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Ticino Camera di diritto tributario 02.12.2002 80.2002.158

2 décembre 2002·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·566 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2002.158

Lugano 2 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello  

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2002

in materia di:                 IC/IFD 97/98

Presentato da:

__________ e __________ __________ __________, __________ __________ rappresentata da__________ __________ e __________ __________, __________ __________

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1

                                         Nella tassazione IC/IFD 1997-98 l' Ufficio di tassazione di Mendrisio esponeva ai contribuenti, in aggiunta agli altri redditi di natura aziendale e immobiliare, un reddito d'altra fonte di fr. 360'000.-, poiché dal raffronto delle entrate e delle uscite nel biennio di computo risultava una considerevole mancanza di liquidità. Secondo l'autorità fiscale non era infatti stata provata l'esistenza di un asserito debito di fr. 700'000.- contratto con un creditore estero (cfr. notifica della tassazione del 30 ottobre 2000).

                                         1.2.

                                         __________ e __________ __________ __________ presentavano reclamo in tempo utile, chiedendo lo stralcio dell'intero reddito d'altra fonte.

                                         Dopo aver sentito il patrocinatore dei contribuenti e aver loro chiesto la presentazione della documentazione a comprova del debito che avrebbero contratto, l'Ufficio di tassazione con decisione del 9 settembre 2002 respingeva il reclamo. Secondo l'autorità fiscale non era in particolare stata fornita la documentazione comprovante il movimento dell'importante somma di denaro fra il creditore residente all'estero e il debitore, segnatamente la girata bancaria attestante il passaggio di denaro dal conto bancario del creditore a quello del debitore o, in caso di versamento in contanti, la prova del prelevamento dal conto bancario del creditore e il successivo riversamento sul conto bancario del debitore.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dalla __________ __________ __________, chiedono nuovamente lo stralcio del reddito d'altra fonte. I ricorrenti ritengono che, in considerazione del fatto che gli anticipi ricevuti dalla signora __________. erano effettivi, la documentazione presentata (estratti bancari comprovanti il versamento, dichiarazione del legale, attestazioni del parziale rimborso, come pure la convenzione bollata del 9 febbraio 2002 e la corrispondenza con l'Ufficio dei registri di __________ e l'autorità di I.a istanza in materia di __________), costituisca prova sufficiente dell'esistenza del prestito.

                                         2.2.

                                         In occasione dell'udienza del 21 novembre 2002 l'Ufficio di tassazione ha dichiarato di aderire al ricorso e di stralciare il reddito d'altra fonte, poiché la documentazione reperita solo dopo la decisione su reclamo e presentata con il ricorso in esame, ha permesso di stabilire al di là di ogni dubbio (si veda la vertenza civile insorta tra il ricorrente __________ __________ e la creditrice estera, l'accensione di cartelle ipotecarie a garanzia del prestito, la relativa procedura __________, la prova dei diversi versamenti) l'esistenza del debito.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §      Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 settembre 2002 è riformata nel senso che viene stralciato il reddito d'altra fonte di fr. 360'000.-.

                                         §§    Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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