Incarto n. 80.2001.00073
Lugano 5 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2001
in materia di: IC/IFD 95/96 intermedia; IC/IFD 97/98.
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 22 giugno, risp. il 30 giugno 1998 l'Ufficio di tassazione notificava per lettera raccomandata a __________ __________ __________ a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, a valere dal 1° ottobre 1996, per inizio dell'assoggettamento illimitato, risp. la tassazione ordinaria 1997-98;
- che la contribuente non ritirava, risp. respingeva entrambe le notifiche;
- che le stesse le venivano pertanto inviate per posta semplice;
- che con reclamo del18 luglio 1998, quindi in tempo utile, la contribuente impugnava entrambe le notifiche di tassazione, asserendo di essere imposta illimitatamente in __________;
- che l'Ufficio di tassazione la invitava pertanto a produrre le notifiche di tassazione germaniche dal 1995 al 1998, malgrado risulti domiciliata a __________ __________ dal 1° ottobre 1996;
- che, rimasto senza esito il suddetto invito, l'Ufficio di tassazione glielo rinnovava il 21 marzo 2000, avvertendola nel contempo che se fosse nuovamente rimasto senza risposta, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- che con due distinte decisioni del 15 risp. 22 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione ammetteva parzialmente il reclamo, stralciando il reddito d'altra fonte e imponendo unicamente il reddito della sostanza;
- che il 17 marzo 2001 la contribuente si rivolgeva all'Ufficio di tassazione manifestando l'intenzione di contestare le suddette decisioni su reclamo;
- che, rispondendo alla richiesta dell'Ufficio di tassazione, la contribuente con lettera del 14 aprile 2001 confermava che il suo scritto del 17 marzo era da considerare quale ricorso, illustrandone ulteriormente i motivi;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- che essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
- che l'art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione su reclamo è consentito interporre ricorso scritto alla camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;
- che l'art. 140 cpv. 1 LIFD stabilisce a sua volta che contro la decisione su reclamo è consentito interporre ricorso nel termine di 30 giorni dalla notificazione della stessa;
- che questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ); una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);
- che comunque la restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD);
- che nel caso in esame, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, le decisioni su reclamo sono state notificate alla ricorrente per lettera raccomandata il 15 risp. il 22 maggio 2000;
- che lo scritto del 17 marzo 2001, considerato quale ricorso dall’Ufficio di tassazione e trasmesso per competenza a questa Camera, è stato spedito ben dieci mesi dopo aver ricevuto le decisioni su reclamo, quindi quando il termine di trenta giorni era ampiamente scaduto;
- che tale non è per es. un soggiorno prevedibile o preventivato all' estero (per le molte: CDT n. __________.__________.__________ del 3 settembre 1997 in re Ma.), risp. una malattia di lunga durata, dunque non tale da impedire di prendere i provvedimenti del caso (CDT n. 87 del 19 aprile 1991 in e Be.);
- che la ricorrente non invoca alcun valido motivo di restituzione del termine secondo l’art. 192 cpv. 5 LT, risp. l’ art. 133 cpv. 3 LIFD;
- che la cura del padre gravemente malato e la prolungata assenza all’estero ad essa connessa non sono idonee a configurare un motivo di restituzione del termine, mancando a questi eventi il requisito dell’imprevedibilità;
- che pertanto il ricorso deve essere respinto, senza che metta conto invitare la ricorrente a eleggere domicilio in Ticino;
- che comunque l’Ufficio di tassazione si è limitato a esporre alla ricorrente il reddito della sostanza immobiliare in Ticino, ad eccezione di qualsiasi altro reddito;
- che è certo vero che l’Ufficio di tassazione non ha tenuto o potuto tener conto proporzionalmente degli interessi passivi in assenza di ogni e qualsiasi documentazione al riguardo;
- che è altrettanto vero che l’Ufficio di tassazione non ha potuto esaminare le censure relative ai valori unitari germanici degli immobili (notoriamente ampiamente al di sotto dei valori reali), come pure quella relativa al valore locativo dell’immobile svizzero;
- che questo giudice non può che ribadire che l’esame di queste censure gli è tuttavia precluso dal ritardo con cui la ricorrente ha impugnato le decisioni di reclamo del 15 risp. il 22 maggio 2000.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: