Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 02.12.2002 80.2002.123

2 décembre 2002·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·562 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2002.00123

Lugano 2 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 5 agosto 2002

in materia di:                 IC/IFD 99/00 - 01/02

presentato da:

__________ __________, __________. __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 __________ __________, nato nel 1932, __________, dichiarava un reddito aziendale di poche centinaia di franchi di media annua, a fronte del quale l’Ufficio di tassazione gliene esponeva in via valutativa uno di fr. 12'000.- di media annua (cfr. notifica della tassazione del 25 marzo 2002);

                                     -   che nella successiva dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002 egli dichiarava un reddito aziendale di duemila franchi nel 1999 e una perdita del medesimo importo nell’anno successivo e che a fronte di ciò l’Ufficio di tassazione gliene esponeva in via valutativa uno di fr. 10'000.- di media annua (cfr. notifica della tassazione dell’ 8 aprile 2002);

                                     -   che il contribuente presentava reclamo in tempo utile contro entrambe le notifiche di tassazione, contestando le valutazioni effettuate dall’Ufficio di tassazione, ribadendo che la sua attività professionale è praticamente deficitaria e ricordando di non eseguire da tempo nuove costruzioni, ma di limitarsi a servire i suoi vecchi clienti;

                                     -   che con due distinte decisioni dell’ 8 luglio 2002 l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente i reclami, riducendo il reddito aziendale della tassazione IC/IFD 1999-2000 a fr. 8'000.- di media annua e quella della tassazione successiva a fr. 7'000.-, considerando che dai costi aziendali andava riprese una parte di alcune spese di natura privata, segnatamente delle spese di automobile e di alloggio;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta entrambe le suddette decisioni, ribadendo di svolgere un’attività professionale molto limitata a favore soltanto dei suoi vecchi clienti e sostenendo che le spese per l’automobile di natura privata non superano la metà di quelle complessive e che quelle per l’ufficio non oltrepassano un terzo della pigione e delle spese accessorie;

                                     -   che in occasione dell'udienza del 19 novembre 2002 dopo discussione, su proposta del giudice, si è concordato di fissare il reddito aziendale per entrambi i periodi a fr. 4'000.- di media annua;

                                     -   che la presente causa viene pertanto evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico la presente ricorsi come il presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §      Di conseguenza le decisioni su reclamo in materia di IC/IFD 1999-2000 e 2001-2002 dell' 8 luglio 2002 sono riformate nel senso che per entrambe il reddito aziendale viene fissato in fr. 4'000.- di media annua.

                                         §§    Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2002.123 — Ticino Camera di diritto tributario 02.12.2002 80.2002.123 — Swissrulings