Incarto n. 80.2000.00074
Lugano 6 giugno 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2000
in materia di: IC/IFD 2000 intermedia
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 29 marzo 1999 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________, nato nel 1906, domiciliato ad __________, la tassazione IC/IFD 1999-2000. La stessa non veniva contestata e passava quindi in giudicato.
1.2.
Con lettera del 3 marzo 2000 il contribuente si rivolgeva all'Ufficio di tassazione di __________ comunicando di essersi trasferito presso la Casa di riposo __________. __________ di __________ e facendo presente che la notifica di tassazione avrebbe dovuto subire delle modifiche per l'anno in corso, segnatamente con riferimento all'imposizione della sostanza e del relativo reddito (diritto d'abitazione sulla part. n. __________ di __________).
Con decisione del 27 marzo 2000 l'Ufficio di tassazione negava al contribuente lo stralcio del reddito derivante dal diritto di abitazione, argomentando che ciò non costituiva un motivo di tassazione intermedia previsto dalla legge.
2. Con scritto (reclamo) del 31 marzo 2000 il contribuente chiedeva la tassazione intermedia, ritenendo intervenuto un mutamento duraturo ed essenziale delle basi dell'attività lucrativa, nel senso che quando abitava ad __________ in casa propria non doveva sborsare le spese attuali per la retta ed altre connesse.
L'Ufficio di tassazione con decisione del 25 aprile 2000 respingeva il reclamo del contribuente.
3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ espone dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a far cancellare il diritto d'abitazione di cui era titolare sull'immobile di __________ di proprietà dei suoi figli e chiede nuovamente lo stralcio del reddito che gliene deriva.
4. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
5. 5.1.
Di regola, il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo,
in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
5.2.
La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).
5.3.
La cancellazione del diritto d'abitazione a favore del contribuente sull'immobile di __________ di proprietà dei figli non configura in modo del tutto evidente uno dei motivi di tassazione intermedia previsti dalla legge federale e da quella cantonale.
Questo giudice non può decidere diversamente, altrimenti contravverrebbe clamorosamente al principio di legalità, tanto più che l'istituto della tassazione intermedia rappresenta un'eccezione e come tale va interpretata restrittivamente.
Deve in particolare essere escluso che la cancellazione dell'usufrutto possa in qualche modo configurare mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione, poiché il ricorrente medesimo afferma nel suo scritto del 31 marzo 2000 all'Ufficio di tassazione di essere pensionato dal lontano 31 dicembre 1971.
La cancellazione dell'usufrutto è una di quelle modifiche di reddito che, al pari di tutte le altre - eccezion fatta di quelle che configurano un motivo di tassazione intermedia - si ripercuotono soltanto sulla tassazione successiva.
In simili condizioni il ricorso si appalesa manifestamente infondato.
6. 6.1.
Secondo l'art. 231 cpv. 2 LT, la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste a carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente.
La tassa di giustizia va, secondo l'art. 231 cpv. 6 LT, da un minimo di 100.– franchi a un massimo di 10 000.– franchi.
6.2.
Nel caso in esame il giudice fa astrazione, malgrado la manifesta infondatezza del ricorso, dall'accollare al ricorrente tassa di giustizia e spese, in considerazione di una possibile mancata comprensione delle spiegazioni date dall'Ufficio di tassazione al contribuente in occasione dell'audizione in sede di reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: