Incarto n. 80.2001.00069
Lugano 11 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2001
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, con atto pubblico dell'11 ottobre 1999, __________ Ja__________kel vendeva a __________ __________ la part. n. __________ e le PPP n. __________ e __________ del Comune di __________, al prezzo di fr. 370'000.-;
- che, non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione dell'imposta sugli utili immobiliari, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona le infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.-, in data 12 luglio 2000;
- che, con scritto del 9 agosto 2000, la contribuente informava l'Ufficio di tassazione che la documentazione necessaria alla tassazione era nelle mani dei consulenti fiscali __________ __________ di __________ e __________ & __________ di __________ ed aggiungeva che a suo avviso era stata chiesta una proroga dei termini;
- che, con decisione del 24 agosto 2000, l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente la tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari, effettuata d'ufficio a causa della mancata collaborazione, commisurando l'utile immobiliare in fr. 110'100.- e l'imposta in fr. 30'828.-;
- che la contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 4 settembre 2000, contestando il calcolo dell'utile immobiliare ed argomentando di avere ottenuto una proroga dal Dipartimento delle finanze;
- che l'Ufficio di tassazione invitava allora la contribuente ad inviare le fatture delle spese di investimento e la avvertiva che, in caso di inosservanza dell'invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- che, non essendo pervenuta alcuna risposta, l'autorità fiscale respingeva il reclamo con decisione del 26 marzo 2001, così motivata:
Dopo aver atteso l'invio della documentazione che la __________ __________ aveva promesso di inviare in data 4.09.2000, dopo aver richiesto per lettera raccomandata (12.12.2000) le fatture delle spese sostenute per l'immobile oggetto della presente tassazione e non aver ottenuto risposta alcuna, ci vediamo costretti a respingere il reclamo ed a confermare la tassazione di prima istanza;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ invia la documentazione delle spese di miglioria e spiega di avere chiesto due proroghe all'autorità di tassazione, in considerazione del trasloco e dei problemi di salute del marito;
- che la Camera di diritto tributario ha sottoposto all'Ufficio di tassazione il ricorso e la documentazione allegata, ricevendo in data 5 luglio 2001 una proposta di modifica della decisione impugnata nei seguenti termini:
prima durata di proprietà:
prezzo di vendita fr. 360'000.-
– prezzo di acquisto fr. 245'000.-
– costi di costruzione fr. 83'988.-
– costi di acquisto fr. 5'699.utile imponibile fr. 25'313.imposta (aliquota 28%) fr. 7'087.65
seconda durata di proprietà:
prezzo di vendita fr. 10'000.-
– prezzo di acquisto fr. 10'000.utile imponibile fr. –.–
- che questa Camera ha allora sottoposto alla ricorrente, con scritto del 10 settembre 2001, la lettera dell'Ufficio di tassazione, assegnandole un termine fino al 20 settembre 2001 per prendere posizione;
- che, in data 26 settembre 2001 è pervenuta copia della lettera dell'Ufficio di tassazione, sottoscritta dalla ricorrente in segno di accettazione della proposta;
- che la decisione impugnata può quindi essere modificata nel senso dell'accordo intervenuto fra le parti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 marzo 2001 è riformata nel senso che l'utile imponibile è ridotto a fr. 25'313.- e l'imposta a fr. 7'087.65.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: