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Ticino Camera di diritto tributario 21.11.2001 80.2001.155

21 novembre 2001·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·838 mots·~4 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2001.00155

Lugano 21 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 2 novembre 2001

in materia di:                    IC/IFD 95/96

presentato da:

__________ __________ __________, arch. __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 24 ottobre 1998 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui ai redditi dichiarati veniva aggiunto un reddito d'altra fonte di fr. 20'000.- di media annua, poiché dal raffronto delle entrate e delle uscite nel periodo di computo emergeva una mancanza della liquidità necessaria per far fronte al normale costo della vita.

                                   2.   Il reclamo presentato dalla contribuente veniva respinto con decisione dell' 8 ottobre 2001. Nella motivazione l'Ufficio di tassazione ribadiva la mancanza di liquidità e precisava che non aveva potuto tener conto delle argomentazioni del contribuente, perché non documentate.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta nuovamente l'esposizione di un reddito d'altra fonte di fr. 20'000.- di media annua, chiedendone lo stralcio, risp. in via subordinata la riduzione a soli             fr. 3'000.-, affermando d'aver fatto fronte alle necessità della vita grazie alla vendita per fr. 50'000.- del mapp. n. __________ di __________.

                                   4.   4.1.

                                         L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».

                                         La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die

                                         Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).

                                         4.2.

                                         Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                   5.   Per stabilire il reddito del ricorrente l’Ufficio di tassazione ha raffrontato le entrate denunciate nel periodo di computo con le uscite.

                                         Alla voce entrate l’Ufficio di tassazione ha considerato i salari dichiarati dal contribuente negli anni 1993 e 1994, pari a fr. 33’600.-, il reddito agricolo dichiarato di fr. 1000.- e il ricavo della vendita del mapp. n. __________ di __________ di fr. 50'000.-. In conto alle uscite l’Ufficio di tassazione ha invece posto, per altro come a dichiarazione, la variazione (diminuzione) dei debiti privati scesi dal 1° gennaio 1993 al 1° gennaio 1995 da fr. 119'995.- a fr. 112'795.- per un importo quindi di fr. 7'000.-, gli interessi passivi dichiarati di fr. 14'057.-, i contributi sociali (AVS, II° pilastro) per fr. 2'678.-, spese professionali (dedotte come a dichiarazione) di fr. 2'000.-, premi assicurativi per fr. 6'344.-, spese di manutenzione e gestione dell’immobile (dedotte dal reddito) per fr. 6'062.- e pagamenti di imposte arretrate pagate negli anni di computo  per fr. 43'419.-, come dalla verifica compiuta  presso i competenti uffici.

                                         Da questo raffronto è scaturita una disponibilità in due anni di complessivi fr. 1'420.-, con i quali non è evidentemente possibile far fronte al normale costo della vita, nemmeno entro gli stretti limiti del minimo vitale valevoli in materia esecutiva. Dando prova di grande prudenza nel valutare il dispendio del ricorrente per far fronte al costo della vita e prestando fede alle dichiarazioni dell’ interessato, secondo cui avrebbe condotto una vita modesta ancorché dignitosa, non si può ragionevolmente scendere al di sotto di un reddito d’altra fonte di fr. 15’000.- di media annua, in aggiunta ai redditi dichiarati.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§      Di conseguenza la decisione su reclamo dell’ 8 ottobre 2001 è riformata nel senso che il reddito d’altra fonte è ridotto da fr. 20'000.- a fr. 15'000.- di media annua. Per il resto la decisione è confermata.

§§     Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.

                                   2.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                        Il segretario:

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