Incarto n. 80.2000.00099
Lugano 4 luglio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2000
in materia di: IC/IFD 95/96 (intermedia) e IC/IFD 1997/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 19 giugno 1999 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui gli esponeva, oltre al reddito del lavoro di fr. 11'846.-, un reddito d'altra fonte di fr. 90'000.-.
1.2.
Assistito dalla ____________________ __________ __________, il contribuente presentava reclamo in tempo utile.
Il 13 aprile 2000 aveva luogo davanti all'Ufficio di tassazione di __________ -__________ un'audizione, alla quale presenziava il signor __________, titolare della __________ __________ __________ __________.
Dopo aver esaminato a fondo la situazione del contribuente, Ufficio di tassazione e rappresentante del contribuente convenivano l'allestimento di una tassazione intermedia per cambiamento di professione dal 1° gennaio 1995. Il reddito aziendale veniva concordato, tanto per il periodo IC/IFD 1995-96 (intermedia) quanto per il periodo successivo IC/IFD 1997-98, in fr. 30'000.-, ai quali veniva aggiunto un reddito d'altra fonte di fr. 6'000.-.
Pertanto, il 15 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione, conformemente agli accordi, notificava al contribuente la decisione su reclamo IC/IFD 1995-96 (intermedia), esponendogli i redditi concordati in sede di audizione con il suo rappresentante.
2. 2.1.
Il 26 luglio 1999 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui gli esponeva un reddito aziendale di fr. 100'000.-.
2.2.
Sempre assistito dalla __________, __________ __________ __________, il contribuente presentava reclamo in tempo utile.
Conformemente all'accordo raggiunto il 13 aprile 2000, l'Ufficio di tassazione, sempre in data 15 maggio 2000, notificava al contribuente la decisione su reclamo IC/IFD 1997-98, esponendogli i redditi concordati in sede di audizione.
3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ personalmente contesta la decisione su reclamo, lamentando che essa non corrisponde ai salari conseguiti negli anni di computo 1993-94 e che non ha nemmeno tenuto conto del prestito ottenuto nel corso del biennio 1995-96.
4. Il presente caso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause, come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
5. 5.1.
Come si è visto, nel presente caso tra le parti è stato raggiunto in data 13 aprile 2000 un accordo, che ha consentito, da un lato, di chiarire che il cambiamento di professione (passaggio da un'attività dipendente a un'attività indipendente) si era verificato già a decorrere dal 1° gennaio 1995 e che pertanto copriva l'intero lasso di tempo del periodo ordinario di tassazione e, dall'altro, di definire il reddito aziendale in fr. 30'000.- e, alla luce del dispendio, il reddito d'altra fonte in fr. 6'000.-.
5.2.
Si pone pertanto il problema della rilevanza dell'accordo transattivo sottoscritto dal contribuente. A tale proposito, esiste una copiosa giurisprudenza di questa Camera, che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco e contribuente, ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo, quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT n. 259 del 4 settembre 1989 in re Ka.). La soluzione raggiunta in suddette decisioni appare consolidata, alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali in materia di transazione, sui quali ci si soffermerà nelle considerazioni che seguono.
5.3.
Benché la legge tributaria ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto processuale dell'accordo transattivo (Verständigung), dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum ZH StG, vol. III, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108).
L'accordo può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto.
5.4.
Secondo la dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (behördliche Massnahme (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Proprio per questo aspetto, l'accordo differisce dalla convenzione (Abmachung) dalla cui natura contrattuale discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze vincolanti sia sul piano dei fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Blumenstein definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto preparatorio della notifica della tassazione (Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung [cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8]).
Sebbene, per la sua natura di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della successiva decisione dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo contenuto non può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti: se così fosse lo si priverebbe di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili conseguenze, l'accordo va valutato secondo il principio della buona fede (Treu und Glauben) (Blumenstein, op. cit., p. 9).
5.5.
Questa opinione è stata messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta la mera natura 'procedurale' che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo dall'elemento dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.
5.6.
Come si vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della transazione in discorso (si vedano inoltre sull'inte5ra questione dell'accordo transattivo, CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re T. e G. T.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re R. K.).
6. 6.1.
Esaminando il testo della transazione sottoscritta il 13 aprile 2000, si deve trarre la conclusione che tra le parti, dopo aver stabilito il momento dal quale doveva decorrere la tassazione intermedia per passaggio da dipendente a indipendente, è stato concluso un vero e proprio accordo di portata obbligatoria.
Questa Camera, quindi, non può che confermarne la natura vincolante e rigettare il presente ricorso.
6.2.
A titolo del tutto abbondanziale, questa Camera rileva che gli argomenti sommariamente addotti dal contribuente personalmente nel ricorso, sono privi di pertinenza. I salari e le indennità di disoccupazione conseguiti negli anni di computo 1993-94 sono del tutto irrilevanti per effetto della tassazione intermedia per passaggio ad un'attività indipendente.
È inoltre appena il caso di notare, a questo riguardo, che ciò ha consentito di superare la contestazione relativa al reddito aziendale di fr. 90'000.-, che l'Ufficio di tassazione aveva aggiunto al reddito del lavoro e di concordare il reddito aziendale.
Né è di rilievo sapere che nel 1995-96 sarebbero stati contratti dei debiti, perché il rappresentante del ricorrente doveva esserne a conoscenza e quindi non poteva non tenerne conto nel concordare reddito aziendale e reddito d'altra fonte.
Per queste stesse ragioni anche la documentazione prodotta tardivamente dal ricorrente il 1° luglio 2000 è ininfluente: le indennità della SUVA, le indennità di disoccupazione e il certificato di salario, per altro già agli atti, si riferiscono agli anni di computo 1993-94 e sono quindi superati dalla tassazione intermedia per passaggio ad attività indipendente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. E` ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: