Incarto n. 80.2002.00139
Lugano 2 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 agosto 2002
in materia di: Imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1
Il 23 novembre 2001 __________ __________ cedeva a __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________, che acquistavano in comproprietà in ragione di un terzo ciascuna, la sua quota di comproprietà di un mezzo su cinque quote di PPP di complessivi 250 millesimi sul fondo n. __________ RFD di __________. Il prezzo complessivo veniva stabilito in fr. 192'500.-, pari alla metà dell'effettivo ammontare dei debiti ipotecari.
1.2.
Il 25 aprile 2002 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ __________ la tassazione relativa all'imposta sugli utili immobiliari, in cui stabiliva quota per quota l'utile imponibile. Per due delle quote l'utile risultava nulla, per le altre tre invece di fr. 4'270.-, risp. di fr. 5'810.- e di fr. 6'010.-, per un'imposta complessivamente dovuta di fr. 1'085.60.
1.3.
__________ __________ presentava reclamo in tempo utile, contestando di aver conseguito un utile, argomentando d'aver venduto i cinque appartamenti a un prezzo inferiore a quello d'acquisto con una perdita di fr. 4'800.-. Produceva alcune fatture relative a lavori eseguiti negli appartamenti venduti.
Il reclamo veniva respinto dall'Ufficio di tassazione con decisione del 29 luglio 2002, avvertendo che le fatture prodotte riguardano interventi di riparazione e sostituzione, che sono considerati giuridicamente costi di manutenzione.
2. 2.1.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione per gli stessi motivi per i quali aveva reclamato.
2.2.
In occasione dell'udienza del 19 novembre 2002 il ricorrente, sentite le spiegazioni del giudice, ha dichiarato di ritirare il ricorso.
2.3.
La presente causa viene pertanto evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico la presente ricorsi come il presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: