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Ticino Camera di diritto tributario 06.08.2002 80.2002.113

6 août 2002·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·328 mots·~2 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2002.00113

Lugano 6 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicancelliere

statuendo sul ricorso del 17 luglio 2002

in materia di:                 ic 00

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, con scritto del 17 luglio 2002, i coniugi __________ e __________ __________ lamentano la tassazione in due cantoni per i mesi di novembre e dicembre 2000, essendo il marito stato sottoposto a ritenuta alla fonte nel Canton __________, dove lavorava, e poi a tassazione ordinaria insieme alla moglie nel Canton __________;

                                     -   che essi chiedono di conseguenza il rimborso delle imposte alla fonte, che l'autorità fiscale __________ avrebbe versato all'Ufficio imposte alla fonte del Canton Ticino;                                       

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, nell'ambito dell'istruttoria del ricorso, questa Camera ha potuto verificare che effettivamente le imposte alla fonte (fr. 2'222.–), trattenute dal datore di lavoro nei mesi di novembre e dicembre 2000 sul salario di __________ __________, sono state versate dal fisco zurighese a quello ticinese;

                                     -   che l'Ufficio imposte alla fonte ha pertanto informato i ricorrenti che l'importo in questione sarà loro rimborsato quanto prima;

                                     -   che, con scritto del 27 luglio 2002, i ricorrenti hanno dunque comunicato alla Camera di ritirare il ricorso.

Per questi motivi,

visto per le spese l' art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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