Incarto n. 80.2001.00112
Lugano 11 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 agosto 2001
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Il contribuente, di professione pilota, è domiciliato a __________ di __________ e lavora a __________ per __________.
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 chiedeva una deduzione per spese di trasporto di fr. 14'400.- di media annua e di fr. 12'160.- di doppia economia domestica.
L’Ufficio di tassazione aderiva solo parzialmente a queste richieste, riducendo la deduzione per spese di trasporto a fr. 6'650.- di media annua e quella per doppia economia domestica a fr. 10'500.- (cfr. decisione su reclamo del 16 luglio 2001).
2. 2.1.
Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede nuovamente che la deduzione per doppia economia domestica sia aumentata di fr. 1'300.- e che quella per spese di trasporto venga calcolata tenendo conto della necessità di rientrare settimanalmente al domicilio con il mezzo di trasporto privato.
2.2.
Con osservazioni del 13 agosto 2001 l’Ufficio di tassazione aderisce alla richiesta di elevare di fr. 1'300.- la deduzione per doppia economia domestica. Propone invece di respingere l’aumento richiesto per le spese di trasporto.
2.3.
All’udienza del 4 ottobre 2001, dopo discussione, su proposta del giudice, tenuto conto della particolarità del caso, segnatamente dell'irregolarità degli orari di lavoro e della necessità di utilizzare diversi mezzi di trasporto per raggiungere il domicilio, si è convenuto di stabilire:
la deduzione per doppia economia domestica in fr. 11'800.- e
la deduzione per spese di trasporto in fr. 10'000.-.
Le parti hanno altresì convenuto di confermare la deduzione per spese di trasporto per il periodo successivo e di adeguare quella per doppia economia domestica, portandola a fr. 12'200.-.
3. Il presente ricorso viene deciso dalla Camera di diritto tributario, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, nella composizione di un Giudice unico, non essendovi da decidere né questioni di principio né questioni di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: