Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 12.11.2002 80.2002.164

12 novembre 2002·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,843 mots·~9 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2002.00164

Lugano 12 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1

                                         __________ __________, domiciliato a __________ (__________), lavora alle dipendenze del comune di __________ in qualità di __________.

                                         Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 il contribuente chiedeva la deduzione di un importo di fr. 2'400.- per spese di trasporto e di fr. 780.- per doppia economia domestica.

                                         Nella notifica di tassazione del 10 giugno 2002 l'Ufficio di tassazione ammetteva la deduzione per spese di trasporto in misura soltanto parziale e, meglio, di fr. 1'500.-; negava invece quella per doppia economia domestica.

                                         1.2.

                                         Con tempestivo reclamo del 14 giugno 2002 il contribuente chiedeva di accogliere integralmente la sua richiesta di deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica.

                                         L'Ufficio di tassazione, con decisione del 19 agosto 2002, confermava su questo punto la notifica di tassazione, ammettendo la deduzione per spese di trasporto limitatamente a fr. 1'500.- e negando quella per doppia economia domestica, poiché l'assenza della moglie per tre mesi dal domicilio sarebbe del tutto ininfluente sulla possibilità di rincasare.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso rinnova la richiesta di deduzioni già formulata nella dichiarazione d'imposta, argomentando che durante i periodi di assenza della moglie all'estero gli orari di lavoro e le sue attività non gli avrebbero permesso di rientrare al domicilio per il pranzo. Avverte inoltre che durante quel periodo era al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno nel Comune di __________, dove dormiva in settimana per motivi personali e privati.

                                   3.   La presente causa viene decisa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico ricorsi come il presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

                                   4.   Spese di trasporto

                                         4.1.

                                         Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. a LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD sono tra l’altro deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.

                                         4.1.1.        Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 19 dicembre 2000); per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE cit.), infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE cit.). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE cit.). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l’ anno) (art. 3 cpv. 3 DE cit.).

                                         4.1.2.        Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza cit.), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso, nel qual caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo in discussione: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza cit.).

                                         4.2.

                                         Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Camera (CDT n. __________.__________.__________ del 7 novembre 2000 in re T. M.), la questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo. Così, se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, pp. 682-683; Locher, Kommentar zum DBG - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I parte, Therwil/Basilea 2001, art. 26 LIFD, n. 13, p. 649; inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 1° marzo 2002 in re D. L.). Il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione (cfr. p. es. CDT n. __________.__________.__________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.).

                                         4.3.

                                         L'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha stabilito le spese di trasporto necessarie per il recarsi e rientrare dal lavoro due volte al giorno, compreso quindi il pranzo, in fr. 1'500.- di media annua, come nel periodo precedente, in cui la situazione era la medesima.

                                         Né nell'incarto né nel ricorso sono rintracciabili elementi che permettano in qualche modo di risalire al calcolo effettuato dall'Ufficio di tassazione e a suo tempo accettato dal contribuente.

                                         Soccorrono le indicazioni rilevabili da appositi siti Internet. __________ è separato da __________, secondo i dati rilevabili dal sito __________.ch, da 1.1 km. Senza che ci si debba chiedere se non sia possibile usufruire del mezzo pubblico di trasporto, il contribuente percorre quindi mediamente 4.4. km al giorno, per ca. 225 giorni all'anno; in totale quindi 990 km all'anno, per una spesa di fr. 594.- (fr. 0.60 x 990 km).

                                         La deduzione concessa dall'Ufficio di tassazione, tenuto conto della distanza media tra le due località, appare pertanto assai generosa.

                                         4.4.

                                         Vero è che il ricorrente sembrerebbe giustificare la propria richiesta di elevare la deduzione a fr. 2'400.- con la circostanza di una sua temporanea residenza a __________ per motivi strettamente personali e privati.

                                         Per quanto comprensibili possano essere questi motivi (per altro non meglio specificati né documentati), essi esulano tuttavia dalla nozione di spesa necessaria. Il fisco riconosce infatti, come si è visto, soltanto le spese strettamente necessarie per recarsi al lavoro e per rincasare. Che poi il contribuente, per ragioni sue, opti per altre soluzioni, è questione meramente privata, di nessun momento ai fini della determinazione della deduzione fiscale.

                                         Questa Camera ha per altro già avuto modo di stabilire che è considerata necessaria, e quindi deducibile a titolo di spesa professionale, solo la spesa per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e non da un altro luogo più discosto, per esempio da una dimora secondaria (CDT n. __________.__________.__________ dell' 8 ottobre 1999 in re O.).

                                   5.   Spese di doppia economia domestica

                                         5.1

                                         Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. b LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD tra le spese professionali deducibili rientrano le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni.

                                         5.1.1.        Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche del 19 dicembre 2000).

                                         La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'800.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE), rispettivamente in fr. 5'600.-- se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE).

                                         5.1.2.        Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 2001-2002 la deduzione massima è di fr. 2’800.-- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 6.50 il giorno o fr. 1400.-- l’ anno, rispettivamente fr. 19.50 il giorno o fr. 4200.-- l’ anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 DE; art. 6 cpv. 3 Ord.).

                                         5.2.

                                         È pacifico, nel caso in esame, che la distanza che separa il luogo di lavoro da quello di domicilio è tale da consentire il rientro per il pasto di mezzogiorno.

                                         Dall'incarto non emergono per altro circostanze particolari tali (per esempio, l'orario di lavoro) da impedire di rientrare al domicilio per il pranzo. Né il ricorrente asserisce o documenta circostanze simili.

                                         Non può comunque essere preso in considerazione l'argomento che la moglie sarebbe stata assente per tre mesi all'estero e che per questa ragione abbia dovuto pranzare fuori casa. Si tratta di argomenti che non intaccano minimamente la nozione di spesa necessaria. Se per ragioni di comodità o altre ancora il contribuente ha preferito pranzare fuori casa, è questione privata, inidonea a sostanziare la richiesta di deduzione per doppia economia domestica.

                                         È comunque appena il caso di rilevare che al contribuente è stata concessa la deduzione per la doppia trasferta, quindi anche per il pranzo e che il calcolo effettuato dall'Ufficio di tassazione appare, per quanto detto al considerando precedente tutt'altro che ingeneroso.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.     200.b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.        80.per un totale di                                                       fr.     280.sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2002.164 — Ticino Camera di diritto tributario 12.11.2002 80.2002.164 — Swissrulings