Incarto n. 80.2000.00071
Lugano 6 giugno 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2000
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Nella notifica di tassazione del 15 marzo 1999 l'Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________ un reddito da titoli e capitali di fr. 190'676.- di media annua. Ai redditi da titoli e capitali dichiarati dal contribuente (fr. 174'471.50 di media annua) l'Ufficio di tassazione ha aggiunto in media annua l'importo di fr. 32'411.- relativo a un investimento di fr. 653'592.- nel money market, invocando le disposizioni emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in merito all'imposizione degli utili dei fondi di investimento orientati alla crescita e rilevando che essi vanno integralmente imposti al portatore dei certificati di partecipazione nel giorno determinante, vale a dire nel giorno, che figura sul listino emanato dall'autorità federale, in cui scadono i redditi, irrilevante essendo il prezzo d'acquisto o il ricavo da vendite.
2. Il contribuente presentava reclamo il 6 aprile 1999, contestando tra l'altro l'esposizione in media annua del reddito conseguito con l'investimento di __________ parti nel Fondo d'investimento (__________) in dollari e avvertendo che in quattro mesi il ricavo è stato di circa USD 8'600.-.
L'Ufficio di tassazione con decisione del 17 aprile 2000 respingeva il reclamo, ribadendo quanto già esposto nella motivazione della notifica di tassazione.
3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta nuovamente l'esposizione di un reddito di fr. 15'205.50. Ritiene ingiusto che gli vengano imposti redditi calcolati in base a un intero anno cronologico e non all'effettivo periodo di detenzione delle parti di investimento nel Fondo, consentendo così a chi ha detenuto le parti prima di lui di conseguire un guadagno alle sue spalle. Rileva inoltre che l'imposta preventiva del 35% viene trattenuta nel caso di dividendi su azioni e obbligazioni sull'importo di reddito effettivamente conseguito.
4. 4.1.
Secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD e l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT, sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.).
4.2.
Nel presente caso non è in discussione l’imponibilità in quanto tale dei redditi realizzati con l’investimento di fr. 653'592.- nel money market. In discussione è unicamente la questione di sapere se il rendimento dell’investimento debba essere imponibile integralmente al contribuente o soltanto pro rata temporis dalla data dell’acquisto al momento della sua tesaurizzazione.
5. 5.1.
Questa Camera ha già avuto modo di sottolineare che ogni acquirente di titoli, che percepirà l'intero importo degli interessi dovuti alla prossima scadenza, deve versare al venditore degli interessi pro rata, per il lasso di tempo durante il quale il venditore era stato ancora possessore del titolo. Questi interessi pro rata, secondo il Tribunale federale, non sono interessi pagati dal debitore dell'obbligazione bensì un versamento da parte del nuovo creditore al precedente, corrispondente agli interessi maturati fino al trapasso di proprietà ma non ancora scaduti (DTF 107 Ib 209; ASA 63 49 ss.; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 77 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, Vol. II, Berna/Stoccarda/
Vienna, 1999, p. 21 s.). Essi non possono pertanto essere dedotti dagli interessi che il nuovo portatore dei titoli percepirà al momento della scadenza (CDT n.__________.__________.__________ del 28 agosto 1995 in re P.-G.; inoltre CDT n.__________.__________.__________ del 28 agosto 1995 in re G. R.).
5.2.
Tale soluzione si giustifica anche per fondi di investimento, sia che distribuiscano i loro utili (Ausschüttungsfonds), sia che li tesaurizzino (Thesaurisierungsfonds).
A tale conclusione è giunta ad es. la Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Vallese (StE 1996 B 24.5 N. 1), che ha ritenuto applicabile la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di interessi obbligazionari, al rendimento delle parti investite in fondi d'investimento (cfr. DTF 107 Ib 208 ss. e ASA 63 49 ss.), concludendo che il rendimento di tali fondi deve essere integralmente imposto al detentore delle quote al momento del pagamento o della contabilizzazione. Il detentore delle quote non può quindi portare in deduzione da questo reddito ciò che ha pagato al precedente titolare per gli interessi o i redditi maturati, ma non ancora scaduti.
Anche questa Camera, così come i giudici della Commissione di ricorso del Canton Vallese in materia fiscale, condivide le considerazioni del Tribunale federale, secondo il quale la suddetta soluzione si impone dal momento che il credito per interessi o reddito non è indipendente dall'obbligazione o dal titolo e che non può essere oggetto di cessione separata.
Questa soluzione, come ricordato dal Tribunale federale ed anche dai giudici vallesani, presenta vantaggi di semplicità in campo fiscale in caso di successive alienazioni dei titoli. Inoltre è in sintonia con la prassi in materia di imposizione dei redditi azionari e con il sistema dell'imposta preventiva (StE 1996 B 24.5 N. 1).
5.3.
Di diverso avviso sembrerebbero invece essere Höhn/Waldburger (op. cit., p. 62), i quali tuttavia sostanziano la loro opinione citando stranamente la sentenza della Commissione di ricorso vallesana, la quale tuttavia, come si è visto, è invece giunta alla conclusione opposta.
5.4.
Si possono certo comprendere le difficoltà provate dai ricorrenti nel capire le ragioni per cui devono vedersi imporre un reddito che hanno personalmente conseguito solo in minima parte.
Acquistando quote __________ (__________) money market per un ammontare di fr. 653'592.-, come si evince dal conteggio del 2 ottobre 1996 agli atti, il ricorrente ha di fatto acquistato anche il debito latente d’imposta gravante l'intero rendimento dall'ultima contabilizzazione al momento in cui ha acquistato le quote. È tuttavia appena il caso di rilevare che, di converso, in caso di alienazione delle quote il relativo rendimento verrà imposto al nuovo proprietario non dalla data dell’acquisto da parte sua delle quote, ma già dall’ultima tesaurizzazione del rendimento da parte del fondo d’investimento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: