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Ticino Camera di diritto tributario 02.07.2002 80.2002.12

2 juillet 2002·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,418 mots·~12 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2002.00012

Lugano 2 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2002

in materia di:                   IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ & __________ __________, __________ __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1

                                         Il 3 agosto 1995 __________ __________, immobiliarista, domiciliato a __________, riceveva in contanti dalla __________ __________, una società immobiliare di __________ sul __________, un importo di fr. 150'000.-. Nel corso del mese di ottobre questo importo veniva versato sul conto corrente bancario del contribuente presso l'__________.

                                         Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ dichiarava il debito di fr. 150'000.- verso __________ __________. Il 9 ottobre 1997 il debito veniva rimborsato in contanti.

                                         1.2

                                         L'Ufficio di tassazione di Lugano-città esponeva ai coniugi __________ nella notifica di tassazione IC/IFD 1997-98 del 16 luglio 2001 un reddito d'altra fonte di fr. 75'000.- di media annua.

                                         Il reclamo presentato dai contribuenti veniva respinto con decisione del 17 dicembre 2001, argomentando che il prestito di fr. 150'000.- non sarebbe stato sufficientemente documentato, nemmeno in sede di verifica.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono lo stralcio del reddito d'altra fonte. Avvertono sostanzialmente che operazioni simili, finalizzate all'acquisto di immobili per conto della cliente straniera, erano già state compiute in passato, senza sollevare obiezioni da parte dell'Autorità fiscale.

                                         L'Ufficio di tassazione, dal canto suo, propone la reiezione del ricorso.

                                         2.2.

                                         In occasione dell'udienza del 18 febbraio 2002 l' Ufficio di tassazione ha preliminarmente dato atto che, se il prestito non venisse riconosciuto, non vi sarebbero ulteriori problemi legati alla disponibilità e quindi all'eventuale esposizione a questo titolo di un reddito d'altra fonte.

                                         Nel merito, dopo discussione, al ricorrente è stato assegnato un termine per produrre ulteriore documentazione (per es. documentazione bancaria comprovante il prelevamento dell'importo, l'eventuale cambio in franchi svizzeri) atta a comprovare l'origine del versamento dell'importo di fr. 150'000.-.

                                         L'autorità fiscale si è inoltre impegnata a mettere a disposizione del ricorrente il rapporto di verifica. Al ricorrente è stata data facoltà di determinarsi su quanto di rilievo per la presente vertenza.

                                         Con memoria del 10 aprile 2002 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione, di cui si dirà in seguito, e ha preso posizione sul rapporto di verifica. L'Autorità fiscale si è pronunciata a sua volta sulla nuova documentazione prodotta, ritenendola inconcludente.

                                   3.   3.1.

                                         Secondo l'art. 47 cpv. 1 LT, dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati.

                                         Facendo astrazione da precise condizioni o da elencazioni esemplificative, il legislatore ha lasciato alla prassi e alla giurisprudenza il compito di definire le esigenze probatorie per provare l'esistenza e ammettere quindi la deduzione di detti debiti, non mancando però di sottolineare che "ciò non significa che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto alla prova della loro effettiva esistenza".

                                         3.2.

                                         Va quindi ricordato, a questo punto, che il contribuente, secondo l'art. 126 cpv. 2 LIFD e l'art. 200 cpv. 2 LT, deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.

                                         Non diversamente dall'abrogato art. 89 cpv. 2 DIFD, ma anche dall'art. 168 cpv. 2 e 3 LT-1976, sul piano probatorio l'onere di provare l'esattezza delle proprie indicazioni incombe al contribuente (ASA 55 p. 140). Spetta quindi in linea di principio a lui provare ineccepibilmente l'identità del proprio creditore; non si può infatti esigere che sia l'autorità di tassazione a documentare i propri dubbi sull'esattezza delle informazioni fornite, poiché altrimenti si finirebbe per capovolgere il senso della norma (ASA 51 p. 380).

                                         Di regola, l'identificazione del creditore mediante indicazione del nome e dell'indirizzo è sufficiente, se il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali indicazioni bastano infatti normalmente a consentire le necessarie verifiche all'autorità di tassazione (ASA 55 p. 140). Nel caso invece di creditori domiciliati all'estero, soprattutto quando si tratta di persone o di entità giuridiche con sede all'estero, come ad esempio società del diritto del __________ del __________ o di diritto panamense, soprattutto considerando che esse consentono domiciliazioni fittizie atte a consentire tra l'altro anche l'evasione fiscale, la giurisprudenza pone esigenze probatorie accresciute (DTF 106 Ib 148; ASA 55 p. 141 e riferimenti; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.; STF del 19 giugno 1992 in re F.G.).

                                         Per debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali hanno il dovere d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il contribuente che intende dedurre gli interessi versati a persone domiciliate all'estero a stabilimenti con sede in stati che favoriscono la presa di domicili fittizi, non può quindi limitarsi ad indicare l'indirizzo degli stabilimenti in questione, ma deve fornire informazioni precise e dettagliate sugli aventi diritto (ASA 55 p. 137, consid. 3c; Sammlung BGE n. 621). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, non basta, ad esempio, il certificato di una banca o di una società fiduciaria secondo cui il creditore è uno straniero domiciliato all'estero (ASA 36 p. 386). Simili attestazioni non consentono infatti di verificare se l'istituto che ha rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto dell'apparenza esterna delle relazioni tra contribuente e asserito creditore, bensì di tutte le loro effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391).

                                         Il Tribunale federale non ha così considerato sufficientemente probante la dichiarazione di una società fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale delle banche, secondo cui il creditore del contribuente era persona di nazionalità estera domiciliato all'estero, poiché, accettando simili dichiarazioni, l'autorità fiscale finirebbe per perdere il diritto di verificare che le compete per legge (ASA 36 loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 in re B.R.).

                                         3.3.

                                         Stante questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini della tassazione, l'autorità fiscale ignora i fatti addotti ma non provati o comunque non resi sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la conseguenza - secondo la prassi - che il debito non viene riconosciuto, gli ammortamenti non dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF del 9 giugno 1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p. 26; ASA 23 p. 175; ASA 29 p. 83).

                                         In altre parole, con le elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 31 ottobre 1995 in re S.R.).

                                         3.4.

                                         Questa Camera ha recentemente concluso che si giustifica quindi di non riconoscere il debito ed i relativi interessi, nel caso di un contribuente che si limita a produrre un contratto di mutuo redatto su carta libera, sottoscritto da un cittadino francese domiciliato in __________, senza che il preteso prestito sia comprovato per esempio da documentazione bancaria o fiscale (CDT n. __________.__________.__________ del 7 maggio 1998 in re M.F.).

                                         A sua volta il Tribunale federale ha definito non arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l'esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d'altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. (STF n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998 in re K.H.K.),

                                         Sempre il Tribunale federale ha recentemente respinto il ricorso di un contribuente che aveva prodotto documentazione bancaria, con cui pretendeva di dimostrare di avere beneficiato di un mutuo da parte di un parente residente in Italia: secondo i giudici federali, infatti, la documentazione in questione non era tale da permettere di risalire alla provenienza degli importi accreditati. È pertanto stata confermata l'imposizione del reddito d'altra fonte (STF del 7 luglio 1999 in re M. e L. Si.).

                                   4.   Nel caso in esame, la decisione dell'autorità fiscale non può che essere confermata anche dopo l’ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente.

                                         4.1.

                                         Presentando la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 il ricorrente ha menzionato nell’elenco dei debiti privati un importo di                fr. 150'000.-, menzionando quale creditore non meglio precisati clienti. Ha inoltre presentato a comprova del prestito la ricevuta rilasciata il 3 agosto 1985 alla __________ __________, in cui dà atto di aver ricevuto l’importo da utilizzare quale caparra per eventuali acquisti immobiliari per clienti o direttamente per __________. Agli atti vi è pure la prova di due versamenti rispettivamente di fr. 100'000.- e di       fr. 50'000.- sul conto del contribuente presso __________ di __________ il 19 ottobre 1995, come pure la prova del prelevamento dell’intero importo quasi due anni dopo, il 19 agosto 1997 e la ricevuta del 9 ottobre 1997 di __________ di aver ricevuto la restituzione dell’anticipo di fr. 150'000.-.

                                         Richiesto di meglio documentare i flussi di denaro da __________ al contribuente e viceversa, il ricorrente ha ribadito che versamento e rimborso dell’anticipo sono avvenuti per contanti, senza lasciare tracce documentali bancarie, ad eccezione del versamento e del prelevamento per contanti dell’importo sul e dal suo conto.

                                         __________ __________, titolare del diritto di firma di __________ __________, che nel frattempo è stata liquidata, si è detto impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della personalità, ribadendo nondimeno che il versamento in discussione proveniva da persone che a quel momento non avevano domicilio in Svizzera e non erano nemmeno assoggettati fiscalmente nel nostro Paese.

