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Ticino Camera di diritto tributario 10.08.2000 80.2000.66

10 août 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·436 mots·~2 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00066

Lugano 10 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 21 aprile 2000

in materia di:                 revisione IFD 97/98

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,  rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________, nata nel 1961, lavora alle dipendenze della __________ __________ di __________, mentre il marito __________, nato nel 1956, è __________ indipendente a __________ __________ nel Cantone dei __________;

                                     -   che i coniugi __________ sono domiciliati a __________ e che pertanto essi sono illimitatamente imponibili nel Canton Ticino;

                                     -   che pertanto per l'IC l'Ufficio di tassazione considererà il reddito dell'__________ conseguito nel Cantone dei __________ solo per determinare l'aliquota;

                                     -   che invece per l'IFD l'Ufficio di tassazione determinerà sovranamente, in quanto cantone di domicilio competente per la tassazione IFD, il reddito dell'__________, aggiungendolo poi agli altri redditi;

                                     -   che il 23 febbraio 1998 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IFD 1997-98, in cui determinava il reddito imponibile in fr. 36'6469.- di media annua;

                                     -   che la tassazione passava incontestata in giudicato;

                                     -   che il 29 dicembre 1999 i coniugi __________, assistiti dall'avv. __________ __________, presentavano istanza di revisione della tassazione IFD 1997/98, argomentando che il Cantone dei Grigioni con decisione del 13 settembre 1999 aveva fissato il reddito dell'attività agricola indipendente in misura inferiore rispetto a quello stabilito dall'Ufficio di tassazione;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione respingeva la domanda con decisione del 3 marzo 2000;

                                     -   che il reclamo dei contribuenti veniva respinto con decisione del 21 marzo 2000;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti dall'avv. __________ __________, chiedono l'accoglimento della domanda di revisione e la retrocessione degli atti del procedimento all'Ufficio di tassazione per nuova decisione di merito;

                                 -  che l'Ufficio di tassazione propone invece di respingere il ricorso;

                                     -   che a seguito dell'udienza del 19 giugno 2000 e del colloquio telefonico con il presidente della Camera, il rappresentante del ricorrente ha dichiarato con lettera del 24 luglio 2000, di ritirare il ricorso.

Per questi motivi,

visti per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   E` ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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