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Ticino Camera di diritto tributario 06.06.2000 80.2000.73

6 juin 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,927 mots·~10 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00073

Lugano 6 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 15 dicembre 1999

in materia di:                   IC 95/96

presentato da:

__________ e __________ __________ -__________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il 21 dicembre 1998 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC 1995-96, in cui veniva esposto loro un reddito aziendale di fr. 44'181.- derivante da commercio professionale d’immobili del 1994, segnatamente dalla vendita di due appartamenti di una palazzina edificata dal contribuente medesimo, che svolge la professione di __________. Le deduzioni venivano fissate in fr. 1'038.-.

                                         1.2.

                                         I contribuenti presentavano reclamo contro la tassazione suddetta il 15 gennaio 1999.

                                         Con decisione del 22 novembre 1999, l'Ufficio tassazione di __________ evadeva il reclamo a’sensi dei considerandi, confermando, da un lato, il reddito imponibile e aumentando, dall’altro, le deduzioni a fr. 2'097.-.

                                         1.3.

                                         Il 15 dicembre 1999 i coniugi __________ si rivolgevano (in lingua tedesca) all’Ufficio contribuzioni / Cassa comunale del Comune di __________, dal quale avevano nel frattempo ricevuto le bollette d’imposta comunali per gli anni 1995 e 1996 con termine di pagamento il 25 dicembre 1999. Contestavano in sostanza d’aver conseguito redditi imponibili in Ticino da commercio professionale d’immobili negli anni di computo 1993 e 1994.

                                         Il 21 dicembre 1999 la Cassa comunale di __________ rispondeva ai coniugi __________ che l’imposta comunale era stata emessa in base alla notifica cantonale (N.d.R.: in realtà in base alla decisione su reclamo, come risulta dall’ammontare dell’imposta cantonale sul reddito, sulla quale è stata calcolata l’imposta comunale) e che una revisione dell’imposta comunque sarebbe stata allestita unicamente a seguito della modifica della notifica cantonale.

                                         1.4.

                                         Il 18 febbraio 2000 i coniugi __________ si rivolgevano all’Ufficio esazione e condoni in __________ riproponendo le contestazioni già sollevate in sede di reclamo il 15 gennaio 1999 e nuovamente il 15 dicembre 1999 all’Ufficio contribuzioni / Cassa comunale del Comune di __________. Questo scritto veniva trasmesso il 2 febbraio 2000 dall’Ufficio esazione e condoni all’Ufficio di tassazione di __________ per competenza.

                                         Il 14 marzo 2000 l’Ufficio di tassazione rispondeva che la decisione su reclamo era stata intimata il 22 novembre 1999 per lettera raccomandata e che doveva essere contestata con ricorso alla Camera di diritto tributario entro trenta giorni.

                                         Il 10 aprile 2000 i coniugi __________ si rivolgevano nuovamente all’Ufficio di tassazione di __________, chiedendo di considerare lo scritto del 15 dicembre 1999 all'Ufficio contribuzioni del Comune di __________ come un reclamo tempestivo.

                                         L’intero incarto veniva quindi trasmesso a questa Camera il 3 maggio successivo.

                                         Invitati dalla Cancelleria di questa Camera a tradurre in italiano il loro ricorso, i contribuenti vi provvedevano entro il termine assegnato.

                                   2.   2.1.

                                         Secondo gli articoli 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti alla Camera di diritto tributario.

                                         Va inoltre ricordato che, secondo l’art. 192 cpv. 2 LT, un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere trasmesso senza indugio  all’autorità fiscale competente. Il termine di presentazione dell’atto è reputato osservato se quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza.

                                         2.2.

                                         Nel caso in esame, i coniugi __________ hanno sostanzialmente manifestato in modo irrito la loro volontà di ricorrere contro la decisone su reclamo dell'Ufficio di tassazione con la lettera, inviata al Comune di __________, Ufficio contribuzioni, il 15 dicembre 1999, dopo aver ricevuto le bollette comunali d'imposta emesse a seguito della decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione.

                                         Il Comune di __________ non avrebbe solo dovuto rispondere ai contribuenti, segnalando loro genericamente che, tra l'altro, una revisione dell’imposta comunale sarebbe stata allestita unicamente a seguito della modifica della notifica cantonale, ma avrebbe dovuto anche trasmettere lo scritto in questione a questa Camera, in ossequio all'art. 192 cpv. 2 LT, per ragioni di competenza, segnatamente perché lo trattasse, se del caso, come ricorso, a maggior ragione se si considera che le bollette d'imposta contestate erano state emesse dal Comune a seguito della decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione.

                                         Certo i ricorrenti avrebbero potuto reagire, dopo aver ricevuto la lettera del Comune, inviando copia della lettera a questa Camera, dal momento che avevano ricevuto la decisione su reclamo. Ciò non toglie tuttavia che il loro scritto del 15 dicembre 1999 al Comune configurava materialmente un ricorso tempestivo ad un'autorità incompetente. Va per giunta rilevato che la mancata reazione può essere stata ingenerata dalla risposta stessa del Comune di __________, verosimilmente una risposta standardizzata, che non fa minimamente riferimento alla decisione su reclamo su cui poggiavano le bollette comunali d'imposta, ma addirittura lascia intendere che sarebbero state rivedute, qualora l'autorità fiscale cantonale avesse modificato la notifica di tassazione.

                                         Questa Camera ritiene pertanto di poter e dover entrare nel merito della contestazione.

                                   3.   3.1.

                                         In deroga all’ articolo 17 capoverso 3, i guadagni derivanti dal commercio di immobili esercitato a titolo professionale di cui all’ articolo 18 capoverso 2 lettera a) della Legge tributaria del 28 settembre 1976, conseguiti nei due anni precedenti l’ entrata in vigore della presente legge, sono imponibili nel primo periodo fiscale dell’ entrata in vigore della legge (art. 307 cpv. 1 LT 1994).

                                         Quando i guadagni di cui al capoverso 1 non possono essere imposti per l’ intero periodo fiscale è applicata un’ imposta annua intera secondo l’ articolo 57 (art. 307 cpv. 2 LT 1994).

                                         Oltre al prodotto di un commercio, di un'arte o mestiere, dell'agricoltura e selvicoltura, di una professione liberale e di ogni altra attività indipendente (cfr. art. 18 cpv. 1 LT 1976) sono pure imponibili, secondo l'art. 18 cpv. 1 lett. a LT 1976, il reddito derivante dal commercio d'immobili esercitato a titolo professionale, indipendentemente dalla loro tassazione attraverso la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare.

                                         3.2.

                                         Secondo l'art. 18 cpv. 1 lett. a LT 1976 costituisce reddito imponibile qualsiasi provento proveniente da attività lucrativa, anche se accessoria, a prescindere dalla sua regolarità o dalla sua frequenza. Ne consegue che anche il guadagno realizzato attraverso la compravendita di un immobile è imponibile nel senso delle citate norme se è frutto di attività lucrativa.

                                         In base ad una pluridecennale prassi del Tribunale federale, vi è commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolge un'attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; ASA 59, pag. 480 consid. c; cfr. pure Schmidt, La recente giurisprudenza del Tribunale federale in materia di tassazione di negozi immobiliari e di commercio di immobili a titolo professionale, in: Fiscalità - Atti della giornata di studio del 25 ottobre 1989 organizzata dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 1989, p. 14; Soldini, Il commercio professionale di immobili alla luce della giurisprudenza federale e cantonale e nella prospettiva della nuova Legge tributaria, in RDAT I-1994 p. 385 ss.). In particolare, sono considerati indizi di un'attività lucrativa, un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso di notevoli crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze professionali proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (cfr. STF 24 luglio 1992 in re La., p. 6).

