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Ticino Camera di diritto tributario 17.12.2001 80.2001.167

17 décembre 2001·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,199 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2001.00167

Lugano 17 dicembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 14 novembre 2001

in materia di:                 IC/IFD 95/96, 97/98

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 17 aprile 2001 l'Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui i diversi fattori di reddito e di sostanza venivano valutati d'ufficio, poiché i contribuenti nonostante un richiamo, una diffida per lettera raccomandata e una multa disciplinare, avevano omesso di presentare la dichiarazione d'imposta.

                                         Il 23 aprile successivo l'Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ pure la tassazione del periodo successivo, IC/IFD 1997-98, anche allestita d'ufficio in assenza di collaborazione da parte dei contribuenti.

                        2.   Il 16 maggio 2001 __________ __________ presentava reclamo contro entrambe le notifiche di tassazione, limitandosi ad affermare che avrebbe presentato nei giorni successivi la documentazione a supporto del reclamo.

                                         Con due distinti scritti del 16 agosto 2001 l'Ufficio di tassazione invitava i coniugi __________ a motivare il reclamo e a produrre i mezzi di prova entro il 14 settembre 2001, con l'avvertenza che, scaduto infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         Rimasta senza esito la richiesta di motivazione del reclamo e di produzione della documentazione, con due decisioni del 15 ottobre 2001 l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo contro le notifiche di tassazione IC/IFD 1995-96 e 1997-98.

                                   3.   Con il presente tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono l'annullamento delle notifiche di tassazione, lamentando che sarebbero molto distanti dalla realtà. Producono a sostegno le dichiarazioni d'imposta compilate dei due periodi e la relativa documentazione.

                                   4.   4.1.

                                         L'art. 130 cpv. 2 LIFD e l'art. 204 cpv. 2 LT consentono all’ autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Secondo gli articoli 132 cpv. 3 LIFD e 206 cpv. 3 LT il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

                                         4.2.

                                         Secondo il Tribunale federale, la prova della manifesta infondatezza della tassazione d’ufficio, così come la motivazione del ricorso e l’indicazione dei mezzi di prova, rappresentano prescrizioni di validità del reclamo, in mancanza dei quali l'autorità non deve neppure entrare nel merito, potendo limitarsi a constatarne l'inammissibilità; il reclamante deve tuttavia essere avvertito delle conseguenze dell' inosservanza dei requisiti suddetti (Sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997 in re R. SA; DTF 123 II 552 = Sammlung BGE n. 815 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54 / 1998 p. 455).

                                         4.3.

                                         Come detto, l’art. 132 cpv. 3 LIFD e l'art. 206 cpv. 3 LT esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale; l’Alta Corte si richiama, a tale riguardo, alla prassi sviluppata in materia di ricorso di diritto pubblico allo stesso Tribunale federale: un’impugnativa che non adempia le esigenze di motivazione dell’art. 90 cpv. 1 lett. b OG, viene infatti dichiarata inammissibile, malgrado una simile conseguenza non scaturisca esplicitamente dal testo di legge (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c); analogamente, un ricorso di diritto amministrativo, la cui motivazione sia insufficiente, è dichiarato irricevibile, sebbene una simile conseguenza non sia esplicitamente indicata all’art. 108 cpv. 1 OG (DTF 123 II 359 consid. 6b/bb, 118 Ib 134 consid. 2).

                                         Nell’affermare che l’esame di merito di una tassazione impugnata con reclamo dipende dall’esistenza di una motivazione, la Corte federale ha poi invocato “importanti interessi pubblici”. In tal modo si evita infatti che un contribuente, il quale ha omesso di adempire i propri obblighi di collaborazione ed è stato tassato d’ufficio, possa ostacolare notevolmente il lavoro dell’amministrazione, presentando un reclamo assolutamente immotivato, per poi difendersi e produrre la documentazione richiesta in sede di ricorso (DTF 123 II 552, consid. 4e).

                                         4.4.

                                         Il Tribunale federale ha peraltro precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dagli articoli 132 cpv. 3 LIFD e 206 cpv. 3 LT e le conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dagli articoli 132 cpv. 3 LIFD e 206 cpv. 3 LT LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).

                                   5.   Nel caso concreto il reclamo non soddisfaceva manifestamente i requisiti chiesti dalle norme succitate del diritto federale e cantonale, poiché si limitava a lamentare la distanza della tassazione dalla realtà e a dichiarare che nei prossimi giorni sarebbe stata prodotta la documentazione.

                                         L'Ufficio di tassazione invitava pertanto i coniugi __________, con due distinti scritti del 16 agosto 2001, entrambi spediti per posta raccomandata, a produrre finalmente entro il 14 settembre la documentazione promessa con il reclamo del 16 maggio precedente. Entrambe le richieste erano per altro munite della comminatoria d'irricevibilità, vale a dire dell'avvertenza che, scaduto senza esito il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         Di fronte all'ostinata passività dei contribuenti, che non hanno reagito nemmeno alle richieste di motivazione e documentazione del 16 agosto, l'Ufficio di tassazione non poteva far altro che constatare l'assenza di requisiti processuali di validità indispensabili (motivazione, documentazione) e dichiarare quindi irricevibile la mera manifestazione della volontà di reclamare manifestata dai coniugi __________.

                                         La fondatezza della decisione di irricevibilità dell'Ufficio di tassazione preclude a questa Camera ogni e qualsiasi esame di merito.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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