Incarto n. 80.2002.00115
Lugano 24 settembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 luglio 2002
in materia di: IC 2000 intermedia, IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che l’Ufficio di tassazione esponeva nella tassazione IC 1999-2000 a __________ __________, domiciliato a __________ e proprietario di sostanza immobiliare in Ticino, un reddito della sostanza di fr. 2'400.- di media annua (cfr. notifica della tassazione del 26 giugno 2000);
- che, a seguito del trasferimento del domicilio da __________ a __________, l’Ufficio di tassazione allestiva una tassazione intermedia per inizio dell’assoggettamento illimitato a valere dal 1° gennaio 1999, in cui il reddito aziendale veniva fissato in fr. 32'000.- di media annua (cfr. notifica della tassazione intermedia IC 1999-2000, del 22 aprile 2002);
- che l’Ufficio di tassazione esponeva al contribuente il medesimo reddito aziendale anche nella successiva tassazione IC/IFD 2001-2002 (cfr. notifica della tassazione ordinaria IC/IFD 2001-2002, del 22 aprile 2002)
- che con scritto del 30 maggio 2002, pervenuto all’Ufficio di tassazione il 3 giugno successivo, il contribuente contestava entrambe le suddette notifiche di tassazione del 22 aprile 2002, presentando un conteggio dal quale risulta un reddito annuo medio di fr. 10'442.-;
- che con due distinte decisioni in materia di IC (intermedia) 1999-2000 e IC/IFD 2001-2002 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, dichiarando tardivo e negando nel contempo l’esistenza di motivi di restituzione del termine;
- che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ propone di accogliere il ricorso e di stabilire il reddito aziendale in fr. 11'970.- di media annua;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che all'udienza del 10 settembre 2002 il ricorrente, assistito dal signor __________, ha dichiarato, sentite le spiegazioni del giudice, di ritirare il ricorso;
- che il giudice, preso atto della concreta situazione venutasi a creare a seguito della tardività del reclamo e del conseguente aggravio sull'andamento economico dell'azienda, ha suggerito al ricorrente di chiedere il condono, quanto meno parziale, dell'imposta;
- che l'art. 246 cpv. 1 LT consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti;
- che, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli..
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: