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Ticino Camera di diritto tributario 01.02.2002 80.2001.188

1 février 2002·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·774 mots·~4 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2001.00188

Lugano 1 febbraio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2001

in materia di:                   IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella notifica di tassazione IC/IFD 2001-02 l'Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________, in aggiunta ai redditi pensionistici e assicurativi dichiarati, un reddito d'altra fonte di fr. 24'000.- di media annua. Dal raffronto delle entrate e uscite del biennio emergeva infatti una disponibilità annua negativa di ca. fr. 17'500.- (cfr. notifica della tassazione del 13 agosto 2001).

                                   2.   __________ __________ presentava reclamo in tempo utile contestando l'esposizione di un reddito d'altra fonte.

                                         Con decisione del 10 dicembre 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, rilevando come il contribuente non abbia dato seguito alla richiesta di esprimersi sul calcolo del dispendio e di documentare eventuali posizioni mancanti.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente contesta nuovamente il reddito d'altra fonte espostogli in via valutativa dall’Ufficio di tassazione, argomentando d'aver chiesto il 15 settembre 1999 un prestito bancario di fr. 40'000.-, che sta tuttora rimborsando.

                                   4.   Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;

                                   5.   5.1.

                                         L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».

                                         La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die

                                         Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).

                                         5.2.

                                         Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         5.3.

                                         Per stabilire il reddito del ricorrente l’Ufficio di tassazione ha raffrontato le entrate denunciate nel periodo di computo con le uscite.

                                         Il calcolo della disponibilità finanziaria, sottoposto dall’Ufficio di tassazione al contribuente dopo la presentazione del reclamo, non è stato contestato. In questa sede il ricorrente si limita ad affermare d’aver contratto un prestito di fr. 40'000.- nel corso del mese di settembre del 1999. Tale circostanza risulta del tutto ininfluente non appena si pensi che il prestito, che viene rimborsato in ragione di fr. 1'300.- mensili, è servito a finanziare l’acquisto di un automobile __________ C 180, che viene dichiarata per la prima volta nella sostanza al 1° gennaio 2001 per un valore di fr. 40'000.-.

                                         Il raffronto delle entrate e delle uscite del periodo di computo mette in luce una disponibilità negativa di quasi fr. 17'500.- all’anno. Non appena si tenga conto che il ricorrente nel ricorso dichiara di rimborsare mensilmente il prestito in ragione di fr. 1'300.-, non si può che concludere che il reddito d’altra fonte espostogli dall’Ufficio di tassazione appare determinato con grande prudenza e che il ricorso appare privo di fondamento.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                     fr.     300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi            fr.       80.–

                                         per un totale di                                                         fr.     380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                        Il segretario:

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