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Ticino Camera di diritto tributario 08.05.2001 80.2001.62

8 mai 2001·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,093 mots·~5 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2001.00062

Lugano 8 maggio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 18 aprile 2001

in materia di:                 IC/IFD 2000 intermedia

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 31 gennaio 2001 __________ e __________ __________ presentavano all'Ufficio di tassazione di __________ una domanda di tassazione intermedia, argomentando:

·        che __________ __________, dopo il matrimonio celebrato il 18 febbraio 2000, ha trasferito il proprio domicilio da __________ a __________;

·        che fino alla fine di settembre del 2000 ha beneficiato di un congedo maternità e

·        che dal 1° ottobre ha iniziato una nuova attività lavorativa al 50%;

                                     -   che con decisione del 6 febbraio 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva la domanda, negando che i presupposti temporali (cessazione dei fattori di reddito) fossero adempiuti;

                                     -   che con tempestivo reclamo del 19 febbraio 2001 i coniugi __________ ribadevano la richiesta di tassazione intermedia sia per mutamento radicale della professione da parte di __________ __________ sia per matrimonio;

                                     -   che in occasione di un'audizione, che ha avuto luogo il 23 marzo 2001, l'Ufficio di tassazione ha spiegato ai contribuenti le ragioni che impediscono l'accoglimento della loro duplice domanda di tassazione intermedia;

                                     -   che con decisione del 27 marzo 2001 l'Ufficio di tassazione ha formalizzato la reiezione delle domande di tassazione intermedia, rilevando:

                                         La contribuente chiedeva in sede di reclamo la concessione della tassazione intermedia per riduzione dell'attività lucrativa al 50% in seguito a maternità, nonché l'applicazione dell'articolo 8 della Legge tributaria (il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni), a partire dalla data del matrimonio (18.02.2000).

                                         L'autorità fiscale conferma che tali richieste non possono essere accolte in quanto la nuova Legge tributaria, entrata in vigore dal 1. gennaio 1995, non prevede più quali motivi di tassazione intermedia il matrimonio e la riduzione parziale dell'attività lucrativa;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ rinnovano la richiesta di tassazione intermedia per matrimonio, invocando l'art. 8 cpv. 1 LT 1994;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che il ricorso di avvera manifestamente infondato;

                                     -   che è certo vero che secondo l'art. 8 cpv. 1 LT, come pure secondo l'art. 9 cpv. 1 LIFD il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni;

                                     -   che è tuttavia altrettanto vero che le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate per un periodo fiscale e sono riscosse ogni anno fiscale (anno civile) (art. 50 cpv. 1 LT 1994; art. 40 cpv. 1 LIFD);

                                     -   che il periodo fiscale comprende due anni civili consecutivi e i inizia il primo giorno degli anni dispari (art. 50 cpv. 2 LT 1994; art. 40 cpv. 2 LIFD);

                                     -   che il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del periodo di computo (art. 51 cpv. 1 LT 1994; art. 43 cpv. 1 LIFD) e che il periodo di computo comprende i due anni civili precedenti il periodo fiscale (art. 50 cpv. 2 LT 1994; art. 43 cpv. 1 LIFD);

                                     -   che se subentrano delle modifiche essenziali dopo l'inizio del periodo fiscale si procede a una tassazione intermedia;

                                     -   che i motivi di tassazione intermedia sono previsti in modo esaustivo sia dall'art. 55 LT 1994 sia dall'art. 45 LIFD;

                                     -   che tale norme non prevede più, a differenza dell'art. 99 cpv. 1 lett. a LT 1976, ma in sintonia con l'art. 17 LAID (Legge federale sull'armonizzazione fiscale, del 14 dicembre 1990), la tassazione intermedia per matrimonio;

                                     -   che lo stralcio dell'intermedia per matrimonio dalla LT del 1994 in sintonia con quanto previsto dal diritto federale non è frutto di un'omissione o di una svista, ma risponde alla precisa volontà del Legislatore;

                                     -   che il Messaggio del 13 ottobre 1993 afferma testualmente che

                                         "Il contribuente che si sposa durante il biennio rimane quindi, dal profilo fiscale, celibe o nubile fino alla fine del biennio. Diversamente da quanto avviene attualmente nel nostro Cantone (dove il matrimonio è motivo d'intermedia), i contribuenti coniugati saranno quindi anche come tali tassati solo a partire dal biennio fiscale successivo a quello nel corso del quale hanno contratto matrimonio";

                                     -   che tale soluzione è per altro stata voluta dal Legislatore federale e imposta per via della LAID anche al Legislatore cantonale;

                                     -   che non riscuote l'unanimità da parte della dottrina, soprattutto della più recente (Triebold, Zwischenveranlagung  und Rechtsgleichheit im schweizerischen Steuerrecht, Basilea, 1993, pp. 70 s., 112 s., 161 s e 170);

                                     -   che tuttavia, per effetto dell’entrata in vigore della LAID, i cantoni non dispongono praticamente più di margini di manovra nel campo delle basi temporali della tassazione, se non nella misura in cui è consentito loro di optare per la tassazione (annuale) sul presente (postnumerando) al posto di quella sul passato (praenumerando);

                                     -   che i Cantoni, fintanto che mantengono la tassazione sul passato, devono adeguarsi alla LAID e sono con ciò tenuti a riprendere i motivi di tassazione intermedia previsti in modo esaustivo dall’art. 17 LAID;

                                     -   che la celebrazione del matrimonio durante il periodo fiscale è quindi del tutto irrilevante;

                                     -   che il matrimonio diviene fiscalmente rilevante soltanto all'inizio del periodo fiscale successivo, a partire dal quale le partite vengono congiunte e imposte con l'aliquota per coniugati (CDT n. __________.__________.__________ del 4 novembre 1999 in re M. C.);

                                     -   che così stando le cose questo giudice non può far altro che respingere il ricorso per i motivi già spiegati oralmente dall'Ufficio di tassazione ai contribuenti in occasione dell'audizione del 23 marzo 2001.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   380.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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