Incarto n. 80.2001.00083
Lugano 27 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2001
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 24 marzo 1999 __________ __________ chiedeva l’emissione di una tassazione intermedia in materia di IC e di IFD 1997-98 per riduzione dello stipendio a decorrere dal 1° novembre 1997. L’Ufficio di tassazione con decisione del 10 gennaio 2001 respingeva la domanda;
1.2.
Il contribuente presentava reclamo il 7 febbraio successivo, rilevando che la drastica riduzione dello stipendio era dovuta al cambiamento delle funzioni all’interno della ditta, che si limiterebbero ora alla semplice consulenza. L’Ufficio di tassazione, dopo audizione del contribuente, respingeva il reclamo con decisione dell’11 aprile 2001.
1.3.
Il 24 aprile 2001 il __________. __________ chiedeva all’Ufficio di tassazione una proroga per l’inoltro della dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002, “come pure per il termine di ricorso sulla decisione su reclamo relativa alla tassazione intermedia (decisione 11.04.01).
L’Ufficio di tassazione il 2 maggio 2001 concedeva la proroga per la presentazione della dichiarazione fiscale 2001-2002.
2. Il 5 giugno 2001 i coniugi Corsi, assistiti dal __________. __________, presentavano ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione in materia di tassazione intermedia dell’11 aprile 2001.
La Camera di diritto tributario con lettera del 7 giugno 2001 rendeva attento il __________. __________ che il ricorso appariva manifestamente tardivo, ritenuto che i termini stabiliti dalla legge sono perentori e non possono essere prorogati, tanto meno dall’autorità fiscale.
Con scritto dell’11 giugno 2001 il __________ __________ ribadisce che la proroga del termine di ricorso gli sarebbe stata concessa a due riprese dall’Ufficio di tassazione, una prima volta telefonicamente e una seconda allo sportello e che la lettera del 24 aprile 2001 all’Ufficio di tassazione, con cui chiedeva anche la proroga del termine di ricorso, deve essere interpretata, secondo l’art. 192 cpv. 4 LT, quale ricorso tempestivo presentato a un’autorità incompetente.
3. 3.1.
Secondo gli articoli 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti alla Camera di diritto tributario.
Il ricorrente deve indicare, nell’ atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell’ irricevibilità (cfr. art. 227 cpv. 2 LT; art. 140 cpv. 2 LIFD).
In altre parole, il ricorso deve indicare in quale misura e per quali motivi la tassazione impugnata deve essere modificata (STF del 19 maggio 1978 in Sammlung BGE n. 558). Questa Camera ha così avuto modo di considerare insufficiente un reclamo, risp. un ricorso con il quale il contribuente si è limitato ad affermare che la tassazione impugnata "era spaventosamente non conforme alla realtà" (CDT n. 7/91 del 22 febbraio 1991 in re Ga.). Questa Camera ha inoltre già avuto modo di chiarire che limitarsi in un reclamo a invocare il diritto di essere sentito non soddisfa l'obbligo di motivazione (CDT no 358/86 del 6 ottobre 1986 in re M.S.).
Analogamente, un reclamo presentato sotto condizione ("eine bedingt erhobene Einsprache"), quindi, come usa dire, cautelativamente è irricevibile, se la condizione non viene sciolta entro il termine legale di reclamo (Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basilea-Francoforte 1997, p. 539).
Se la volontà di reclamare non è chiaramente riconoscibile, l'autorità fiscale dovrà fissare al contribuente un termine per precisare le sue intenzioni, con la comminatoria d'irricevibilità. In assenza di una chiara manifestazione di volontà nel termine impartitogli, il reclamo sarà dichiarato irricevibile (Rivier, Droit fiscal suisse, Losanna 1998, p. 176; Zweifel/Athanas, loc. cit.; Richner/ Frei/Kaufmann, loc. cit.).
3.2.
Va inoltre rilevato che un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere trasmesso senza indugio all'autorità fiscale competente (cfr. art. 192 cpv. 2 LT).
I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 192 cpv. 1 LT ) e una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD).
Il termine di presentazione dell'atto è reputato osservato se quest'ultimo è giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza.
4. 4.1.
Nel caso in esame il ricorso a questa Camera appare manifestamente tardivo.
Contro la decisione su reclamo dell'11 aprile 2001 il rappresentante dei ricorrenti non ha mai manifestato, nemmeno a titolo cautelativo, la volontà di ricorrere, tanto meno davanti all'autorità giudiziaria competente, vale a dire la Camera di diritto tributario. Egli si è infatti limitato a rivolgersi all'Ufficio di tassazione per chiedere una proroga per la presentazione della dichiarazione d'imposta, per altro ottenuta, "come pure per il termine di ricorso sulla decisione di reclamo relativa alla tassazione intermedia (decisione del 11.04.01) per l'esame degli atti, dipendenti tra l'altro da tassazione del biennio precedente, ancora in corso".
Nella sua risposta del 2 maggio 2001, quando il termine di trenta giorni per la presentazione di un eventuale ricorso in materia di tassazione intermedia non era ancora scaduto, l'Ufficio di tassazione concedeva una proroga per la presentazione della dichiarazione d'imposta, ma non prendeva minimamente posizione sulla richiesta di proroga del termine di ricorso.
Di fronte a questo silenzio, il rappresentante dei ricorrenti avrebbe quanto meno dovuto reagire per iscritto, manifestando all'autorità competente, vale a dire alla Camera di diritto tributario, l'inequivoca volontà di ricorrere, riservandosi o chiedendo un termine per motivare ulteriormente il ricorso, qualora gli fosse stata preclusa la consultazione di documenti non più in possesso, nemmeno in copia, degli interessati. Non può invero essere dimenticato che il rappresentante dei ricorrenti esercita la professione di fiduciario e che quindi, in quanto persona cognita della legislazione tributaria, non gli doveva né gli poteva sfuggire che i termini previsti dalla legge, a differenza di quelli assegnati dall'amministrazione, non sono prorogabili.
4.2.
Non deve d’altronde essere dimenticato che una richiesta di proroga, quand’anche consentita dalla legge, è un diritto, non equivale cioè ad un prolungamento automatico del termine. Al contrario, in assenza di risposta, il termine continua a decorrere ed è quindi compito del richiedente salvaguardarlo, qualora la risposta non fosse affermativa o non giungesse per tempo o consistesse in una mera assicurazione verbale, magari da parte di un funzionario non competente.
4.3.
Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo, senza che questa Camera abbia ad esprimersi nel merito dell’eventuale diritto del ricorrente a una tassazione intermedia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: