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Ticino Camera di diritto tributario 23.06.2000 80.2000.96

23 juin 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,486 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00096

Lugano 23 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 11 aprile 2000

in materia di:                 IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________, domiciliata in __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale comproprietaria di un immobile a __________;

                                     -   che, con decisione del 17 agosto 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava alla contribuente, rappresentata dalla __________ __________ __________ di __________, la tassazione IC/IFD 1997/98, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 7'173 in media annua e la sostanza imponibile in fr. 330'080;

                                     -   che, ai fini del calcolo dell'imposta, cioè per la determinazione delle aliquote applicabili, erano stati presi in considerazione anche i redditi (fr. 246'457) e la sostanza (fr. 1'110'576) all'estero;

                                     -   che, con reclamo del 27 agosto 1998, la contribuente impugnava la decisione, chiedendo di ridurre il reddito a fr. 824, in considerazione delle spese di manutenzione e degli interessi passivi;

                                     -   che il 21 aprile 1999 l'Ufficio chiedeva alla contribuente di produrre documentazione in merito agli affitti incassati, alle spese di manutenzione sostenute, alle eventuali spese accessorie accollate agli inquilini, all'ammontare dei debiti e dei relativi interessi passivi;

                                     -   che, con ulteriori scritti del 27 ottobre e del 1° dicembre 1999, l'Ufficio di tassazione chiedeva alla contribuente di produrre documentazione in merito al debito ipotecario con la __________ __________ e copia della tassazione __________;

                                     -   che la seconda lettera era munita di comminatoria di irricevibilità, in caso di inosservanza dell'invito a collaborare entro il termine di venti giorni;

                                     -   che, con  decisione del 20 marzo 2000, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, per inosservanza del termine attribuito alla reclamante per produrre la documentazione richiesta;

                                     -   che, nella decisione citata, l'autorità fiscale argomentava in particolare che:

                                         "Giusta l'art. 206, cpv. 2, LT, il reclamante deve indicare, nell'atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati espressamente. Per l'imposta federale diretta il reclamo dev'essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (cfr. art. 132, cpv. 3, LIFD). Se il reclamo non soddisfa questi requisiti, al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell'irricevibilità";

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la decisione dell'autorità fiscale di dichiarare irricevibile il suo reclamo e osserva di averle trasmesso la documentazione richiesta, ad eccezione della tassazione svedese, che ha prodotto più tardi a causa dei tempi necessari per procurarsela;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   che, in materia di imposta cantonale, contro la decisione di tassazione e contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica (art. 206 cpv. 1 LT);

                                     -   che il reclamante deve indicare, nell'atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente;

                                     -   che, se il reclamo non soddisfa questi requisiti, al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di essere sentito, con la comminatoria dell'irricevibilità (art. 206 cpv. 2 LT);

                                     -   che, nella fattispecie, il reclamo del 27 agosto 1998 della ricorrente indicava chiaramente i motivi dell'impugnazione ed allegava una distinta delle entrate dalla locazione degli appartamenti;

                                     -   che il gravame era pertanto senza dubbio ricevibile in ordine, essendo stati adempiuti tutti i presupposti di validità dello stesso;

                                     -   che l'eventuale necessità di ulteriore documentazione, per decidere sul reclamo, non poteva più, a questo punto, fare venir meno la validità formale dello stesso, ma tutt'al più poteva condizionare una reiezione del reclamo nel merito;

                                     -   che la legge tributaria non prevede infatti che la mancata collaborazione del reclamante possa essere sanzionata, oltre che con eventuali multe (art. 257 LT), anche con il rifiuto dell'autorità di entrare nel merito del gravame;

                                     -   che, contrariamente a quanto argomenta l'Ufficio di tassazione nella decisione impugnata, non sembra comunque vero che la contribuente abbia completamente trascurato gli inviti a collaborare ricevuti: anzitutto, fra la prima richiesta di documentazione e le altre due, vi sono differenze nell'oggetto della domanda che si spiegano solo con il sopravvenuto invio di parte della documentazione richiesta; inoltre, nel fascicolo trasmesso alla Camera dall'autorità fiscale compare parecchia documentazione bancaria e relativa all'amministrazione della casa;

                                     -   che non è, del resto, in alcun modo possibile ricostruire il momento in cui tale documentazione è stata acquisita agli atti;

                                     -   che, pertanto, per quanto concerne l'imposta cantonale, la decisione impugnata deve essere annullata;

                                     -   che, in materia di imposta federale diretta, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD);

                                     -   che, diversamente da quanto precedentemente previsto dal DIFD, per la LIFD il reclamo non deve neppure più essere motivato (art. 132 LIFD): tale innovazione è correlata alla semplificazione introdotta nella notificazione della tassazione, in relazione alla quale è stabilito che le modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta devono essere comunicate al contribuente ma, per quanto disposto dall'art. 131 cpv. 2 LIFD, non devono più essere motivate (CDT n. __________.__________.__________ del 10 maggio 1996 in re G. B.-S.; CDT n. __________.__________.__________ del 6 aprile 2000 in re N. e T.L.);

                                     -   che nel reclamo, è dunque sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (Zweifel, Verfahrensgrundsätze und Veranlagungsverfahren, in ASA 61 p. 436; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 418 s.; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, p. 975; X. Oberson, Le contentieux fiscal, in Aa.Vv., Les procédures en droit fiscal, Berna-Stoccarda-Vienna 1997, p. 140);

                                     -   che solo nel caso in cui un reclamo sia presentato sotto condizione ("eine bedingt erhobene Einsprache"), quindi, se la condizione non viene sciolta entro il termine legale di reclamo, l'autorità fiscale dovrà fissare al contribuente un termine per precisare le sue intenzioni, con la comminatoria d'irricevibilità (Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basilea-Francoforte 1997, p. 539);

                                     -   che sarà comunque prudente che il contribuente motivi il reclamo in fatto e in diritto, precisando in quali punti la notifica di tassazione non è corretta, indicando poi le prove che intende chiedere per giustificare la sua posizione e producendo i documenti di cui dispone: questa regola, dettata dalla prudenza, deriva dall'obbligo generale del contribuente di informare l'autorità fiscale su tutti i fatti che possono avere un'importanza per determinare l'assoggettamento o le basi di calcolo dell'imposta (Rivier, Droit fiscal suisse, Losanna 1998, p. 176 s.);

                                     -   che, in particolare, la LIFD, a differenza della LT, non contiene alcuna norma analoga all'art. 206 cpv. 2, ultima frase LT, che permetta di dichiarare irricevibile il reclamo viziato da uno dei difetti previsti dalla legge tributaria;

                                     -   che, in particolare, è del tutto inopportuno il riferimento all'art. 132 cpv. 3 LIFD, contenuto nella decisione impugnata, per il fatto che esso si riferisce al solo caso del reclamo contro una tassazione d'ufficio;

                                     -   che, di conseguenza, le conclusioni cui si è pervenuti in precedenza, in merito all'imposta cantonale, valgono a maggior ragione per l'IFD;

                                     -   che la decisione deve pertanto essere annullata anche in materia di IFD, con l'ulteriore conseguenza che l'Ufficio di tassazione dovrà entrare nel merito del reclamo e pronunciare una decisione in base alla documentazione agli atti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 20 marzo 2000 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, affinché entri nel merito del reclamo.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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