         4.1.

                                         Gli articoli 35 cpv. 1 LIFD e 34 cpv. 1 LT prevedono per il periodo fiscale 1999-2000 la deducibilità dal reddito netto di un importo di 5'100 franchi per l'IFD e di 6'200 franchi per l'imposta cantonale e per il periodo successivo di fr. 5'100.- risp. di fr. 8'000.-, per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione.

                                         4.2.

                                         Anche questa richiesta del ricorrente deve venire disattesa.

                                         Come si è visto, la liquidazione in capitale costituisce giuridicamente per colui che è gravato da tale onere una diminuzione della propria sostanza. Con questo versamento il contribuente estingue il proprio debito, cosicché non è più possibile o quanto meno risulterebbe giuridicamente improprio continuare ad ammettere l'esistenza di un obbligo di mantenimento atto a giustificare una deduzione per persona bisognosa a carico.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   280.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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