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Ticino Camera di diritto tributario 14.08.2001 80.2001.94

14 août 2001·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·448 mots·~2 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2001.00094

Lugano 14 agosto 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2001

in materia di:                 IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________. __________, __________ __________, 

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che nella tassazione IC/IFD 2001-2002 l'Ufficio di tassazione stabiliva che:

·        per l'IC non era dovuta alcuna imposta, poiché né il reddito né la sostanza raggiungevano la soglia inferiore dell'imponibilità;

·        che per l'IFD era dovuta un'imposta di fr. 35,40, stante un reddito imponibile di fr. 16'200.- di media annua, comprensivo di un reddito della sostanza da comunioni ereditarie di fr. 1'692.-;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede che il reddito della comunione ereditaria sia tassato separatamente, secondo quanto disposto dall'art. 9 cpv. 2 LT;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che è vero che, secondo l'art. 9 cpv. 2 LT, le comunioni ereditarie e le comproprietà le cui quote non superano 2000.-franchi di reddito annuo netto e 50'000.-- franchi di sostanza netta sono tuttavia tassate come tali;

                                     -   che nondimeno la questione sollevata dalla ricorrente non merita ulteriore esame, poiché  - come si è visto -  per l'IC i suoi redditi e la sua sostanza non raggiungono la soglia minima d'imponibilità;

                                     -   che invece per quanto concerne l'IFD il ricorso non può essere accolto, poiché l'art. 10 LIFD, prevede tassativamente, diversamente dalla LT, che il reddito di comunioni ereditarie è aggiunto a quello dei singoli eredi, senza eccezione di sorta;

                                     -   che, così stando le cose, il ricorso deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, riservata la facoltà dell'Ufficio di tassazione di tassare per la sola imposta cantonale la comunione ereditaria in quanto tale.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.

                                         Il ricorso, nella misura in cui è rivolto contro l'imposta cantonale, è irricevibile.

                                         1.2.

                                         Il ricorso, nella misura in cui è rivolto contro l'imposta federale diretta, è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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