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Ticino Camera di diritto tributario 12.11.2002 80.2002.109

12 novembre 2002·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,343 mots·~7 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2002.00109  

Lugano 12 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

Segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________. __________, ____________________.,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1

                                         Il 27 maggio 2002 l'Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 2001-2002, contro la quale i contribuenti, avvalendosi dell'assistenza dello Studio di consulenza __________, presentavano reclamo all'Ufficio di tassazione di __________, contestando per l'imposta cantonale e comunale il moltiplicatore d'imposta e dall'altro per l'imposta federale diretta le deduzioni. Hanno inoltre invocato la tassazione intermedia per soppressione della rendita completiva a favore del figlio da parte della Cassa pensione.

                                         L'incarto, su richiesta dei ricorrenti, che hanno invocato l'art. 206 cpv. 2 LT, veniva trasmesso direttamente a questa Camera.

                                         1.2.

                                         Questa Camera convocava le parti in udienza, facendo innanzi tutto presente che l'applicazione dell'art. 206 cpv. 2 LT appare di primo acchito come molto problematica, poiché in concreto non ci si trova assolutamente di fronte a una decisione esaustivamente motivata.

                                         In via del tutto eccezionale il giudice delegato ha accettato di esaminare la questione per così dire di principio relativa al moltiplicatore, a condizione che venissero concordemente risolte le altre contestazioni di dettaglio. All'udienza del 16 settembre 2002 l'Ufficio di tassazione ha aderito alle richieste dei ricorrenti relative all'IFD, portando la deduzione per premi d'assicurazione da  fr. 4'200.- a fr. 4'800.- e concedendo un'ulteriore deduzione per figli a carico di fr. 5'100.-. L'Ufficio di tassazione ha inoltre motivato le ragioni del rifiuto della tassazione intermedia per la soppressione della rendita completiva a favore del figlio da parte della Cassa pensione.

                                         1.3.

                                         Qualche giorno prima dell’udienza del 16 settembre __________ __________ personalmente aveva inviato a questa Camera un nuovo ricorso rivolto contro la decisione su reclamo del 30 luglio 2002 del Municipio di Bellinzona in materia di moltiplicatore comunale d’imposta. Lo stesso forma oggetto di una procedura ricorsuale separata.

                                   2.   Il presente “ricorso” avrà quindi per oggetto unicamente la questione rimasta aperta della mancata concessione della tassazione intermedia per soppressione della rendita completiva a favore del figlio versata dalla Cassa pensioni dello Stato al ricorrente.

                                         2.1.

                                         Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).

                                         All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:  a)          per il periodo fiscale in corso:

                                              •      per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);

                                              •      per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).

                                         b)  per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).

                                         La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD,  56 cpv. 3 LT, limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD,  56 cpv. 2 LT 1994).

                                         2.2.

                                         La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).

                                         Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:

                                         a)     divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;

                                         b)     mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a  cambiamento di professione;

                                         c)     devoluzione per causa di morte

                                         (artt. 45 LIFD, 55 LT).

                                         Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT).

                                         2.3.

                                         La soppressione di un versamento assicurativo periodico non rientra manifestamente tra i motivi di tassazione intermedia esaustivamente previsti dalla legge federale e da quella cantonale e non lo era nemmeno vigenti il DIFD e la LT del1976 (CDT n. __________ dell' 11 ottobre 1996 in re G. T.).

                                         Va inoltre ricordato che, di regola, l’inizio del versamento di una rendita, segnatamente di una per orfani e il suo estinguersi non costituiscono motivo di tassazione intermedia. Eccezionalmente è stata ammessa la tassazione intermedia in relazione alla soppressione di una rendita per orfani, quando essa è in connessione causale con la cessazione del diritto alla rendita, quando cioè la rendita per orfani viene a cadere, secondo l’art. 25 cpv. 5 LAVS, per effetto della fine della formazione e del contestuale inizio di un’attività lucrativa (StE 1994 B 63.13 n. 43).

                                         Lo stesso vale per la rendita completiva AI, la cui erogazione dipende dalle medesime condizioni della rendita per orfani (art. 35 LAI).

                                         In questo contesto, questa Camera ha eccezionalmente ammesso, in un giudizio per altro criticato, la rettifica della tassazione del padre, cui veniva imposta la completiva a favore del figlio, quando quest’ultimo ha iniziato un’attività lucrativa che ha comportato, dal profilo assicurativo sociale, l’estinzione della rendita completiva AI per figli agli studi e, da quello fiscale, l’allestimento di una tassazione intermedia per inizio dell’attività lucrativa (CDT n. 30 del 25 marzo 1993 in re R. N.).

                                         2.4.

                                         Tale ipotesi, che era stata considerata atta da questa Camera a giustificare la speculare rettifica della tassazione paterna, espungendo la rendita completiva del figlio, non si verifica nel caso concreto. La soppressione della rendita completiva è infatti mera conseguenza del raggiungimento del limite d’età e non è invece conseguenza, come nei casi eccezionali sopra citati, dell’inizio d’attività del figlio e del conseguente allestimento nei suoi confronti di una tassazione intermedia per inizio dell’attività.

                                         Su questo punto il ricorso si avvera quindi infondato.

                                   3.   Va infine rilevato che il ricorso, nella misura in cui contesta anche (o già) il moltiplicatore d’imposta comunale di Bellinzona, è irricevibile, poiché la decisione in esame riguarda unicamente l’imposta cantonale e l’imposta federale diretta.

                                         Nella misura in cui il ricorrente avesse invece voluto anticipare la contestazione contro la tassazione comunale non ancora emessa, il ricorso si avvererebbe prematuro e perciò irricevibile in questa sede per mancanza d’oggetto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   §    Il ricorso, nella misura in contesta la tassazione del 27 maggio 2002 in materia di IC è respinto.

                                         §§ Il ricorso, nella misura in contesta la tassazione del 27 maggio 2002 in materia di IFD è parzialmente accolto.

                                              Di conseguenza, la decisione su reclamo in materia di IFD è riformata nel senso che la deduzione per premi d’ assicurazione viene elevata da fr. 4'200.- a fr. 4'800.- e viene concessa la deduzione di fr. 5'100.- per figli a carico.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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