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Ticino Camera di diritto tributario 24.09.2002 80.2002.146

24 septembre 2002·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,009 mots·~5 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2002.00146

Lugano 24 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2000

in materia di:                 IC/IFD 2002

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________, __________ __________, 

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, nonostante un richiamo ed una diffida__________ __________, con sede a __________, non ha inoltrato la dichiarazione fiscale 2000;

                                     -   che di conseguenza, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG), con decisione dell'11 giugno 2002, le notificava la tassazione d'ufficio IC/IFD 2000, commisurando l'utile imponibile in fr. 150'000 e il capitale imponibile in fr. 770'000;

                                     -   che la contribuente interponeva reclamo contro la suddetta decisione, in data 10 luglio 2002, precisando che documenti a sostegno del gravame sarebbero stati inviati nei giorni successivi;

                                     -   che l'UTPG si rivolgeva alla reclamante, con scritto del 16 luglio 2002, attribuendole un termine fino al 30 luglio 2002 per inoltrare la dichiarazione fiscale con bilancio, conto economico e allegato, ed avvertendola che, trascorso infruttuoso tale termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   che l'autorità fiscale dichiarava irricevibile il gravame, con decisione dell'8 agosto 2002, rilevando l'inosservanza del termine attribuito per l'invio della documentazione necessaria;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ __________ invia la dichiarazione fiscale 2000 con gli allegati necessari e, precisato di non contestare le motivazioni della decisione impugnata, chiede una riconsiderazione della tassazione alla luce della documentazione inviata;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio, in base ad una «valutazione coscienziosa», se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che, in tale sede, l'autorità può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;

                                     -   che la tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti: la valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).

                                     -   che, per gli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova;

                                     -   che tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (Tribunale federale, 21 novembre 1997 [2A.49/1997], in DTF 123 II 552 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54/1998 p. 455);

                                     -   che il Tribunale federale ha peraltro precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze in caso di inottemperanza: vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità;

                                     -   che, in mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54/1998 p. 455, consid. 4f);

                                     -   che, nel caso in esame, notificando al contribuente la tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale non ha indicato l’esistenza dei requisiti degli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD ma, ricevuto il reclamo privo di motivazione, ha attribuito al contribuente un congruo termine per sanarlo, avvertendolo delle conseguenze dell’inadempimento;

                                     -   che il termine attribuito alla contribuente scadeva il 30 luglio 2002, mentre la documentazione è stata inviata all'UTPG solo il 9 agosto 2002, come risulta dal timbro postale impresso sulla busta;

                                     -   che l'affermazione della ricorrente, che avrebbe inviato la dichiarazione già il 31 luglio 2002 (comunque, un giorno in ritardo, giacché il termine scadeva il 30 luglio!), appare destituita di fondamento;

                                     -   che, comunque, se anche fosse vero che l'invio fosse stato consegnato alla __________ il 31 luglio 2002 ma consegnato in ritardo a causa di un disguido postale, le conseguenze di tale inconveniente non potrebbero essere messe a carico dell'autorità fiscale, per il fatto che, inoltrando i documenti l'ultimo giorno utile, la ricorrente avrebbe potuto optare per un invio raccomandato, in modo tale da disporre di una prova del rispetto del termine;

                                     -   che, in simili circostanze, la ripresa della collaborazione della contribuente appare irrimediabilmente tardiva;

                                     -   che pertanto questa Camera non può che respingere il gravame con seguito di tassa e spese giudiziarie.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    680.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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