                                         Sapere se una vendita isolata sia da considerare commercio professionale di immobili, amministrazione patrimoniale o occasione fortuita di transazione immobiliare dipende, in ultima analisi, dalle circostanze del caso particolare. Decisiva per il giudizio non è la situazione esistente inizialmente, al momento dell'acquisto, ma quella che risulta al momento della vendita (STF 26 marzo 1976 in re Ri., p. 9). Così, una operazione iniziata e fatta con intenti speculativi può perdere tale caratteristica per le particolari condizioni che si verificano al momento, determinante, della vendita: e viceversa (cfr. CDT 274/88 cit. in RTT 1990, p. 358 ss.).

                                   4.   4.1.

                                         Nel presente caso i ricorrenti non contestano  - per altro a giusta ragione -  la qualifica professionale dell'operazione, ma si limitano in sostanza a obiettare che negli anni di computo 1993 e 1994 non hanno conseguito alcun reddito immobiliare in Ticino.

                                         In effetti, come ricordato nella decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione del 22 novembre 1999, __________ __________ esercitava la professione di architetto e in questa sua veste ha edificato sulla part. n. 1537 di __________ un immobile del costo complessivo di quasi sette milioni e mezzo di franchi, che ha poi costituito in proprietà per piani (PPP). Pacifico quindi che, in simili condizioni, la vendita di due quote di PPP, la n. __________ di 46 millesimi e la n. __________ di 82 millesimi, il 1° giugno 1994 siano imponibili come commercio professionale d'immobili, a condizione che dalle vendite sia scaturito un utile.

                                         4.2.

                                         L'Ufficio di tassazione di __________ ha stabilito l'utile scaturito dalle due vendite, deducendo dal prezzo di vendita di ciascuna delle due quote di PPP, fr. 369'000.- per la prima e fr. 633'000.- per la seconda, il costo millesimale accertato in sede di imposizione degli utili immobiliari (cfr. art. 123 ss. LT 1994, in vigore per i trasferimenti di proprietà immobiliare a decorrere dal 1° gennaio 1995) sulla scorta della liquidazione (Bauabrechnung) presentata dagli interessati. Da notare che in sede di imposizione degli utili immobiliari la liquidazione è stata rettificata da fr. 7'487'398.- a fr. 7'316'535.- e che tale rettifica è stata accettata dagli interessati, che non l'hanno contestata.

                                         4.3.

                                         Questa Camera non ha motivo, in simili condizioni, di rettificare l'utile imponibile determinato dall'Ufficio di tassazione, che poggia su dati accettati dai contribuenti in occasione delle successive imposizioni degli utili immobiliari conseguiti con le alienazioni successive al 1° gennaio 1995.

                                         Non si può fare infine a meno di rilevare che queste modalità di calcolo, segnatamente la determinazione del valore d'investimento da parte dell'Ufficio di tassazione, oltre a essere note ai contribuenti che le hanno accettate in altro contesto, sono state nuovamente ricordate loro, seppur succintamente, nella motivazione della decisione su reclamo del 22 novembre 1999. Nemmeno in questa sede i ricorrenti si sono premurati di spiegare per quali ragioni il valore d'investimento determinato dall'Ufficio di tassazione nell'ambito dell'imposizione degli utili immobiliari, e da loro accettato, non abbia a valere anche per la determinazione del reddito conseguito nell'ambito del commercio professionale d'immobili effettuato nel 1994. La loro generica affermazione di non aver conseguito guadagni da commercio professionale d'immobili negli anni 1993-94 non è minimamente suffragata e contrasta con i dati ricavati dalla documentazione da loro stessi fornita.

                                         4.4.

                                         Va infine rilevato che la contestazione relativa al reddito conseguito fuori Cantone negli anni di computo 1993-94, determinante unicamente per stabilire l'aliquota applicabile, già è stata evasa dall'Ufficio di tassazione in sede di reclamo, aderendo sostanzialmente alla richiesta dei contribuenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                     fr.     500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi            fr.       80.–

                                         per un totale di                                                         fr.     580.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                      Il segretario:

80.2000.73 — Ticino Camera di diritto tributario 06.06.2000 80.2000.73 — Swissrulings