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Ticino Camera di diritto tributario 26.09.2001 80.2001.92

26 septembre 2001·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·767 mots·~4 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2001.00092

Lugano 26 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2001

in materia di:                 imposta sugli utili immobiliari

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________ __________. __________ e __________, __________ __________, 

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 13 luglio 1989 __________ __________ aveva acquistato dal padre __________ la part. n. __________ nel Comune di __________ -__________, comprendente abitazione autorimessa piazzale giardino e parco, al prezzo di fr. 813'000.-.

                                         La medesima particella veniva poi venduta da __________ __________ a __________ __________ il 2 maggio 2000 per fr. 1'000'000.-.

                                         Il 27 dicembre 2000 l'Ufficio di tassazione notificava all'alienante la tassazione dell'utile immobiliare, in cui deduceva dal valore dell'alienazione il valore di stima di vent'anni prima e stabiliva la durata della proprietà in oltre 42 anni. Argomentava che il trapasso immobiliare tra padre e figli non era imponibile vigente la Legge sul maggior valore immobiliare e che quindi l'ultimo negozio imponibile è l'acquisto immobiliare effettuato dal padre.

                                   2.   La contribuente presentava in tempo utile un generico reclamo, in cui faceva per altro riferimento a un precedente colloquio telefonico con l'Ufficio di tassazione.

                                         L'Ufficio di tassazione con lettera del 1° marzo 2001 invitava la contribuente a presentare tutte le fatture relative a eventuali lavori di costruzione e miglioria, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         Con decisione del 28 maggio 2001 l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione su reclamo e la retrocessione degli atti all'Ufficio di tassazione per nuova decisione, subordinatamente la deduzione di un congruo importo a titolo di migliorie. Contesta in particolare la declaratoria d'irricevibilità del reclamo, sostenendo di non essere più in grado di reperire la documentazione relativa ai costi di costruzione e miglioria sopportati da suo padre a causa di due alluvioni che avrebbero devastato l'archivio di casa.

                                   4.   4.1.

                                         In occasione dell'udienza del 6 settembre 2001 si era convenuto di tenere in sospeso l'esame del ricorso, poiché nel frattempo la ricorrente aveva acquistato un'abitazione sostitutiva nel Canton __________. Sempre in quell'occasione il patrocinatore della ricorrente aveva prodotto copia di una perizia sull'immobile di __________ -Contra allestita il 27 gennaio 1989 __________. __________.

                                         Le parti nell'incontro effettuato per chiarire sia i problemi legati al reinvestimento in un'abitazione primaria nel Canton __________ sia alla determinazione dei costi d'investimento, concordavano di considerare costi d'investimento per fr. 349'500.-, con conseguente riduzione dell'utile imponibile da fr. 823'512.- a fr. 474'012.-. La ricorrente, per il tramite del suo rappresentante, ha confermato tale accordo con lettera del 25 settembre 2001, insistendo tuttavia che le venga concesso il differimento dell'imposizione per reinvestimento.

                                         4.2.

                                         Da quanto precede emerge quindi chiaramente che nessun accordo è stato raggiunto sulla questione concernente il reinvestimento. Infatti, a mente dell'autorità fiscale, il nuovo investimento sarebbe intervenuto ancora nel corso del 2000, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa che prevede il differimento dell'imposizione anche in caso di reinvestimento in un altro Cantone.

                                         Il mancado accordo sulla questione del differimento per reinvestimento non impedisce tuttavia di evadere il presente ricorso, poiché finora la questione del reinvestimento non ha formato oggetto di alcuna decisione formale da parte dell'amministrazione. La questione è tuttora pendente davanti all'Ufficio di tassazione. Sulla stessa dovrà pronunciare la decisione formale di sua competeza..

                                         Il presente ricorso, invece, verte unicamente sulla questione dell'ammontare dei costi d'investimento e deve quindi essere evaso sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti dopo esame della perizia __________. __________ del 27 gennaio 1989.

                                   5.   Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §      Di conseguenza la decisione su reclamo del 28 maggio 2001 è riformata nel senso che viene ammessa la deduzione di costi di investimento di fr. 349'500.-.

                                         §§    Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di un nuovo conteggio.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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