                                         La dichiarazione dell’ex titolare del diritto di firma di __________ __________ che, per asseriti motivi inerenti alla tutela della personalità, nulla dice sull'identità degli effettivi creditori (per es. CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA) e l’assenza di documentazione bancaria relativa ai flussi di denaro impediscono di verificare la provenienza del denaro, nonostante la dichiarazione dell’ ex titolare del diritto di firma di __________ __________. Non diversamente da altri casi, in particolare da quello di un notaio giunto appositamente dalla penisola iberica a testimoniare o di persone che hanno rilasciato dichiarazioni simili nella sostanza a quella prodotta dal ricorrente o prodotto per es. un contratto di mutuo in carta libera (CDT n. __________.__________.__________ del 7 maggio 1998 in re M. F.; CDT n. __________.__________.__________ del 12 febbraio 1999 in re M. e K. T.), la tesi da lui sostenuta non può né essere smentita né essere confermata. Essa rimane in altre parole plausibile quanto possono essere altre.

                                         Non appena ci si riferisca alla citata giurisprudenza in materia di prestiti da parte di persone residenti all'estero e alle elevate esigenze probatorie esatte dalla giurisprudenza, non si può far altro che confermare la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione.

                                         Certo, a questa Camera non sfugge il fatto che è stato il ricorrente medesimo a menzionare nell’elenco debiti l’asserito prestito, senza che in apparenza vi fosse la necessità, come in altri casi, di giustificare uno sbilanciamento tra uscite e entrate del periodo di computo. Tutto è possibile, ma l'autorità fiscale non può prestare fede ad ogni versione, anche se apparentemente più plausibile di altre, se non è suffragata, come si è visto, da prove documentali (CDT n. __________.__________.__________ del 23 giugno 2000 in re N. B.-B.).

                                         In simili condizioni questa Camera non può che confermare la decisione dell’Ufficio di tassazione di non ammettere il prestito e di riprendere di conseguenza l’importo in media annua tra i redditi del contribuente.

                                         4.2.

                                         È appena il caso di rilevare che l’audizione di __________ __________ e dell’altro socio di __________ __________ __________ __________ appare superflua e può essere quindi scartata nell’ambito di un giudizio anticipato sulla rilevanza delle prove, vista l’indisponibilità manifestata dal primo, titolare per altro del diritto di firma, di indicare i nominativi dei creditori per ragioni di asserita tutela della personalità.

                                         La giurisprudenza concede infatti all'autorità di effettuare un apprezzamento anticipato delle prove offerte e di rinunciare ad assumere i mezzi il cui presumibile risultato non apporterebbe nuovi chiarimenti (STF del 26 febbraio 1996 in re Liliana F.-T.; STF del 19 giugno 1992 - in re G.F., con riferimenti; inoltre DTF 120 Ib 224 consid. 2b pag. 229 e richiami; DTF 115 Ia 11 consid. 3a e riferimento; StR 49/1994 pag. 426 consid. 5b; Häfliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berna 1985, pag. 140).

                                         4.3.

                                         Va infine rilevato che il ricorrente non può trarre giovamento che in periodi fiscali precedenti l’Ufficio di tassazione non avrebbe ripreso analoghi prestiti.

                                         Il principio della buona fede non vieta infatti alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell'ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore del contribuente. Il Tribunale federale ha ad es. riconosciuto che le autorità fiscali non sono vincolate per es. dal fatto che in precedenza non avevano messo in discussione le voci di spesa litigiose. D'altra parte il contribuente ha l'obbligo legale di provare, in un modo soddisfacente dal punto vista giuridico, la fondatezza del carattere commerciale di ognuna delle voci di spesa, e questo indipendentemente dal fatto che le autorità esamineranno effettivamente le pezze giustificative in questione o le contesteranno (STF del 3 maggio 1999 in Sammlung BGE n. 848)

                                         Nel caso in esame va in particolare rilevato non soltanto che ogni periodo fiscale è autonomo, ma soprattutto che l’autorità fiscale non si è mai determinata positivamente sulla questione degli asseriti prestiti, ma che molto più semplicemente non ha verosimilmente avvertito il problema. Diverso sarebbe stato, se il ricorrente avesse sottoposto esplicitamente il quesito all’autorità di tassazione e quest’ultima avesse dato assicurazioni nel senso voluto dal ricorrente, modificando poi in periodi successivi il proprio atteggiamento senza avvertimento preventivo.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                     fr.     500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi            fr.       80.–

                                         per un totale di                                                         fr.     580.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                      Il segretario:

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