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Ticino Camera di diritto tributario 08.05.2001 80.2001.27

8 mai 2001·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,398 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2001.00027

Lugano 8 maggio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2001

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Durante gli anni 1997-1998 __________ __________, redattrice presso la __________, versava alla Cassa pensioni __________ __________ una somma di riscatto di fr. 84'542.-, interessi compresi, per acquisire ulteriori anni di assicurazione.

                                         Il 31 dicembre 1997 __________ __________ cessava l'attività per malattia e veniva pensionata anticipatamente.

                                         Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano la deduzione dei contributi versati nel corso del 1997 alla Cassa pensione della Confederazione per riscattare anni d'assicurazione, per un ammontare di fr. 42'769.- di media annua.

                                         Nella notifica di tassazione del 17 luglio 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ negava ai coniugi __________ la suddetta deduzione, poiché sarebbe decaduta a seguito dell'emissione della tassazione intermedia per cessazione definitiva dell'attività della moglie.

                                         1.3.

                                         Il reclamo presentato da __________ __________ il 2 agosto 2000 veniva respinto dall'Ufficio di tassazione con decisione del 12 febbraio 2001, ribadendo i motivi già esposti nella motivazione della tassazione.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la richiesta di deduzione dell'ammontare versato una tantum dalla moglie alla Cassa pensioni __________ __________ per riscattare anni d'assicurazione. Rileva che la mancata deduzione di tale importo comporterebbe il pagamento vita natural durante da parte della moglie di imposte su di una pensione rivalutata dall'acquisizione di anni di contribuzione mediante il versamento di una somma che non ha mai potuto essere dedotta dal reddito.

                                         2.2.

                                         Con osservazioni del 3 aprile 2001 l’Amministrazione federale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso, per motivi di cui verrà detto in seguito, per quanto necessario.

                                   3.   3.1.

                                         Secondo l’art. 55 lett. b LT si procede a una tassazione intermedia del reddito e della sostanza in caso di inizio o cessazione duraturi dell’ attività lucrativa.

                                         Analogamente, conformemente all’art. 45 lett. b LIFD, si procede a una tassazione intermedia in caso di mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa, in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione.

                                         Il pensionamento costituisce quindi pacificamente motivo di tassazione intermedia a condizione che l’attività lucrativa del contribuente cessi (CDT n. __________.__________.__________ del 3 settembre 1997 in re E. D.).

                                         3.2.

                                         Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).

                                         All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:

                                         a)       per il periodo fiscale in corso:

·      per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);

·      per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT).

                                         b)       per il periodo fiscale successivo:

                                                   in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).

                                         3.3.

                                         La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD,  56 cpv. 3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).

                                         Nella tassazione ordinaria successiva, gli elementi di reddito esclusi dalla tassazione intermedia non vengono più considerati; gli elementi aggiuntivi sono calcolati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 46 cpv. 4 LIFD; art. 56 cpv. 4 LT).

                                         3.4.

                                         La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern - Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).

                                         3.5.

                                         In altre parole, la tassazione intermedia provoca una lacuna nel periodo di computo, dal momento che i redditi ottenuti dall’inizio del periodo di tassazione al momento in cui si verificano le condizioni della tassazione intermedia non possono più essere presi in considerazione (cfr. X. Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea 1998, p. 136).

                                         Unico rimedio a tale situazione è la possibilità di imporre con una tassazione speciale gli utili di liquidazione in caso di tassazione intermedia o a fine assoggettamento (cfr. art. 58 cpv. 2 LT; art. 47 cpv. 1 LIFD). Eventuali perdite non possono invece essere compensate (RF 2000 p. 799).

                                   4.   4.1.

                                         Nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione, prima della tassazione IC/IFD 1999-2000, che forma oggetto del presente ricorso, aveva già notificato ai coniugi __________ il 14 aprile 1998 una tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa a partire dal 1° gennaio 1998, in coincidenza con il pensionamento anticipato della moglie per malattia. Come accade usualmente in una simile ipotesi, il reddito del lavoro veniva stralciato e sostituito dalla pensione (2° Pilastro) e dalla rendita AI percepite dalla contribuente a partire dall’epoca del suo pensionamento. Di riflesso venivano stralciate le deduzioni connesse con il conseguimento del reddito del lavoro, quindi anche le deduzioni per contributi al II Pilastro, che erano invece state concesse nella tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, che era stata notificata l’11 agosto 1997 ed era passata incontestata in giudicato.

                                         Il reclamo, che era stato interposto contro la notifica della tassazione intermedia era poi stato respinto dall’Ufficio di tassazione con decisione del 18 maggio 1998, che era passata incontestata in giudicato.

                                         4.2.

                                         Non diversamente ne va nel caso della tassazione IC/IFD 1999-2000. Per effetto della tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa della moglie, anche nella tassazione ordinaria in discussione l’Ufficio di tassazione non poteva far altro che confermare, conformemente agli artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT, applicabili in virtù del rimando operato dagli artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT, lo stralcio del reddito del lavoro e delle deduzioni connesse e l’ esposizione dei redditi pensionistici.

                                         4.3.

                                         4.3.1.      Certo, il ricorrente lamenta che la mancata deduzione dell’ ammontare pagato alla fine del 1997 per riscattare anni di contribuzione comporterebbe una sorta di doppia imposizione. È l’ inevitabile conseguenza della tassazione intermedia, in casi come il presente, in cui il riscatto degli anni di contribuzioni è avvenuto in concomitanza o poco prima che si realizzasse il motivo di intermedia. Se la moglie del ricorrente avesse provveduto a riscattare con maggior tempestività gli anni di contribuzione mancanti (oppure avesse continuato a lavorare anche dopo la fine del 1997 fino alla fine del periodo ordinario di tassazione successivo), l’inconveniente lamentato in questa sede non si sarebbe manifestato.

                                         In simili condizioni, questa Camera, pur con tutta la comprensione del caso, non può far altro che respingere il ricorso.

                                         4.3.2.      Non vanno comunque dimenticati, nel caso concreto, i vantaggi legati all’allestimento della tassazione intermedia per cessazione dell’attività della moglie, dovuti, come evidenziato nelle osservazioni del 3 aprile 2001 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (p. 6, p.to 2), alla caduta nel vuoto di tassazione dei redditi del lavoro conseguiti dall’inizio del periodo di tassazione al momento in cui si sono realizzate le condizioni della tassazione intermedia.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    350.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    430.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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