Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 27.06.2001 80.2001.23

27 juin 2001·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,258 mots·~6 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2001.00023

Lugano 27 giugno 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2001

in materia di:                 imposta annua intera 1998

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 17 marzo 2000 __________ __________, rispondendo a una richiesta di documentazione dell'Ufficio di tassazione in relazione alla tassazione 1999-2000, comunicava, per il tramite della __________ __________, di aver conseguito il 21 gennaio 1998 una vincita al __________ del __________ di __________ di fr. 268'927.-.

                                         Il 10 ottobre 2000 l'Ufficio di tassazione notificava al contribuente un'imposta annua intera sui proventi da concorsi, pronostici e simili, secondo l'art. 36 LT, calcolata sull'ammontare della vincita.

                                   2.   Assistito dalla __________ __________, il contribuente presentava reclamo in tempo utile, rilevando che la vincita era stata suddivisa a metà con __________ __________, cittadina __________, che aveva condiviso il costo della giocata e producendo sia una dichiarazione dell'interessata sia la prova del versamento bancario.

                                         Dopo un'audizione che ha avuto luogo il 17 novembre 2000, con scritto del 7 dicembre 2000 la __________ __________ comunicava all'Ufficio di tassazione che intendeva produrre nel termine di quindici giorni anche una dichiarazione del direttore della __________ __________ __________, che sarebbe stato al corrente che i vincitori del __________ erano due.

                                         Il 12 gennaio 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando che il pagamento della vincita da parte della __________ __________ __________ era stato effettuato soltanto al contribuente.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistito dalla __________ __________, propone di nuovo di ridurre l'imponibile della metà. Riferisce che il signor __________, capo sala gioco, gli avrebbe detto che gli avrebbe rilasciato una dichiarazione che la vincita era stata conseguita dalle due persone, vale a dire il contribuente e la signorina __________, che stavano giocando sulla stessa macchina. L'indomani, per motivi non noti, la dichiarazione non gli venne però rilasciata e ora il signor __________ non è più alle dipendenze della __________ __________ __________. Rileva nondimeno che vi sarebbero due testi, __________ __________ __________ e __________ __________, riservandosi di produrre le relative dichiarazione. Avverte infine che l'art. 8 del regolamento della casa da gioco prevede la possibilità che due persone giochino assieme.

                                         All'udienza dell'8 giugno 2001 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

                                   4.   Dagli atti trasmessi a questa Camera dall'Ufficio di tassazione e dalle affermazioni fatte dal ricorrente risulta che egli ha vinto, il 21 gennaio 1998, l'importo di fr. 268'927, giocando presso il __________ __________ di __________. La vincita è stata versata da quest'ultimo al ricorrente stesso. Ciononostante, egli asserisce di avere giocato in società con la signora __________ __________, domiciliata in __________.

                                         4.1.

                                         In applicazione analogica del principio previsto dall'art. 8 CCS, nella procedura fiscale l'onere probatorio è ripartito nel senso che all'autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 28 all'art. 130 LIFD, p. 305 e giurisprudenza citata). Giurisprudenza e dottrina tendono, infatti, a distinguere, all'interno della collaborazione che il contribuente deve prestare alla propria tassazione esatta e completa, quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali di collaborazione e quelli che invece sono dei semplici diritti procedurali (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, in ASA 49, pp. 513 - 547; Zuppinger/Schärrer/Fessler/ Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340, con riferimenti alla giurisprudenza zurighese; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 48 ss.); in questo quadro, le norme concernenti l'onere di provare circostanze che diminuiscono l'onere fiscale o ne provocano la cessazione appartengono ai diritti procedurali del contribuente e non agli obblighi (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, cit., p. 520, in particolare p. 533 con riferimento all'elenco dei debiti; inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, op. cit., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340). I diritti procedurali, a differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà del contribuente, della quale l'autorità fiscale non può obbligarlo a fare uso, ma deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che in caso di mancato uso del diritto procedurale in questione le circostanze che diminuiscono l'onere fiscale (debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.) non verranno prese in considerazione (cfr. Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza citata).

                                         4.2.

                                         Nel caso in discussione, come detto, l'autorità fiscale ha potuto dimostrare che al ricorrente è stato versato l'ammontare intero della vincita al gioco, pari a complessivi fr. 268'927.–.

                                         Ciò lascia presumere, fino a prova contraria, che egli sia stato l'unico giocatore e che, di conseguenza, sia stato l'unico vincitore.

                                         Certo, nessuno può escludere che effettivamente egli avesse giocato in società con la signora __________, ma tale circostanza, che gli consentirebbe di ridurre alla metà l'imponibile ed in misura ancora superiore l'imposta dovuta, è ben lungi dall'essere comprovata. Unici documenti che la attestano sono una dichiarazione scritta della stessa signora __________ e la copia di un bonifico bancario a favore di quest'ultima.

                                         Non deve tuttavia essere trascurato il fatto che anche quello di gioco è un vero e proprio contratto, sia pure di carattere aleatorio. Di conseguenza, la sua conclusione sottostà alle regole sui negozi giuridici bilaterali. Ne consegue che, se nei confronti dell'altro contraente risulta esservi un solo giocatore, non si può pretendere che, nei confronti di terzi, sia presunta l'esistenza di due giocatori. Infatti, se i giocatori fossero stati davvero due, avrebbero avuto buone ragioni per pretendere di figurare entrambi come contraenti nei confronti della casa da gioco; in considerazione dell'entità della vincita, appare infatti senza dubbio prudente che siano tutti coloro che vantano un credito nei confronti della casa da gioco ad apparire come tali.

                                         Non può invece bastare una semplice dichiarazione del preteso socio a far ritenere l'esistenza di due giocatori, per ottenere un evidente vantaggio fiscale. Ammettere tale circostanza avrebbe infatti l'effetto di sottrarre all'imposizione in Svizzera la metà della vincita.                                                                             

                                         Il riferimento del ricorrente all'art. 8 del regolamento della casa da gioco, secondo cui più persone possono giocare su una sola macchina, dimostra unicamente la possibilità di giocare insieme. Ma proprio tale fatto dovrebbe comportare la possibilità, per i giocatori, di vedersi riconosciuta la qualità di contraenti nei confronti del __________ stesso, dapprima, e di ogni terzo, poi.

                                         Quanto al bonifico bancario di fr. 134'450, a favore di __________ __________, lo stesso non dimostra nulla di più del versamento di tale importo. Non attesta invece alcunché a proposito della qualità di giocatrice della beneficiaria.

                                         4.3.

                                         Non è pertanto provato che il ricorrente abbia conseguito la vincita per metà, avendo giocato in società con la signora __________.

                                         La decisione impugnata deve così essere confermata.

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2001.23 — Ticino Camera di diritto tributario 27.06.2001 80.2001.23 — Swissrulings