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Ticino Camera di diritto tributario 21.11.2001 80.2001.160

21 novembre 2001·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,082 mots·~5 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2001.00160

Lugano 21 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2001

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 25 agosto 2001 i coniugi __________ e __________ __________ presentavano reclamo contro la notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 30 luglio 2001, rilevando, da un lato, che nel corso del 2001 il reddito del lavoro della moglie sarebbe sensibilmente diminuito e, dall’altro, contestando alcune deduzioni (doppia economia domestica, spese di trasporto, cassa malati).

                                   2.   L’ 8 ottobre 2001 l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, elevando la deduzione per spese professionali dei dipendenti di fr. 6'200.- e, meglio, ammettendo come a richiesta la deduzione per spese di trasporto e concedendo quella per doppia economia domestica in ragione di fr. 4'200.- in considerazione della possibilità per la moglie di prendere i pasti alla mensa del datore di lavoro.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede innanzi tutto la piena deduzione per doppia economia domestica. Lamenta inoltre la mancata accettazione della domanda di tassazione intermedia.

                                         L’Ufficio di tassazione rileva di non essersi pronunciato sulla concessione della tassazione intermedia, poiché non sarebbe ancora stata formulata una esplicita richiesta in tal senso.

                                   4.   Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

                                   5.   Domanda di tassazione intermedia

                                         Va preliminarmente rilevato che l’Ufficio di tassazione non si è pronunciato sulla richiesta di tassazione intermedia della ricorrente, per il semplice fatto che nel reclamo si faceva sì presente una riduzione dell’attività dipendente della moglie, senza tuttavia formulare una domanda specifica di tassazione intermedia né rendere evidente l’esistenza delle necessarie condizioni qualitativa e quantitativa.

                                         La richiesta di tassazione intermedia viene esplicitata per la prima volta in modo chiaro nel presente ricorso, che può quindi essere considerato dal giudice alla stregua di una specifica istanza. Gli atti del procedimento verranno pertanto retrocessi, su questo punto, all’Ufficio di tassazione perché si pronunci sulla domanda di tassazione intermedia, dopo che avrà effettuato i necessari accertamenti.

                                   6.   Deduzione per doppia economia domestica

                                         6.1.

                                         Dal reddito dell'attività dipendente sono deducibili, tra l'altro, le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b LT; art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD).

                                         6.1.1.        In materia di imposta federale diretta, secondo l' art. 6 cpv. 1 dell' Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’ attività lucrativa dipendente ai fini dell’ imposta federale diretta, le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve  (lett. a) o in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo (lett. b). Se il datore di lavoro fornisce facilitazioni per ridurre il prezzo (contributi in contanti , distribuzione di buoni, ecc.) o se il pasto è preso in una mensa , in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (cfr. art. 6 cpv. 2 Ordinanza cit.). Il lavoro a turni è equiparato al lavoro a orario irregolare se i due pasti principali non possono essere presi a domicilio all’ ora consueta (cfr. art. 6 cpv. 4 Ordinanza cit.).

                                         6.1.2.        Analoga normativa vige in materia di imposta cantonale (cfr. art. 4 Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche, del 10 dicembre 1996).

                                         Anche per l' IC, il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta (cfr. art. 6 cpv. 3 DE cit.).

                                         Se un datore di lavoro organizza la propria attività con dei turni, durante i quali il dipendente è tenuto a svolgere la propria attività continuativamente, nascono dei maggiori costi per i pasti, che devono essere consumati al di fuori dei normali orari (Känzig, Wehrsteuer, Vol. I, Basilea 1982, p. 687; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, p. 650; inoltre Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Muri-Bern 1991, p. 321). Il lavoro permanente a turni o di notte deve essere equiparato al lavoro a orari irregolari, nella misura in cui i pasti devono essere consumati fuori casa (cfr. Känzig, loc. cit.; Locher, loc. cit.; RDAT 1992 II 196). La deduzione per doppia economia domestica nel senso stretto del termine e quella per lavoro a turni o di notte non possono essere cumulate (Locher, op. cit., p. 651).

                                         6.2.

                                         Nel certificato di salario degli anni di computo 1999-2000, che formano la base di calcolo della tassazione IC/IFD 2001-02, viene chiaramente segnalata la possibilità di usufruire della mensa dell’ospedale. Non viene per contro segnalato lo svolgimento di lavoro a turni: l’apposita casella del certificato di salario è rimasta vuota. L’Ufficio di tassazione ha d’altronde potuto accertare, interpellando l’Ospedale __________, che la ricorrente svolge sì il turno di notte, ma limitatamente a circa tre notti al mese.

                                         In simili condizioni, la richiesta di beneficiare della deduzione integrale per doppia economia domestica appare fuori luogo. Con la possibilità di usufruire della mensa e i turni di lavoro notturni ridotti a poche notti al mese, la concessione della mezza deduzione per doppia economia domestica appare sostanzialmente corretta.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                          §    Gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione perché si pronunci sulla domanda di tassazione intermedia di __________ __________ contenuta nel ricorso del 7 novembre 2001.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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