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Ticino Camera di diritto tributario 10.05.2000 80.2000.62

10 mai 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,329 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00062

Lugano 10 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 19 aprile 2000

in materia di:                 IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________, nato nel 1957, coniugato, dichiarava un reddito aziendale derivante dalla sua attività di __________ di fr. 24'344.- di media annua. L’Ufficio di tassazione di __________ nella notifica di tassazione del 26 luglio 1999 elevava in via valutativa il reddito aziendale a fr. 42'000.- di media annua. Analogo reddito veniva esposto pure al fratello __________ nella partita fiscale di quest’ultimo.

                                   2.   Con tempestivo reclamo del 21 agosto 1999 sia il contribuente e la di lui moglie sia suo fratello presentavano reclamo, contestando recisamente d’aver conseguito un reddito aziendale complessivo di fr. 84'000.- all’anno, rilevando che il numero delle bestie è rimasto invariato rispetto al periodo precedente, per il quale il reddito complessivo era stato stabilito in fr. 51'000.all’anno.

                                         Rilevavano inoltre che l’alluvione del 1993 ha danneggiato in modo grave sia la casa sia parte della stalla, al punto che l’abitazione è stata inagibile per lungo tempo.

                                         Spiegavano inoltre che i debiti vanno accollati in ragione del 22,644% esclusivamente a __________ e __________ __________, vale a dire nella proporzione dei costi di costruzione della casa rispetto all’insieme di casa e stalla.

                                         Con decisione del 20 marzo 2000 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, rilevando:

                    Come risulta dalla notifica di tassazione, il reddito aziendale del contribuente è stato riformato poiché dall'esame delle entrate monetarie nonché dell'evoluzione del patrimonio sia privato che aziendale rispetto al 1.1.1995, si è riscontrato un ammanco di liquidità in relazione agli esborsi sostenuti pure nel biennio di computo. Giova ricordare che nel biennio di computo il contribuente ha acquistato sostanza immobiliare per Fr. 35'000.--, una vettura nuova dal valore di Fr. 30'975.-- il cui costo è stato definito in fr. 20'000.--, inoltre si è pure tenuto conto dei contributi versati a CM e Ass. per un importo complessivo di Fr. 23'162.--. Gli attivi aziendali rispetto al biennio precedente hanno registrato un aumento di Fr. 40'435.--; inoltre si riscontra un aumento dei risparmi rispetto al biennio precedente, nonché una diminuzione dei debiti.

                    Considerando il fabbisogno normale occorrente per vivere sia del contribuente sia della sua intera famiglia, il reddito aziendale dichiarato è giustamente motivo di una sua rivalutazione rispetto al dichiarato. L'importo imposto è da ritenere equo e prudenziale, ciò in ossequio ai disposti dell'art. 204 LT e per analogia dell'art.130 della LIFD). Tenuto conto del correttivo degli interessi passivi di carattere aziendale esposti nei conteggi delle uscite in raffronto con quanto dichiarato sul modulo 14, le entrate monetaria ammontano a Fr. 177'401.-- dovute a: aumento dei debiti, salario della moglie, reddito derivante dall'alpeggio unitamente a __________. __________, reddito dei capitali a risparmio, il reddito aziendale è riconfermato.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ (e il fratello __________) contestano il reddito dell’agricoltura esposto loro dall’Ufficio di tassazione.

                                         Spiegano che il maggior utile aziendale a fine dicembre è fittizio. Il Dipartimento avrebbe riveduto nel corso del 1996 il periodo di versamento dei sussidi, situandolo tra ottobre e dicembre, con la conseguenza di far lievitare fittiziamente l’utile, anche se i sussidi dovranno servire a coprire il fabbisogno dell’azienda agricola sull’intero arco dell’anno. Rispetto al 1° gennaio 1995 la liquidità è passata al 1° gennaio 1997 da fr. 104'739.- a fr. 123'275.-.

                                         Chiedono quindi che il reddito complessivo dell’azienda venga riportato per il 1995 a fr. 52'520.- e per il 1996 a fr. 44'856.-.

                                   4.   4.1.

                                         L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».

                                         La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).

                                         4.2.

                                         Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tenera conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica

                                   5.   5.1.

                                         Per stabilire il reddito del ricorrente l’Ufficio di tassazione ha raffrontato le entrate denunciate nel periodo di computo con le uscite.

                                         Alla voce entrate l’Ufficio di tassazione ha considerato l’utile aziendale dichiarato nel biennio dopo rettifica degli interessi passivi (fr. 95'478.-), lo stipendio della moglie (fr. 68'664.-),  il reddito dei titoli (fr. 4'683.-) e la liquidità derivante dall’aumento del debito aziendale (fr. 2'612.-).

                                         In conto alle uscite vanno invece posti innanzi tutto l’aumento dell’attivo aziendale verificatosi nel biennio (fr. 40'435.-), l'acquisto dell'automobile (fr. 20'000.-), l'acquisto dell'immobile (fr. 35'000.-), l’aumento dei risparmi, risp. del numerario (fr. 3'789.-) e la diminuzione dei debiti privati (fr. 4'325.-). A ciò debbono aggiungersi i contributi AVS del marito (fr. 5'216.-), gli oneri assicurativi (fr. 23'164.-), le imposte pagate (fr. 526.-), la quota privata degli interessi passivi (fr. 3'906.-), come pure il fabbisogno per vivere di una famiglia composta di padre, madre e tre figli minorenni allora tra i sei e i dieci anni (fr. 60'000.-), praticamente pari al minimo esistenziale calcolato secondo i parametri validi in materia esecutiva e le spese per auto e trasferte (fr. 6'000.-).

                                         Da questo semplice raffronto si evince che a fronte di entrate per fr. 171'437.- nel biennio vi sono uscite per fr. 202'361.-, con una disponibilità mensile negativa di fr. 1'289.-.

                                         Questi dati non solo giustificano ma devono indurre l’Ufficio di tassazione a adeguare il reddito aziendale. Diversamente la maggior uscita nel biennio non troverebbe giustificazione di sorta. Adeguando quindi il reddito aziendale dichiarato da fr. 24'344.- di media annua a fr. 42’000.- l’Ufficio di tassazione non ha ecceduto certo nel proprio potere d’apprezzamento. Di fatto, l’adeguamento copre, superandolo di poco, l’ammanco mensile medio di liquidità, che, come si è visto, è stato calcolato in modo assai prudente, tenendo conto di un dispendio ai limiti del minimo vitale in materia esecutiva.

                                         5.2.

                                         A nulla serve contestare l’ammontare delle entrate, come fa il ricorrente. Togliendo dalle entrate dell’azienda agricola i sussidi erogati negli ultimi mesi del 1996, diminuirebbe il reddito aziendale, aggravando così in pari misura la mancanza di liquidità riscontrata dall’Ufficio di tassazione raffrontando entrate e uscite del biennio.

                                         Quanto rilevato e chiesto dal ricorrente nel suo gravame, non influenza in alcun modo il calcolo del dispendio.

                                         In simili condizioni questa Camera non può che confermare la decisione dell’autorità di tassazione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    150.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    230.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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