Incarto n. 80.2000.00094
Lugano 19 luglio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. L'8 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________ la decisone su reclamo in materia di IC/IFD 1999-2000, in cui gli esponeva, oltre al reddito della sostanza, alla rendita d'invalidità e alle indennità di malattia, un reddito aziendale di fr. 10'000.-. Ammetteva inoltre la deduzione delle spese di manutenzione della sostanza immobiliare in ragione di fr. 2'100.- invece di fr. 8'400.-, come chiesto dal contribuente; limitava la deduzione per oneri assicurativi a fr. 3'700.-, al posto dei fr. 5'744.- chiesti nella dichiarazione, negava la defalcazione della quota esente per beneficiari di rendite AVS/AI e applicava al reddito imponibile l'aliquota B.
2. Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente, assistito dalla __________ __________, chiede la riforma della decisione su reclamo e, meglio, lo stralcio del reddito aziendale, la deduzione delle spese effettive di manutenzione della parte locata dell'immobile per complessivi fr. 11'625.-, la deduzione della quota esente per beneficiari di rendite AVS/AI e l'applicazione, come nel precedente periodo, dell'aliquota A.
3. In occasione dell'udienza del 19 giugno 2000 il giudice ha trasmesso l'incarto fiscale all'Ispettore della Camera per una verifica del reddito aziendale e delle spese di manutenzione.
In occasione della verifica, in particolare dopo esame delle diverse fatture relative alle asserite spese di manutenzione e all'assenza sui flussi di denaro in occasione degli asseriti pagamenti, il ricorrente e il suo rappresentante hanno dichiarato di ritirare integralmente il ricorso.
4. La presente causa può quindi essere evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice le cause, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: