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Ticino Camera di diritto tributario 03.03.2000 80.2000.8

3 mars 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·531 mots·~3 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00008

Lugano 3 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

Presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,  rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________ è comproprietario in ragione di un terzo con i figli __________ e __________ del mapp. N. __________ di __________, una palazzina di sei appartamenti acquistata nel dicembre del 1996 per fr. 422'500.-;

                                     -   che dopo l'acquisto venivano effettuati lavori urgenti di manutenzione (sostituzione cucine, apparecchi sanitari, pavimentazione interna ed esterna, risanamento del tetto piano e delle facciate) per un importo di fr. 330'834,75;

                                     -   che ulteriori lavori di risanamento sono necessari (riscaldamento e acqua calda, condotte di scarico delle acque luride, cisterna per il gasolio, impianto elettrico, serramenti interni ed esterni, rolladen);

                                     -   che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 il contribuente chiedeva la deduzione delle spese di manutenzione in ragione del 25% del reddito;

                                     -   che nella notifica di tassazione l'Ufficio di tassazione limitava tale deduzione al solo 15%, riducendola da fr. 4'268.- a fr. 2'531.- (cfr. notifica della tassazione del 27 settembre 1999);

                                     -   che il reclamo presentato dal contribuente veniva respinto dall'Ufficio di tassazione con decisione del 13 dicembre 1999, in cui si argomentava che l'immobile, dopo il rilevante intervento di riattazione, doveva essere equiparato a una nuova costruzione;

                                     -   che con il presente tempestivo ricorso il ricorrente contesta la decisione dell'Ufficio di tassazione, avvertendo che l'immobile necessita tuttora d'importanti interventi di risanamento: sostituzione dell'impianto di riscaldamento e acqua calda, rifacimento delle condotte di scarico delle acque luride, sostituzione della cisterna per il gasolio, rifacimento dell'impianto elettrico, sostituzione dei serramenti interni ed esterni e dei rolladen e che pertanto deve essere considerato come una vecchia costruzione;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che all'udienza del 23 febbraio 2000, preso atto della documentazione prodotta in sede ricorsuale, l'Ufficio di tassazione ha aderito al ricorso;

                                     -   che pertanto la deduzione per spese di manutenzione viene fissata in fr. 4'268.- di media annua.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §      Di conseguenza la decisione su reclamo del 13 dicembre 1999 è riformata nel senso che la deduzione per spese di manutenzione viene elevata a fr. 4'268.- di media annua.

                                         §§    Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: